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La Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" prevede la disciplina delle convivenze di fatto.
Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
Per le coppie che si erano già iscritte nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Torino occorre manifestare nuovamente la volontà e quindi seguire la procedura di seguito indicata.
Modalità di presentazione dell'istanza:
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto), unitamente ai rispettivi documenti di identità (i cittadini extra-ue devono allegare anche il permesso di soggiorno):
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto:
In base alla nuova legge, i conviventi di fatto:
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.
I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al comune di Torino all'indirizzo PEC: Servizi.Civici@cert.comune.torino.it.
A seguito della deliberazione comunale n. 84 200901905/002 del 28 giugno 2010, è possibile chiedere il rilascio di un attestato di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi. La deliberazione assunta nel 2010 intendeva dare una risposta al vuoto legislativo in materia, anche se limitatamente all'applicazione dei Regolamenti Comunali.
Per la sussistenza della famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi occorrono due elementi:
L'attestato di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi è rilasciato dall'uff. Cambi indirizzo, esclusivamente presso la sede dell'Anagrafe Centrale di via della Consolata 23, nel normale orario di apertura.
Poiché la deliberazione comunale, la cui efficacia interviene solo sui Regolamenti Comunali, è di fatto superata dalle previsioni normative sulle Convivenze di fatto, si consiglia di fare riferimento al nuovo istituto e si invitano tutti gli iscritti nel registro delle unioni civili a fare nuova dichiarazione di convivenza di fatto.