Riconoscimento Cittadinanza Italiana Jure Sanguinis

Introduzione
I cittadini stranieri di origine italiana possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991.

A chi è rivolto
A cittadini stranieri residenti, ovvero dimoranti abitualmente, nel Comune di Torino discendenti di persone cittadine italiane.

Informazioni Iscrizione Anagrafica/Cambio di Residenza


Modalità richiesta
L'istanza può essere presentata esclusivamente previo appuntamento da richiedere all'indirizzo e-mail ufficio.cittadinanze@comune.torino.it

Occorre dimostrare la discendenza da una persona di cittadinanza italiana e che né l’avo emigrato all’estero né i/le suoi/sue discendenti non hanno mai perso la cittadinanza italiana.

Si precisa che la cittadinanza italiana si trasmette in linea materna solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948.

Documentazione necessaria
Per dimostrare di essere discendente di un/una cittadino/a italiano/a occorre presentare i seguenti atti di Stato Civile:

Relativamente all’avo italiano (persona nata in Italia) dal/dalla quale ha inizio la catena di trasmissione della cittadinanza italiana:
  • atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di nascita (è ammessa la produzione del certificato di battesimo legalizzato della Curia Vescovile solo se la nascita è anteriore al 1° gennaio 1866, ovvero all’entrata in funzione dei registri dello Stato Civile in Italia);
  • atto di matrimonio;
  • certificato negativo di naturalizzazione con tutte le varianti del nome e del cognome che compaiono negli atti che si presentano.
Relativamente ai/alle discendenti dell’avo italiano (persone nate all’estero):
  • atto di nascita;
  • atto di matrimonio;
  • in caso di divorzio:
    • se il/la richiedente la cittadinanza è divorziato/a, è necessario produrre anche la sentenza di divorzio;
    • se un/una ascendente del/della richiedente la cittadinanza è divorziato/a, è sufficiente che il divorzio risulti da annotazione a margine del relativo atto di matrimonio.
  • se il/la richiedente ha figli minorenni: l’atto di nascita dei figli stessi (perché per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, i figli minori acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi).
I suddetti atti vanno presentati in versione integrale originale, muniti di apostille e tradotti in lingua italiana: se la traduzione è eseguita all’estero deve avere il visto consolare o la doppia apostilla; se eseguita in Italia deve essere asseverata presso la Cancelleria di un Tribunale italiano.

Consultare l’ulteriore documentazione necessaria nell'informativa e nelle FAQ .

Costo
Occorre una marca da bollo da euro 16,00.

Contatti
Ufficio Cittadinanze - Comune di Torino
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
Normativa di riferimento
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991