Accesso civico

Accesso civico "semplice"

L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della trasparenza.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria devono essere inoltrate alla Segretaria Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa. Rosa Iovinella.

I recapiti a cui contattarlo sono i seguenti:

 

 Accesso civico "generalizzato" (FOIA)

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

L’istanza può essere presentata alternativamente:

Le modalità di presentazione sono:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
    • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
    • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
    • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città per esprimersi.

Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione della Città di approvazione dell’accesso.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).

 

Registro degli accessi

 

Tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela della privacy - Dati RPD-DPO

Documentazione

 

Normativa vigente :
Art. 5 ss., Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.
Delibera ANAC, n. 1309 del 28/12/2016 (FOIA)

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Ultimo aggiornamento: 12 Febbraio, 2024

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