Divorzio all'estero

Introduzione
La sentenza di divorzio pronunciata all’estero tra due persone, di cui almeno una delle due di cittadinanza italiana deve essere trascritta nei registri di Stato Civile per essere riconosciuta in Italia.
La trascrizione è vietata se gli atti producono effetti contrari all'ordine pubblico.
A trascrizione avvenuta, l'ufficio cura l’annotazione del divorzio sull’atto di matrimonio e l’aggiornamento dei registri della popolazione residente per la relativa certificazione.

A chi è rivolto
Coniugi con atto di matrimonio iscritto o trascritto nei registri del Comune di Torino.

Modalità richiesta
L'istanza di trascrizione deve essere presentata allo Stato civile del Comune di Torino – ufficio Matrimoni e Divorzi esteri dalla persona interessata, da un altro soggetto che vi abbia interesse o dall'Autorità Diplomatica o Consolare.

Documentazione da presentare
  • Copia della sentenza di divorzio debitamente tradotta o legalizzata. La sentenza deve contenere la data del passaggio in giudicato o dichiarazione di non appello.;
  • Se la sentenza è stata emessa in un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 è esente dalla legalizzazione ma dovrà essere munita del timbro "APOSTILLE";
  • Per le sentenze emesse in uno Stato membro dell'UE potrà essere prodotto il "Certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale" di cui all'art. 39 del Regolamento CE 2201/2003. In questo caso non è necessaria la traduzione o legalizzazione.
  • Documento di identità del richiedente.

Costo
Non sono previsti costi.

Contatti
Ufficio Matrimoni e Divorzi Esteri
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
Normativa di riferimento
  • Articoli 12, 17, 19 e 22 del DPR n. 396/2000
  • Regolamento CE n. 2201/2003
  • Art. 64 legge n. 218/1995