Matrimonio religioso

Introduzione
Il matrimonio viene celebrato davanti al Parroco o al Ministro di culto nella data e nel luogo precedentemente concordati dagli sposi.

Una volta compiuta la pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a rilasciare agli sposi apposito nulla osta da presentare al Parroco, in caso di matrimonio concordatario, o al Ministro di culto, in caso di rito acattolico.

A chi è rivolto
Coppie per cui è stata compiuta la pubblicazione. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dal compimento della pubblicazione e non oltre i centottanta giorni successivi.

Modalità richiesta
La data del matrimonio viene concordata con il Parroco o il Ministro di culto.

Documentazione necessaria
E’ necessario aver preventivamente eseguito le pubblicazioni di matrimonio.

Al momento della celebrazione gli sposi dovranno indicare il regime patrimoniale prescelto, che in seguito potrà essere modificato solamente con apposito atto notarile. Lo stesso notaio invierà all’ufficio dello Stato Civile copia dell’atto notarile stipulato, per l’annotazione sull’atto originale di matrimonio (che corrisponde al luogo dove è avvenuto l’evento).

Costo
Non sono previsti costi.

Informazioni aggiuntive
Dopo la celebrazione, l'atto di matrimonio viene trasmesso dal celebrante all'ufficio Matrimoni religiosi, che provvede alla trascrizione dello stesso nei registri dello Stato Civile, all’aggiornamento della banca dati anagrafica e a tutti gli adempimenti finalizzati al rilascio delle relative certificazioni.

L’ufficiale dello stato civile trasmetterà copia dell’atto di matrimonio nel Comune di residenza degli sposi se diverso dal Comune di celebrazione di matrimonio.

I certificati, gli estratti di matrimonio e le copie integrali si potranno richiedere nel Comune ove è avvenuto il matrimonio o dove erano residenti gli sposi al momento del matrimonio.

Contatti
Ufficio matrimoni
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
Normativa di riferimento
  • Codice civile, libro I, titolo VI, articoli 79-230 bis
  • Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile