La Città di Torino,
prima capitale dell'Italia unita,
luogo di origine e crescita
di istituzioni di solidarietà sociale,
Medaglia d'oro della Resistenza,
capoluogo del Piemonte,
adotta il presente
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Il Comune
- Il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive nel territorio
comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.
- Il Comune di Torino gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa
e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria
nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E'
titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con
leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Articolo 2 - Finalità del Comune
- Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti
finalità:
- tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti
alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando
ogni forma di discriminazione;
- contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro,
alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali
opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà
di educazione;
- realizzare un equilibrato sviluppo economico della città;
- promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo
le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela
dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate
ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere
architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne
facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità
lavorative. Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite
Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta dei cittadini e previa
ampia consultazione;
- tutelare la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale e assicurandone
il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi;
- agire attivamente per garantire pari opportunità di vita
e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate
sulle tendenze sessuali;
- tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere
le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per
la natura e per gli animali;
- valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale della città e
promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e
delle altre culture e specificità della comunità cittadina;
- valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia,
e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato
e l'associazionismo;
- operare per la promozione e la tutela del pluralismo dell'informazione
nella realtà torinese;
- contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni,
concorrere al processo di integrazione e unificazione europea ed
alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto. A tal
fine, il Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea
e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo
e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze
etniche.
Articolo 3 - Metodi e strumenti dell'azione
del Comune
- Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e
criteri:
- la programmazione delle proprie politiche e il concorso alla
programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è
inserito, nel rispetto delle rispettive competenze;
- la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative;
- la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e
l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
- il riconoscimento e la promozione dei diritti dei cittadini-utenti,
anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività
amministrativa;
- l'applicazione degli istituti e delle procedure previste dalla
normativa in materia di partecipazione al procedimento amministrativo;
- la tutela del pluralismo nella vita dei propri organi politico-amministrativi
anche garantendo alle minoranze consiliari il diritto alla partecipazione
alle funzioni di indirizzo e di controllo proprie del Consiglio
Comunale;
- la distinzione del ruolo di indirizzo, controllo e governo degli
organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
- la creazione di adeguati strumenti volti a garantire legittimità,
regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti
ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
- la cooperazione con la Provincia e altri enti pubblici, anche
appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi,
mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e
comunitaria ed in particolare convenzioni, accordi di programma,
conferenze di servizi, consorzi;
- la cooperazione con soggetti privati nell'esercizio di servizi
e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo
al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo;
- la collaborazione e l'integrazione, nelle forme previste dalla
legislazione vigente, con i Comuni dell'area metropolitana torinese
per l'esercizio comune delle competenze di programmazione e di gestione
dei servizi a scala metropolitana;
- il decentramento dell'amministrazione e della propria organizzazione,
considerandone strumento privilegiato di attuazione le circoscrizioni,
valorizzandone e sviluppandone le competenze e le possibilità
di intervento;
- il rispetto, in ambito locale, dei principi generali dell'ordinamento
tributario posti a garanzia dei diritti del contribuente, assicurando,
in particolare, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
ed adeguata informazione in merito alle stesse, secondo quanto stabilito
da apposito regolamento;
- le relazioni e gli scambi nazionali ed internazionali con gli
altri enti locali e la partecipazione alle loro strutture associative;
- l'adozione di adeguate misure per garantire, anche attraverso
accordi di programma con gli altri enti interessati, il coordinamento
degli interventi e dei servizi finalizzati all'integrazione sociale
delle persone handicappate.
- Il Comune si uniforma alla Carta Europea dell'Autonomia Locale, impegnandosi
ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.
Articolo 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone
- Il territorio del Comune confina con quello dei seguenti Comuni: Venaria
Reale, Borgaro Torinese, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Baldissero,
Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Orbassano,
Rivoli, Grugliasco, Collegno.
- Il Comune ha sede nel Palazzo Civico di Torino. Gli organi del Comune
possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.
- Il Comune ha uno stemma e un gonfalone, che sono quelli storicamente
in uso.
- Nelle occasioni ufficiali, a Palazzo Civico vengono esposti i vessilli
della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Repubblica
Italiana e dell'Unione Europea.
- Il vessillo del Comune di Torino è la bandiera storica dell'assedio
del 1706.
Articolo 5 - Toponomastica
- La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della
città è deliberata dalla Giunta Comunale, previo parere
conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica,
in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio. La Commissione
Comunale per la Toponomastica coincide con la Conferenza dei Capigruppo
integrata con le modalità stabilite dal regolamento.
Articolo 6 - Albo Pretorio
- Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che
devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti
previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- Al fine di consentirne la massima conoscibilità, i Regolamenti
Comunali, successivamente alla intervenuta esecutività, sono
ripubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni.
Articolo 7 - Archivio Storico
- Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il Consiglio Comunale, il
Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la
cura, lo sviluppo e la fruibilità.
Articolo 8 - Cittadinanza Onoraria e Sigillo
Civico
- Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria
a personalità, italiane o straniere, non residenti a Torino,
con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata
da almeno due terzi dei suoi componenti
- Il Consiglio Comunale può conferire il sigillo civico a cittadini
torinesi, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione
motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi
dei suoi componenti.
- In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco
delle cittadinanze onorarie e dei sigilli civici, con relative motivazioni,
conferite dal Consiglio Comunale.
TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 9 - Titolari dei diritti di partecipazione
- I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti
e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali
del Comune di Torino ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro
della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore
età.
- Il Regolamento sui diritti di partecipazione potrà prevedere
forme di partecipazione per i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età. Il Consiglio Comunale potrà altresì
prevedere specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti i quali,
pur non risiedendo a Torino, siano interessati all'oggetto della consultazione
per motivi continuativi di lavoro, studio, domicilio.
- La Città di Torino, nelle forme previste dalla legge, si conforma
a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.
Articolo 10 - Associazioni e forme organizzate
di partecipazione
- Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà
di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di
cittadini, di residenti, di utenti e di volontariato senza fini di lucro,
anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità
sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.
- Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione
dei cittadini a forme di autogestione e autoorganizzazione degli utenti,
di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture
comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le
modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale.
- Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni,
disciplinato da apposito Regolamento, al quale ogni associazione, anche
se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata
dall'assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l'iscrizione,
depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto
e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero
degli aderenti.
Articolo 11 - Partecipazione al procedimento
amministrativo
- Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni
giuridiche soggettive è assicurata, ai sensi di legge, la partecipazione
effettiva degli interessati.
- L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ove non
siano riscontrabili esigenze di particolare celerità, ai destinatari
diretti, ed agli altri soggetti individuati dalla legge.
- I soggetti anzidetti, nonché i portatori di interessi collettivi
o diffusi, hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento,
fatte salve le limitazioni previste dalla legge, e di presentare memorie
e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Dell'esito
della predetta valutazione dovrà essere fornita adeguata comunicazione
ai presentatori.
Articolo 12 - Forme e organismi di consultazione
- Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune
promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità
cittadina ad essi interessate.
- Il Comune e le Circoscrizioni possono promuovere, nelle forme e con
le tecnologie più adeguate e previa deliberazione dei rispettivi
Consigli, la consultazione dei residenti in parti della Città
o degli appartenenti a singole categorie, in vista dell'adozione di
provvedimenti che li riguardino.
- Il Comune prevede forme di partecipazione degli utenti nella verifica
e nel monitoraggio della qualità dei servizi erogati, da effettuare
con le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti.
- Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di Consulte
settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità
di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e
delle Commissioni Consiliari.
- Il Comune si dota di una Consulta per le persone straniere e apolidi,
residenti a Torino, alle quali non siano riconosciuti da altre leggi
i diritti di elettorato attivo e passivo. Apposito Regolamento ne disciplina
le caratteristiche, le modalità di composizione ed i rapporti
con gli organi del Comune.
Articolo 13 - Istanze e petizioni al Sindaco
e al Consiglio Comunale
- Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare,
rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate
a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici
problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.
- Il Sindaco, ovvero un Assessore o un funzionario da lui delegato,
provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle
istanze e petizioni che gli sono rivolte.
- Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione
possono essere presentate al Consiglio Comunale. Il Presidente le trasmette
ai Gruppi Consiliari e al Sindaco.
- Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte:
- per problemi di carattere specifico, da almeno trecento titolari
dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età;
- per problemi di carattere generale, da almeno ottocento titolari
dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età.
Entro sessanta giorni dalla presentazione, le petizioni sono discusse,
con la partecipazione di tre presentatori, nella Commissione Consiliare
competente, alla presenza del Sindaco o di Assessori o funzionari
da lui delegati.
- Le modalità procedurali per la presentazione di istanze e petizioni
sono disciplinate da apposito Regolamento.
- Copia delle istanze, delle petizioni e delle relative risposte, di
cui ai commi 1, 2 e 3, sono accessibili ai Consiglieri Comunali e al
Difensore Civico.
- Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le altre
modalità di presentazione e risposta relative a istanze e petizioni.
Articolo 14 - Proposte di deliberazione di
iniziativa popolare
- I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio
Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare,
purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. La proposta
di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento
titolari dei diritti di partecipazione. Qualora la proposta riguardi
modifiche dello Statuto, il numero delle firme richieste è elevato
a cinquemila.
- Le modalità delle procedure di presentazione delle proposte
e di verifica dei requisiti formali della stessa sono disciplinate da
apposito Regolamento. Dell'intervenuta ammissibilità è
data notizia ai presentatori che, nei quattro mesi successivi, potranno
raccogliere il numero di firme necessarie.
- Le proposte di deliberazione sono iscritte, nei venti giorni successivi
alla presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che
si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi ovvero entro
novanta giorni, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione del parere
dei Consigli di Circoscrizione. Tre presentatori della proposta di deliberazione
possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.
Articolo 15 - Referendum consultivi
- Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del
Consiglio Comunale.
- Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Hanno diritto di voto
i titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art. 9 comma 1,
che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo
a causa di sentenza che la comporti.
- Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe,
su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato
o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano
già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito
della medesima tornata amministrativa.
Articolo 16 - Referendum abrogativo
- Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art.
9, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento,
referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di
competenza del Consiglio Comunale.
- Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni, o parti
di esse, riguardanti:
- deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- conti consuntivi;
- tributi e disciplina delle tariffe;
- regolamenti ad efficacia meramente interna;
- atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione,
all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle
linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
- Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre,
essere considerato ammissibile:
- quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di
disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente
unitaria;
- quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a
contenuto legislativamente vincolato;
- quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già
sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa,
ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente
intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina
oggetto del quesito;
- quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe
avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo
conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva
rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.
Articolo 17 - Giudizio sull'ammissibilità
del referendum abrogativo
- Il giudizio sull'ammissibilità del referendum in relazione
alle disposizioni di cui all'art. 16 avviene, con le modalità
stabilite dal Regolamento, ad opera di apposita Commissione, presieduta
dal Presidente del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta
in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già
provveduto a raccogliere le prime duemila firme. La stessa Commissione
è in seguito competente a verificare la regolarità della
raccolta delle ulteriori altre firme necessarie, ai sensi dell'art.
16 comma 1, le quali devono essere raccolte, a cura dei promotori, entro
novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione
sull'ammissibilità.
- La Commissione, qualora ritenga ammissibile il quesito, ne formula
una titolazione sintetica che verrà in seguito riportata sulle
schede referendarie.
- Qualora il testo del quesito debba ritenersi superato per la sopravvenuta
adozione di atti deliberativi che non abbiano, però, comportato
una modifica sostanziale della disciplina di cui si chiede l'abrogazione,
la commissione, sentiti i promotori, provvede d'ufficio a riformulare
il testo del quesito stesso in riferimento agli atti al momento vigenti.
- Fanno parte della Commissione, con facoltà di delega, il Presidente
ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale,
il Difensore Civico e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.
La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti.
- Apposito Regolamento determina, per quanto non previsto dal presente
Statuto, i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum
e la disciplina della consultazione, prevedendo che, qualora vengano
proposti più referendum, i medesimi siano accorpati in un unico
turno annuale e stabilendo modalità organizzative che garantiscano
una adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti.
Articolo 18 - Inammissibilità sopravvenuta
- Qualora l'ipotesi, di cui alla lettera d) comma 3 dell'art. 16, si
verifichi dopo il giudizio sull'ammissibilità del referendum
e prima dell'effettuazione della consultazione, la Commissione, di cui
all'articolo precedente, dichiara l'inammissibilità sopravvenuta
del quesito e dispone l'interruzione della procedura.
Articolo 19 - Quorum ed effetti del referendum
abrogativo
- La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione
ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se si è
espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei votanti.
- Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia
della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora,
a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti
formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire
l'erogazione di servizi pubblici.
- In ogni caso, l'effetto abrogativo del referendum non influisce sulle
situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.
Articolo 20 - Diritto di informazione
- Il Comune di Torino riconosce, garantisce e promuove il diritto del
cittadino ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull'attività
degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente
l'Amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione
della piena trasparenza amministrativa e per l'eliminazione di ogni
ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione alla organizzazione
politica, economica e sociale della città.
- Il Comune istituisce un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni
con il Pubblico, con sede nel Palazzo Civico ed anche in forma decentrata,
con il compito di:
- fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti
e allo stato dei procedimenti;
- essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri
diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio
responsabile del procedimento;
- ricevere istanze, petizioni e proposte di deliberazione e dar
seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle
firme necessarie;
- formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con
l'utenza.
- Il Comune di Torino assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle
forme organizzate di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati, con le modalità
previste dal Regolamento di Contabilità.
- Il Comune di Torino, per il raggiungimento delle finalità di
cui al comma 1, costituisce un Ufficio Stampa, organizzato professionalmente,
addetto ad ogni attività di informazione e diffusione di notizie
ai cittadini, anche direttamente, con ogni strumento di comunicazione,
nella integrale osservanza della disciplina delle attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
- Il Comune promuove e garantisce l'informazione ai cittadini sulle
principali attività, procedure, atti amministrativi, con i mezzi
ritenuti più idonei, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione
costante della rete informatica.
- I locali ove ha sede l'Albo Pretorio devono garantire adeguata accessibilità
ai cittadini.
Articolo 21 - Diritto di accesso
- Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con le
eccezioni previste dalla legge e individuate dal Regolamento dell'accesso.
- Il Regolamento assicura ai cittadini ed ai residenti, singoli e associati,
il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina le modalità
per il rilascio di copie degli atti.
- E' garantito altresì, a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune
e delle Circoscrizioni, delle Aziende, Enti, Istituzioni da esso dipendenti
e dei concessionari di servizi comunali.
- Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso
i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune
vietino la divulgazione o consentano il differimento di questa.
- Le modalità dell'accesso e le relative norme organizzative
sono stabilite da apposito Regolamento.
- Il Comune deve garantire ai cittadini e ai residenti, in modo tempestivo
e completo, l'accesso alle informazioni, di cui è in possesso,
relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
Articolo 22 - Commissione comunale di vigilanza
sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso
- La Commissione vigila sull'osservanza delle norme in materia di partecipazione
e di accesso contenute nel presente Statuto e promuove ogni altra iniziativa
utile al corretto esercizio di tali diritti.
- La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio Comunale,
dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante
dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale
o da un suo delegato.
- La Presidenza della Commissione è disciplinata dal Regolamento
sull'accesso.
- Alle sedute della Commissione è sempre invitato ad intervenire
il Difensore Civico.
- La Commissione è convocata dal Presidente, il quale è
tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente
ovvero del Difensore Civico.
- La Commissione incontra, almeno una volta all'anno, le associazioni
di cittadini utenti che ne facciano richiesta. La Commissione relaziona
annualmente al Consiglio Comunale sul proprio operato.
Capo II - Il Difensore Civico
Articolo 23 - Ambito di attività
- Il Difensore Civico è istituito a garanzia dell'imparzialità
e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e per assistere i
cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi,
con particolare riguardo agli atti e comportamenti di organi e uffici
del Comune di Torino e delle Circoscrizioni, Istituzioni, Società
per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisca servizi pubblici locali,
enti pubblici che gestiscano servizi comunali, soggetti privati concessionari
di servizi comunali.
- Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria
iniziativa.
- Il Difensore Civico fornisce all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali,
anche di propria iniziativa, tutte le informazioni utili all'individuazione
del grado di soddisfazione dell'utenza.
- Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo preventivo
di legittimità nei casi previsti dalla legge e con le modalità
individuate dal Regolamento.
- Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione
gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
Articolo 24 - Prerogative
- Il Difensore Civico ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune,
dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni tutte le notizie e le informazioni
in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Egli è
tenuto al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.
- Allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento
dell'attività dell'Amministrazione Comunale,
- il Difensore Civico ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo
ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione
al procedimento.
- Il Difensore Civico deve segnalare al Sindaco ed al Presidente del
Consiglio Comunale le disfunzioni amministrative delle quali sia venuto
a conoscenza, nell'esercizio del suo mandato, che possano comportare
pregiudizio per l'Amministrazione, per i cittadini o per gli utenti,
o che, in ogni caso, determinino rilevanti condizioni di inefficacia
dell'azione amministrativa.
- Il Difensore Civico deve presentare annualmente al Consiglio Comunale
una relazione sull'attività svolta. Tale relazione viene presentata
nei primi due mesi dell'anno successivo e resa pubblica.
- Gli statuti delle Società per Azioni a mezzo delle quali il
Comune gestisce servizi pubblici locali e dei Consorzi ai quali il Comune
partecipa ed i contratti di servizio o le convenzioni che regolano i
rapporti del Comune con tali enti e con i concessionari di servizi comunali
devono stabilire le categorie di documenti e le informazioni in possesso
degli stessi che, a richiesta, devono essere forniti al Difensore Civico.
- Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie
per il buon funzionamento dell'Istituto.
- Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità, stabilita
dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvare prima della votazione
per la nomina del Difensore Civico.
Articolo 25 - Elezione
- Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio
segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati
al Comune. Tale votazione avviene su nominativi proposti da singoli,
Associazioni, Enti pubblici e privati, secondo le modalità previste
dal Regolamento dell'Istituto del Difensore Civico.
- Se, nelle prime tre votazioni, nessun candidato ottiene la predetta
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano
riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è
proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti è eletto il più anziano
di età.
- Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima
della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza
dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.
Articolo 26 - Eleggibilità, durata
della carica e decadenza
- I candidati alla carica di Difensore Civico devono dare ampia garanzia
di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza
giuridico-amministrativa e avere compiuto cinquant'anni di età.
- Il Difensore Civico resta in carica tre anni, esercitando le sue funzioni
fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola
volta.
- Non possono essere nominati Difensore Civico:
- coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità
ed incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;
- i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali
e Circoscrizionali, nonché coloro che negli ultimi cinque
anni abbiano ricoperto tali cariche o siano stati candidati alle
relative elezioni;
- i ministri di culto;
- coloro che abbiano ascendenti, discendenti, parenti o affini
fino al quarto grado che siano amministratori, segretari o dirigenti
del Comune.
- Il Regolamento disciplina le attività incompatibili con la
carica di Difensore Civico durante il mandato.
- Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali decade
il Consigliere Comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause
di ineleggibilità indicate al comma 3. La decadenza è
pronunciata dal Consiglio Comunale, previo esperimento della procedura
di notificazione della causa di decadenza, in analogia con quanto disposto
per i Consiglieri Comunali.
- Il Difensore Civico può, altresì, essere revocato dall'incarico
per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata
del Consiglio Comunale approvata con il voto favorevole di almeno due
terzi dei suoi componenti.
TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 27 - Composizione, elezione, durata
e scioglimento
- La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento
del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
- Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti
dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento.
Articolo 28 - Consiglieri Comunali
- I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge. I
Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza
del Consiglio Comunale. Possono presentare proposte di deliberazione,
di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze
e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione
dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento
del Consiglio Comunale.
- I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune,
dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le notizie e
le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio
mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento
del Consiglio Comunale.
- Gli statuti delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni, delle
agenzie, e di tutte le altre forme associative costituite dal Comune,
o alle quali lo stesso aderisce, devono stabilire i documenti e le informazioni
di cui sono in possesso che, su richiesta dell'Amministrazione, sono
forniti al Comune. Tali documenti e informazioni sono accessibili ai
Consiglieri, con le modalità e le forme previste dal Regolamento
del Consiglio Comunale.
- I documenti e le informazioni in possesso dei gestori dei servizi
pubblici locali, quali Società per Azioni a partecipazione comunale,
Consorzi ai quali il Comune partecipi, Concessionari, Aziende speciali,
Istituzioni, devono essere forniti, su richiesta, al Comune. Tali documenti
e informazioni sono accessibili ai Consiglieri con le modalità
e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- Un terzo dei Consiglieri assegnati all'ente può chiedere, con
le modalità previste dal successivo articolo 43, che la Giunta
sottoponga al controllo preventivo di legittimità ogni deliberazione
dell'ente, con le eccezioni delle deliberazioni per le quali la legge
prevede forme di controllo necessario o eventuale. Ogni Consigliere
può sottoscrivere la richiesta di cui al presente comma, fino
ad un massimo di due deliberazioni adottate in ogni seduta dagli organi
collegiali della Città.
- I componenti del Consiglio Comunale sono invitati annualmente a dichiarare
le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di tali dichiarazioni
è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale
e, previo richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono
tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza
dei dati personali.
- I Consiglieri Comunali già componenti il Consiglio Comunale
possono costituirsi in Associazione al fine di mantenere vivo ed operante
il vincolo che, indipendentemente dall'appartenenza politica, li ha
visti porsi al servizio della Città e dei cittadini ed al fine
di stimolare e facilitare i rapporti degli ex Consiglieri con il Consiglio
Comunale e gli altri organi comunali. Il Comune garantirà all'Associazione
idonea sede nel Palazzo di Città. Il Regolamento del Consiglio
dovrà individuare le modalità di collaborazione e di sostegno
alle iniziative dell'Associazione stessa.
- Il Comune disciplina con apposito Regolamento la dichiarazione preventiva
ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati
e delle liste alle elezioni locali.
- I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri
che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio
Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La dichiarazione
di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale
prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere
interessato, senza che il medesimo abbia prodotto giustificazione.
- Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione
dei compensi, è disciplinato dalla legge. Ogni Consigliere Comunale
può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una
indennità di funzione. Apposita deliberazione del Consiglio Comunale
dovrà quantificare l'ammontare delle indennità nei limiti
stabiliti dalla legge, prevedendo, altresì, l'applicazione di
detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio
Comunale e delle sue articolazioni.
- Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma
scritta al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga.
- E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale
ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati
alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
Articolo 29 - Competenza del Consiglio Comunale
- Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
- Esercita, con le modalità previste dal presente Statuto, la
propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento
delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Esercita, altresì,
la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi
e l'approvazione di mozioni. In proposito, il Direttore Generale qualora
nominato, ovvero il Segretario Generale, dovrà emanare specifiche
disposizioni per l'attuazione dei suddetti atti di indirizzo.
- A richiesta del Consiglio Comunale o del Presidente, il Sindaco è
tenuto a riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.
- Il Consiglio Comunale esercita inoltre l'attività di controllo,
con le modalità previste dal presente Statuto, mediante la verifica
periodica sull'attuazione delle linee programmatiche di cui al comma
2.
- L'attività di controllo si esplica anche mediante la verifica
sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, di cui al successivo
art. 31, e degli altri atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti
gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il Piano
Esecutivo di Gestione, copia del quale dovrà essere trasmesso,
nel testo integrale, ad ogni Consigliere Comunale. Alla suddetta attività
di controllo provvede, periodicamente, la Commissione Consiliare Permanente
sul controllo della gestione.
- L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge altresì
collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e, per
iniziativa dei singoli Consiglieri, anche attraverso la presentazione
di interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione
e di risposta ad esse, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta,
sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- Annualmente, il Consiglio Comunale delibera l'elenco delle relazioni
e dei dati conoscitivi che, periodicamente, la Giunta deve fornire al
Consiglio e l'elenco dei dati e degli atti che devono essere trasmessi
al Consiglio o resi accessibili tramite il suo sistema informativo.
- Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini
del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante
interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.
Articolo 30 - Prima convocazione del Consiglio
Comunale
- La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti
e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via
sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata dal Sindaco e
presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente
dell'Assemblea. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti
di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere
che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri
di cui agli articoli precedenti, occupa il posto immediatamente successivo.
- La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l'elezione
del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, cui segue la comunicazione
dei componenti della Giunta.
Articolo 31 - Definizione, adeguamento e
verifica delle linee programmatiche
- Entro 20 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco,
sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La presentazione
deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'approvazione.
- Le linee programmatiche, di cui al comma precedente, contengono gli
indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste
per l'intera tornata amministrativa, articolate per i vari settori di
attività e suddivise annualmente, nonché l'elenco delle
principali opere pubbliche che s'intendono finanziare nel corso del
mandato amministrativo. Le suddette linee programmatiche contengono,
inoltre, i riferimenti alla quantità delle necessarie risorse
finanziarie ed alle principali modalità con le quali s'intende
reperirle.
- Le linee programmatiche s'intendono approvate se ottengono il voto
della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- Prima dell'approvazione delle linee programmatiche, il Consiglio Comunale
non può approvare il Bilancio di previsione, varianti generali
degli strumenti urbanistici e provvedimenti comportanti spese che impegnino
i bilanci per gli esercizi successivi.
- I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari,
i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci
annuali e pluriennali e le relative variazioni, i piani territoriali
ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
ed in generale tutti gli atti di programmazione e le deliberazioni approvate
o adottate dagli organi di governo della Città, non possono contenere
indicazioni contrastanti con le suddette linee programmatiche, se non
previa ed esplicita modifica delle stesse, adottata dal Consiglio Comunale.
- Il Consiglio Comunale, almeno in occasione della Sessione Programmatica
e dei Bilanci Preventivi, di cui al successivo art. 36, procede alla
verifica ed agli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche. Tali
adeguamenti sono approvati con le modalità previste dal precedente
comma 3.
- Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale verifica l'attuazione
delle linee programmatiche mediante l'approvazione della relazione sull'attuazione
del Programma annuale dell'Amministrazione e dello stato di attuazione
del Programma annuale delle Opere Pubbliche, previste dal presente Statuto.
In tale occasione il Consiglio Comunale può, altresì,
approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi
raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza
agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.
- Al termine della tornata amministrativa, il Consiglio Comunale, entro
la data di indizione dei comizi elettorali, approva il Bilancio di mandato.
- Il Bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi seguiti,
sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità
con quanto previsto dalle linee programmatiche, così come eventualmente
modificate dal Consiglio Comunale durante la tornata amministrativa.
Contiene inoltre lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate,
appaltate e delle quali è iniziata la progettazione preliminare
nel mandato amministrativo, confrontando tale stato di attuazione con
le previsioni contenute nelle linee programmatiche, così come
eventualmente modificate dal Consiglio Comunale durante la tornata amministrativa.
Il Bilancio di mandato deve essere presentato al Consiglio Comunale
almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. In tale occasione, il
Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di
accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con
l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi
espressi nelle linee programmatiche.
Articolo 32 - Presidenza del Consiglio Comunale
- Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, procede all'elezione,
nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente, che durano in
carica trenta mesi e sono rieleggibili.
- Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del
Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.
- L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto
ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede
ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso
in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella
stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due
candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti, verrà eletto il Consigliere
più anziano di età.
- Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del Vicepresidente.
Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In
caso di parità, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione
di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulta eletto
il Consigliere più anziano di età.
- ll Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto
dallo Statuto o dai Regolamenti, non è componente di Commissioni
Consiliari Permanenti, alle cui sedute, peraltro, può intervenire.
- Non può ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente
del Consiglio Comunale chi già ricopra quella di Parlamentare
o di Consigliere Regionale o Provinciale. Qualora, nel corso del mandato,
il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio Comunale vengano eletti
alla carica di Parlamentare o di Consigliere Regionale o Provinciale,
il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla convalida, provvede
alla sua sostituzione.
- Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi
e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e
sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene
messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre
la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.
La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
- Il Presidente ed il Vicepresidente non possono presiedere la discussione
e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in
cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e
la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.
Articolo 33 - Funzioni del Presidente del
Consiglio Comunale
- Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale
e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli
dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- Convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni,
quando la stessa sia chiamata a decidere sulla richiesta di abbreviazione
dei termini per l'espressione dei pareri su proposte di deliberazione
da parte delle Circoscrizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento
del Decentramento, o quando sia convocata su richiesta del Presidente
stesso.
- Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale
e delle sue articolazioni, assicura una adeguata preventiva informazione
ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte
al Consiglio.
- Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il
Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano
un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste.
- Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di
ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa
scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle all'ordine
del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi, qualora siano
presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri;
entro i trenta giorni successivi, qualora siano presentate da un numero
inferiore di Consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le
interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco.
Articolo 34 - Organizzazione e funzionamento
del Consiglio
- Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Il
Regolamento prevede la costituzione di apposita e autonoma struttura,
dotata di risorse umane e strumentali adeguate ad assicurare il funzionamento,
le iniziative e l'informazione sull'attività del Consiglio Comunale.
Nel Regolamento del Consiglio Comunale sono, altresì, fissate
le modalità attraverso le quali fornire, al Consiglio ed ai Gruppi
Consiliari regolarmente costituiti, adeguati servizi, attrezzature e
risorse finanziarie.
- Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento con il voto favorevole,
in prima votazione, di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora
tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non prima di dieci giorni,
ad una successiva votazione, in cui è sufficiente, per l'approvazione,
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Comunale provvede
alle eventuali modificazioni del Regolamento.
- Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari,
i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
- Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula
l'ordine del giorno e ne programma i lavori, sulla base di quanto concordato
nella Conferenza dei Capigruppo.
- Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono
a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal presente Statuto e dal
Regolamento.
- Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti
di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti
deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.
- Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia
ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.
- Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività,
indìce conferenze e promuove incontri su temi di particolare
interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.
Articolo 35 - Sessioni del Consiglio Comunale
- L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie
e straordinarie, con le modalità previste dal Regolamento del
Consiglio Comunale.
- Sono sessioni ordinarie la Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi,
la Sessione del Rendiconto ed i raggruppamenti di almeno quattro sedute,
eventualmente intervallate da Sessioni Straordinarie, programmate in
sede di Conferenza dei Capigruppo.
- Sono Sessioni Straordinarie quelle convocate dal Presidente per particolari
ragioni d'urgenza, al di fuori della programmazione di cui al comma
2.
Articolo 36 - Sessione Programmatica e dei
Bilanci Preventivi e Sessione del Rendiconto
- La Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi comprende le sedute
dedicate a tali temi comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale
dello schema di Bilancio Preventivo e la sua approvazione. La presentazione
deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno giorni prima
dell'approvazione.
- Nella Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, e prima di
approvare i suddetti e le altre deliberazioni o atti di indirizzo previsti
ai commi successivi del presente articolo, il Consiglio Comunale procede
alla verifica ed all'eventuale adeguamento delle linee programmatiche
di cui al precedente articolo 31.
- La Relazione Previsionale e Programmatica, il Programma triennale
delle Opere Pubbliche, i programmi annuali e le relazioni previste al
comma successivo, nonché le scelte programmatorie, di reperimento
e di utilizzo delle risorse contenute nel Bilancio Preventivo costituiscono
specificazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui al precedente articolo
31, e non possono contrastare con le medesime.
- In allegato al Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale provvede
ad approvare:
- il Programma annuale dell'Amministrazione, contenente gli indirizzi
programmatici e le più significative iniziative previste
per i vari settori di attività, con puntuale riferimento
alle previsioni di bilancio;
- la relazione concernente lo stato della struttura organizzativa,
del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle
politiche di riferimento;
- il Programma annuale delle Opere Pubbliche, contenente l'elenco
delle opere che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio,
con le modalità di progettazione e di affidamento dei lavori,
e l'elenco delle opere più significative di cui si intende
avviare la progettazione preliminare. Tale Programma annuale concorre
alla formazione del Programma triennale previsto dalla legge.
- Prima del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale deve approvare
una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in
tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.
- All'interno della Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi,
una o più sedute del Consiglio Comunale possono essere dedicate
alla discussione della relazione tecnico - finanziaria e sull'operatività
degli enti strumentali, delle società per azioni a partecipazione
comunale, dei consorzi e dei soggetti concessionari mediante i quali
sono gestiti i servizi pubblici locali. Tale relazione è predisposta
dall'Agenzia per i Servizi pubblici locali, di cui al successivo art.
72, ovvero, se tale Agenzia non sia stata costituita, dal Sindaco. In
tali sedute, il Consiglio Comunale può approvare atti d'indirizzo.
- La Sessione del Rendiconto comprende le sedute dedicate a tale tema
comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale e la sua approvazione.
La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno
giorni prima dell'approvazione. Il Rendiconto del Comune è organizzato
per Divisioni e Servizi Centrali.
- Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale procede alla
verifica dell'attuazione delle linee programmatiche con le modalità
previste dal comma 7 del precedente art. 31.
- In allegato al Rendiconto, il Consiglio Comunale provvede ad approvare
la Relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione,
articolata per Settore, e lo stato di attuazione del Programma annuale
delle Opere Pubbliche, con riferimento alla situazione delle varie opere
previste dal programma e la relazione sul risultato del Controllo di
Gestione, di cui al successivo art. 70.
- Contestualmente al Rendiconto, dovranno altresì essere presentate
al Consiglio Comunale una relazione contenente l'elenco di tutte le
consulenze e gli incarichi professionali affidati nell'anno precedente
e tutte le altre relazioni previste dal presente Statuto e da altre
deliberazioni del Consiglio.
Articolo 37 - Gruppi Consiliari
- Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.
- I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza
dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I
Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza
dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.
- Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono
sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla
lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri.
Possono essere costituiti da due Consiglieri, se eletti in liste che
non hanno usufruito del premio di maggioranza.
- Ai Gruppi Consiliari deve essere assicurata la disponibilità
di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo
conto delle esigenze comuni ai vari Gruppi Consiliari e della consistenza
numerica di ciascuno di essi.
Articolo 38 - Conferenza dei Capigruppo
- I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta
dal Presidente del Consiglio Comunale per definire la programmazione
e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.
- La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione
permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione e di Commissione
permanente per le relazioni internazionali del Comune.
- La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente nell'attività
di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di adeguata
e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri
sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale.
- Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della
Conferenza dei Capigruppo.
- Il Presidente è tenuto a convocare, entro cinque giorni, la
Conferenza dei Capigruppo, ogni qual volta lo richiedano il Sindaco
o almeno due Capigruppo.
- La Conferenza dei Capigruppo può chiedere l'intervento, alle
proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale,
dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori
di enti, istituzioni, aziende e società a prevalente capitale
comunale, e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della
richiesta, sono tenuti ad intervenire. La Conferenza dei Capigruppo
deve sentire ilSindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.
Articolo 39 - Commissioni Consiliari
- Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari
Permanenti e, quando occorra, Speciali.
- Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la
composizione, l'organizzazione, il funzionamento, le materie di competenza
e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.
- Le Commissioni Permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente
coincidente con la competenza delle maggiori articolazioni dell'organizzazione
comunale. Esse hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti
deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo,
lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale
e la discussione di interrogazioni e interpellanze, con le modalità
previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- La Commissione Consiliare Permanente sul Controllo della Gestione
ha compiti di approfondimento, controllo e garanzia dell'efficienza
e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi
ed alle attività gestite dal Comune ed alla loro qualità.
E' presieduta da un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
- Il Presidente del Consiglio Comunale convoca almeno due volte l'anno
la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti
per raccordarne l'attività con quella dell'Assemblea.
- Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati,
il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali. Qualora
si tratti di compiti di indagine sull'attività dell'Amministrazione,
per l'istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- E' istituita, con le modalitą previste dal Regolamento del
Consiglio Comunale, la Commissione Permanente "Diritti e Pari Opportunitą",
con compiti di esame, proposta e controllo dell'attivitą amministrativa in
riferimento:
- alla condizione femminile e alla rimozione degli ostacoli che
impediscono una piena paritą tra i generi, per garantire pari opportunitą di
vita e lavoro a donne e uomini;
- alla necessitą di tutelare e promuovere i diritti
costituzionalmente garantiti, attinenti la dignitą e la libertą delle
persone, contrastando ogni forma di discriminazione.
- Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, possono:
- promuovere la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad
esse sottoposti;
- tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti
qualificati, anche esterni al Comune;
- invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti
di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini
professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.
- Le Commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie riunioni,
del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, dei Dirigenti
e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, istituzioni,
aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari
dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad
intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori,
quando questi lo richiedano.
- Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti
dal Regolamento.
Capo II - Sindaco
Articolo 40 - Competenze e funzioni del Sindaco
- Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del
Comune e rappresenta l'Ente.
- L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli
Assessori per le attività di natura politico-istituzionale e
ai Dirigenti per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino
già nella loro competenza come organi dell'Ente.
- Il Sindaco nomina gli Assessori, attribuendo gli incarichi per settori
e per progetti, convoca e presiede la Giunta Comunale. Può revocare
uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio
Comunale.
- Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi e
delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine
emana specifiche disposizioni al Direttore Generale, qualora nominato,
ovvero al Segretario Generale.
- Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo
e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio
Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite
un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze.
- Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti.
- Il Sindaco, con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione,
può nominare, con provvedimento motivato, il Direttore Generale.
Allo stesso impartisce le direttive per attuare gli indirizzi approvati
dal Consiglio Comunale e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'Ente.
- Può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché
non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori,
ai Presidenti di Circoscrizione, al Direttore Generale, al Segretario
Generale.
- Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dal presente Statuto
e dai regolamenti e sovraintende, altresì, all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende e società, secondo quanto previsto
dalla legge e dal presente Statuto.
- Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione
dei compensi è disciplinato dalla legge.
- L'esercizio della rappresentanza in giudizio, salvi i casi per i quali
la legge consente la costituzione personale del Comune, spetta istituzionalmente
all'Avvocatura Comunale ed è conferito dal Sindaco, che dispone
in ordine alla costituzione in giudizio. Per esigenze eccezionali, cui
non si possa far fronte con l'Avvocatura Comunale, l'esercizio della
rappresentanza in giudizio potrà essere conferito a professionisti
esterni.
Articolo 41 - Sostituzione del Sindaco
- In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione
o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco
sono svolte dal Vicesindaco.
- In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco,
il Sindaco può delegare altro Assessore a svolgere tutte le funzioni
inerenti il ruolo.
Articolo 42 - Nomine dei rappresentanti del
Comune
- Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni
e aziende e società spettano al Sindaco, che provvede con l'osservanza
degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell'esercizio
del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di
legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.
- Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla
sua competenza.
- Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e
pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati,
nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della
Città.
- La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi
per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure
idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.
- Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni Consiliari competenti,
vigila sull'attività dei rappresentanti della Città durante
l'espletamento del mandato.
- A tal fine, i nominati in enti il cui Conto Consuntivo non sia approvato
dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al
Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul
funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti
del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle
Commissioni Consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri ovvero
dalla Conferenza dei Capigruppo, su richiesta di almeno due Capigruppo.
- I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società
esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento
che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private.
Essi devono dichiarare, prima della nomina e annualmente, l'adesione
a strutture associative attinenti l'incarico. Copia di tali dichiarazioni
è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale
e, previa richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono
tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza
dei dati personali.
- I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società
non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente
superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il
mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per
più di due mandati di nomina.
- Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra
ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento,
in connessione al mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della
carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente
dallo statuto dell'associazione.
- Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni, fondazioni,
agenzie per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno
essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati
strumenti che consentano al Consiglio Comunale di esercitare i poteri
di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ai rappresentanti
del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, agenzie, si applica
quanto previsto dal precedente comma 6.
Capo III - Giunta Comunale
Articolo 43 - Competenze della Giunta
- La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune,
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli
indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio.
- La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi
di governo, che non siano riservati al Consiglio e che non ricadano
nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.
- Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, annualmente
e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio
Comunale stesso.
- Può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.
- La Giunta deve sempre essere rappresentata alle sedute del Consiglio
Comunale. Inoltre, gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni
del Consiglio Comunale e devono farlo quando il Consiglio tratti argomenti
attinenti agli incarichi ad essi attribuiti dal Sindaco e, comunque,
quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco.
Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari
Permanenti e devono farlo nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio
Comunale.
- La Giunta, con le modalità previste dalla legge, può
sottoporre al controllo preventivo di legittimità ogni deliberazione
dell'ente, con l'esclusione delle deliberazioni per le quali la legge
medesima prevede forme di controllo necessario o eventuale.
- La Giunta deve comunque sottoporre al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni di cui al precedente comma qualora, entro 10 giorni
dalla loro pubblicazione nell'Albo Pretorio, un terzo dei Consiglieri
assegnati all'ente ne faccia richiesta scritta e motivata, indicando
le norme che si ritengono violate.
Articolo 44 - Composizione e funzionamento della
Giunta
- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede,
e da un numero di Assessori fino ad un massimo di sedici, fra i quali
il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori devono possedere i requisiti
ed essere esenti dalle cause di incompatibilità previste dalla
legge.
- Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono
le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni
pubbliche.
- Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità
è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto
palese, salvo i casi previsti dalla legge.
- Gli Assessori esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia
da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza
ad associazioni private.
- Gli Assessori sono invitati, prima della comunicazione dell'intervenuta
nomina al Consiglio Comunale, e annualmente, a dichiarare le strutture
associative alle quali aderiscono. Copia di tali dichiarazioni è
trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e,
previo richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti
al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza
dei dati personali.
- Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione
dei compensi agli Assessori è disciplinato dalla legge.
- I casi di decadenza della Giunta o di cessazione dalla carica dei
singoli Assessori sono disciplinati dalla legge.
- Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.
- Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata
comunicazione al Consiglio.
TITOLO IV - CIRCOSCRIZIONI
Articolo 45 - Territorio e Sede
- Il Comune si articola in Circoscrizioni, organismi di decentramento,
di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base,
nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
- Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia funzionale e organizzativa
nelle materie e con le modalità previste dal presente Statuto
e dal Regolamento del Decentramento.
- Il Comune impronta la propria azione di decentramento all'esigenza
di predisporre la futura articolazione in Comuni della Città
Metropolitana.
- Il Regolamento del Decentramento determina il numero e l'estensione
territoriale delle Circoscrizioni e fissa le procedure per la loro modificazione,
prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.
- La Circoscrizione ha sede nel Centro Civico. In ogni Circoscrizione
sono individuate sedi a disposizione dei cittadini per assemblee ed
attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico,
secondo modalità stabilite con apposito Regolamento dal Consiglio
di Circoscrizione.
Articolo 46 - Consiglio di Circoscrizione
- Il Consiglio di Circoscrizione è l'organo rappresentativo della
collettività della Circoscrizione, nell'ambito dell'unità
del Comune.
- Esso è titolare, in via ordinaria, delle funzioni di competenza
della Circoscrizione che lo Statuto ed i Regolamenti non attribuiscono
agli altri organi di governo, fatte salve le specifiche competenze gestionali
dei Dirigenti.
- Ai Consiglieri di Circoscrizione si applicano, in quanto compatibili
e in relazione alle competenze proprie o delegate delle Circoscrizioni,
le norme previste per i Consiglieri Comunali dall'art. 28, comma 2.
- I componenti del Consiglio Circoscrizionale sono invitati annualmente
a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di
tali atti è trasmessa al Presidente della Circoscrizione e, previa
richiesta, ad ogni Consigliere. Tali soggetti sono tenuti al rispetto
della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 47 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale
- Il Consiglio di Circoscrizione è composto da venticinque componenti
e viene eletto a suffragio universale diretto con le modalità
descritte nei commi successivi.
1 bis.
(annullato)
- I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio
Comunale, anche nel caso di suo scioglimento anticipato, salvo i casi
di scioglimento anticipato di cui all'art. 48, e restano in carica per
la durata del mandato del Consiglio Comunale. Essi esercitano le loro
funzioni sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio
Comunale, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- Il seggio che, durante il quinquennio, divenga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che,
nella medesima lista, segua immediatamente l'ultimo eletto.
- L'elezione per il Consiglio Circoscrizionale si svolge nei giorni
e con le modalità stabilite dalla legge.
- L'elezione dei Consigli Circoscrizionali si effettua con il sistema
maggioritario sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un
numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere
e non inferiore ai tre quinti degli stessi.
- Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato alla carica di Presidente
del Consiglio Circoscrizionale e presentare il programma amministrativo,
da affiggere all'albo della Circoscrizione; più liste possono
indicare un candidato ed un programma comune alla carica di Presidente
del Consiglio Circoscrizionale. I nominativi dei candidati alla Presidenza
sono stampati in una nota al fondo della scheda e non sono compresi,
ne' conteggiati, nelle liste di cui al precedente comma 5.
- Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno
della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere il voto
di preferenza per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendone
il nome e cognome, o solo il cognome, sull'apposita riga posta a fianco
del contrassegno.
- Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste, sono eletti prioritariamente
i candidati alla Presidenza, se all'insieme di liste è attribuito
almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito di ogni lista, i candidati
secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità
di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine
di lista.
- Alla lista, o all'insieme delle liste apparentate, che abbiano riportato
il maggior numero di voti, purché superiore al 40% dei voti validi,
è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella
dei voti della lista o dell'insieme di liste apparentate qualora questa
sia superiore al 60%. Alla lista, o all'insieme di liste apparentate,
che abbiano conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il
40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi. I seggi fra le liste
apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema del quoziente
naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di
resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale.
Per il calcolo del quoziente naturale di maggioranza si fa riferimento
esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste dell'apparentamento vincente
e dei seggi da attribuire allo stesso apparentamento.
- I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente agli altri apparentamenti,
con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti
applicato nel comma precedente. In questo caso il quoziente naturale
di minoranza fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste
e dagli apparentamenti non vincenti e ai seggi da attribuire alla minoranza.
- Se più liste, o raggruppamenti di liste, ottengono uguale
maggior numero di voti, si procede ad un turno di ballottaggio da effettuare
nella seconda domenica successiva. L'elettore ha diritto di votare per
uno degli insiemi di liste ammessi al ballottaggio, senza l'indicazione
del voto di preferenza. All'insieme di liste apparentate che ottenga
la maggioranza dei voti validi è attribuito il 60% dei seggi.
Tutti gli altri insiemi di liste apparentate concorrono alla ripartizione
del restante 40% in modo proporzionale, sulla base dei voti validi attribuiti
nel primo turno.
- Le liste dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Circoscrizionali
devono essere sottoscritte da non meno di 200 e non più di 400
elettori della Circoscrizione, se essa ha fino a centomila abitanti,
e da non meno di 300 a non più di 500 elettori della Circoscrizione,
se essa ha più di centomila abitanti. Qualora una lista sia presentata
con lo stesso contrassegno di una lista presentata per le contemporanee
elezioni del Consiglio Comunale, essa deve essere sottoscritta da cinque
elettori della Circoscrizione.
- Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente Statuto,
si applicano, al procedimento elettorale per l'elezione dei Consigli
Circoscrizionali, le norme stabilite dal D.P.R. n. 570 del 16 maggio
1960 e successive integrazioni e modifiche. L'Ufficio Elettorale Centrale
è composto nel rispetto delle norme vigenti.
Articolo 48 - Scioglimento anticipato del
Consiglio di Circoscrizione
- Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto anticipatamente:
- per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del
Regolamento del Decentramento;
- per il venir meno della metà più uno dei Consiglieri
assegnati, a causa di:
- cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati, purché presentate contemporaneamente
al protocollo dell'Ente;
- decadenza o altre cause;
- per riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità
di surroga della metà dei componenti del Consiglio;
- quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli
organi per la mancata elezione del Presidente entro trenta giorni
a decorrere dalla proclamazione degli eletti o entro quarantacinque
giorni dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni,
dalla data di presentazione delle stesse, come previsto dall'art.
49 comma 7 dello Statuto;
- per impossibilità del Consiglio di Circoscrizione a deliberare,
relativamente a competenze proprie o delegate, per un periodo superiore
a 90 giorni. Non sono considerate, agli effetti di cui sopra, le
deliberazioni che nel frattempo intervengano in materia di erogazione
di contributi;
- qualora, nel corso del mandato, il rapporto fiduciario tra Consiglio
e Presidente sia posto in crisi con il voto di una mozione di sfiducia
costruttiva. In tal caso, la durata del Consiglio Circoscrizionale
termina entro il sesto mese successivo dalla data di votazione della
mozione di sfiducia;
- per l'approvazione di una mozione di sfiducia entro nove mesi
dalla scadenza naturale del mandato, secondo le modalità
stabilite dal Regolamento del Decentramento.
- Lo scioglimento è disposto:
- con provvedimento motivato del Sindaco, nei casi di cui alle
lettere b), c), d), e), f), g).
Nel caso di cui alla lettera e), il Sindaco invia, a tutti i Consiglieri
della Circoscrizione interessata, diffida a deliberare entro il
termine di trenta giorni dalla notifica, oltre il quale il Consiglio
di Circoscrizione resta sospeso dalle sue funzioni. Trascorso inutilmente
il suddetto termine, il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio
di Circoscrizione;
- nel caso di cui alla lettera a) con deliberazione del Consiglio
Comunale adottata con le maggioranze e secondo la procedura richiesta
per l'adozione dello Statuto, su proposta del Sindaco e con le modalità
di seguito indicate.
Nel caso di cui alla lettera a), il Sindaco, con provvedimento motivato
di contestazione, inviato a tutti i Consiglieri della Circoscrizione
interessata, invita il Consiglio di Circoscrizione a presentare
al Consiglio Comunale le proprie deduzioni, nel termine di quindici
giorni, dichiarandone sospesa ogni altra funzione. Trascorso inutilmente
il suddetto termine o, nel caso non si ritengano fondate le giustificazioni
addotte, il Consiglio Comunale dispone lo scioglimento entro i successivi
venti giorni. Qualora non venga adottata la deliberazione di scioglimento
nel termine di venti giorni, viene meno la sospensione dalle funzioni
del Consiglio di Circoscrizione.
- L'atto di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale deve essere
tempestivamente comunicato al Prefetto.
- Fino alla elezione del nuovo Consiglio e del Presidente, le funzioni
dei disciolti organi delle Circoscrizioni sono esercitate dal Sindaco
o da un Assessore o da un funzionario comunale da lui delegato. Le deliberazioni
che comportino successivi impegni di spesa sono adottate dalla Giunta
Comunale.
- Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga
nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale
o dopo il 24 febbraio dell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio
di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio
Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione
del nuovo Consiglio di Circoscrizione è anticipata e si svolge,
secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per
le Circoscrizioni, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15
giugno, se le condizioni dello scioglimento si sono verificate entro
il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se
le condizioni si sono verificate oltre tale data.
Articolo 49 - Il Presidente della Circoscrizione
- Il Presidente:
- rappresenta la Circoscrizione;
- convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione;
- sovraintende agli uffici ed ai servizi della Circoscrizione e
all'esecuzione degli atti;
- svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, anche
nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
- Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione
dei compensi è disciplinato dalla legge.
- Nella prima seduta, il Consiglio Circoscrizionale, subito dopo la
convalida degli eletti, procede all'elezione del Presidente. In prima
votazione viene sottoposto al voto del Consiglio il nominativo del candidato
alla Presidenza indicato dalla lista o dall'insieme di liste che ha
conseguito il maggior numero di voti nel turno elettorale, secondo le
modalità previste dall'art. 47 del presente Statuto e, contemporaneamente,
su proposta sottoscritta dallo stesso candidato alla Presidenza, gli
indirizzi programmatici e le candidature per la Giunta Circoscrizionale,
composta da sei Coordinatori delle singole Commissioni di lavoro, di
cui uno con funzioni di Vice-Presidente.
- Se il candidato alla Presidenza non ottiene la maggioranza, di cui
al successivo comma 7, vengono indette successive votazioni, da tenere
in distinte sedute che devono svolgersi in giorni diversi e ad intervalli
non superiori ai quattro giorni, entro il termine perentorio di cui
allo stesso comma. Il Consigliere candidato alla carica di Presidente
presenta un proprio documento programmatico, sottoscritto da almeno
nove dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può sottoscrivere
un solo documento programmatico. Il documento, contenente gli indirizzi
politici generali nonché l'indicazione dei sei componenti la
Giunta Circoscrizionale, fra i quali il Vice-Presidente, deve essere
depositato nella Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della
seduta. In presenza di due candidature, queste sono sottoposte al voto
in contrapposizione, mediante appello nominale dei Consiglieri.
- La convocazione del Consiglio Circoscrizionale per l'elezione del
Presidente e della Giunta Circoscrizionale è disposta dal Consigliere
Anziano entro 5 giorni e deve svolgersi entro il quindicesimo giorno
successivo alla proclamazione degli eletti o alla data in cui si sia
verificata la vacanza. In caso di inerzia, provvede, in via sostitutiva,
il Sindaco.
- Le adunanze per l'elezione, di cui ai commi precedenti, sono presiedute
dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che, nelle elezioni
circoscrizionali, abbia ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi
dell'art. 72, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
- L'elezione avviene - a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati - entro 30 giorni dalla data di proclamazione
degli eletti. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi
motivo, il Presidente e la Giunta Circoscrizionale sono eletti con le
stesse modalità di convocazione delle sedute e di votazione ed
entro il termine di 45 giorni dalla data in cui si sia verificata la
vacanza e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle
stesse.
Articolo 50 - Giunta Circoscrizionale
- Costituiscono la Giunta Circoscrizionale il Presidente ed i sei consiglieri
eletti dal Consiglio Circoscrizionale in qualità di Coordinatori
con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento, di
cui uno con funzioni di Vice presidente.
- La Giunta Circoscrizionale è organo della Circoscrizione a
rilevanza interna, che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. Il
Regolamento del Decentramento ne disciplina competenze e modalità
di funzionamento.
- Ai Coordinatori si applicano le disposizioni in materia di doveri,
condizione giuridica, regime delle aspettative, dei permessi, delle
missioni e dell'erogazione dei compensi previste dalla legge per i Consiglieri
Circoscrizionali.
Articolo 51 - Competenze proprie
- Le Circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi
di base. Essi sono i servizi attinenti alla popolazione e al territorio
circoscrizionale e sono individuati dal Regolamento del Decentramento
nell'ambito dei seguenti settori:
- socio assistenziale;
- scolastico e parascolastico;
- sport e tempo libero;
- biblioteche decentrate;
- manutenzione ordinaria dei lavori pubblici: a tal fine in ogni
circoscrizione verrà istituita una ZIM - Zona di Intervento
Manutentivo. L'Ufficio Tecnico del Comune provvederà a redigere
l'elenco delle grandi opere di interesse cittadino, la cui manutenzione
non verrà trasferita alle Circoscrizioni.
- Le Circoscrizioni gestiscono il patrimonio edilizio afferente ai servizi
di loro competenza, ad esse assegnato, e ne programmano, organizzano
e gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Le funzioni di indirizzo del Comune sono esercitate attraverso atti
fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.
Articolo 52 - Competenze delegate
- Il Comune, attraverso il Regolamento o apposite delibere quadro, delega
alle Circoscrizioni, in modo organico, l'esercizio di ulteriori funzioni
e la gestione di progetti, nell'ambito di tutte le attuali competenze
del Comune di Torino non comprese tra quelle espressamente individuate
dalle leggi vigenti come proprie dell'Area Metropolitana. Il Comune
assegna contestualmente gli strumenti, patrimoniali e non, necessari
per il loro esercizio.
- Il Comune può, altresì, delegare specifici progetti
a una o più Circoscrizioni.
Articolo 53 - Funzioni strumentali e personale
- Alle Circoscrizioni devono essere assegnate le funzioni direttamente
strumentali all'esercizio delle competenze trasferite o delegate. Ad
esse è, inoltre, attribuito l'utilizzo dei beni, patrimoniali
e non, necessari per l'esercizio delle medesime competenze.
- Ad ogni Circoscrizione è assegnato il personale numericamente
e professionalmente adeguato allo svolgimento dei compiti previsti.
- Il Regolamento del Decentramento disciplina i rapporti fra le Circoscrizioni
e le Sezioni decentrate del Corpo dei Vigili Urbani.
Articolo 54 - Pareri
- È obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione
interessati, con le modalità stabilite dal Regolamento, relativamente
a:
- le deliberazioni di revisione dello Statuto di cui al successivo
art. 78;
- gli schemi di Bilancio Preventivo, annuali e pluriennali, predisposti
dalla Giunta Comunale;
- gli atti che stabiliscano o varino i criteri generali di realizzazione
e gestione dei servizi;
- gli atti previsti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale
per la formazione e l'approvazione del Piano Regolatore; l'atto
di adozione delle varianti al Piano, dei piani esecutivi e dei piani
pluriennali, nonché l'atto di approvazione delle convenzioni
urbanistiche di particolare rilievo;
- i Regolamenti comunali di competenza del Consiglio Comunale e
le loro variazioni.
- Sono esclusi, dandone adeguata motivazione nel provvedimento, gli
atti che costituiscano meri adempimenti di legge privi di contenuto
discrezionale.
- Il Regolamento determina le modalità attraverso le quali, relativamente
agli oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma precedente,
il Comune prescinda dalla richiesta di parere per provvedimenti privi
di rilevanza circoscrizionale.
- Il Regolamento potrà individuare altri atti per i quali sia
obbligatorio acquisire il parere dei Consigli di Circoscrizione.
- La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono inoltre richiedere
il parere dei Consigli di Circoscrizione, in merito a propri provvedimenti,
ogni qualvolta lo ritengano utile.
- I pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi dei commi
precedenti costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati
dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nei quali devono essere adeguatamente
motivate le difformità.
- Il Regolamento determina i casi in cui, per il loro preminente interesse
circoscrizionale, l'adozione di provvedimenti difformi dal parere deve
essere preceduto dalla discussione nella Commissione Consiliare competente,
alla presenza di rappresentanti della Circoscrizione interessata, in
riunione appositamente convocata. Tale procedura dovrà, comunque,
essere seguita per i pareri relativi ad atti fondamentali di indirizzo
concernenti le competenze proprie delle Circoscrizioni.
Articolo 55 - Proposte di deliberazione e
interrogazioni dei Consigli di Circoscrizione
- Almeno due Consigli di Circoscrizione possono presentare al Consiglio
Comunale una proposta di deliberazione. Il Presidente del Consiglio
Comunale la iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla
presentazione. I Presidenti delle Circoscrizioni presentatrici possono
illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente.
- Ogni Consiglio di Circoscrizione può presentare interrogazioni
all'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dal Regolamento
del Decentramento. Ad esse deve essere data risposta entro trenta giorni.
Articolo 56 - Programmazione e Bilancio
- Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Circoscrizioni godono di
autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di investimento
e di spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato
per ogni Circoscrizione nel Bilancio comunale. Lo stanziamento sarà
complessivamente determinato ogni anno in sede di Bilancio Preventivo
comunale, in base a criteri obiettivi da esplicitare nella relazione
di accompagnamento al Bilancio stesso.
- L'attività delle Circoscrizioni si inquadra nella programmazione
del Comune. A tal fine, ogni Circoscrizione approva, contestualmente
al piano di investimento e di spesa di cui al comma 1, un programma
annuale di attività.
- Al piano di investimento e di spesa si applica la disciplina stabilita
per gli atti inerenti alle funzioni delegate alle Circoscrizioni, di
cui all'articolo 59, comma 5, del presente Statuto.
Articolo 57 - Partecipazione
- Le Circoscrizioni promuovono e valorizzano la partecipazione degli
aventi diritto, con le forme e nelle modalità previste dal presente
Statuto e dai Regolamenti attuativi.
- Il Consiglio di Circoscrizione dispone specifiche consultazioni della
popolazione nella fase di predisposizione di progetti di interesse della
Circoscrizione, promuove il coinvolgimento di associazioni e di organismi
di partecipazione e del volontariato nella gestione dei servizi di base
ed in generale nella attività della Circoscrizione.
Articolo 58 - Informazione
- In collaborazione con il Comune, le Circoscrizioni curano la più
ampia informazione sui propri programmi ed attività.
- Esse hanno diritto di richiedere e di ricevere dall'Amministrazione
centrale notizie, informazioni, dati tecnici, economici e finanziari
su ogni materia, ove lo ritengano necessario.
- I titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 9 del
presente Statuto, hanno accesso agli atti ed ai documenti della Circoscrizione,
secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.
Articolo 59 - Controlli
- Le deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale, attinenti a competenze
proprie delle Circoscrizioni, sono esecutive quindici giorni dopo la
pubblicazione negli Albi Pretori, del Comune e della Circoscrizione.
Contestualmente all'affissione agli Albi Pretori le deliberazioni circoscrizionali
sono comunicate ai Capigruppo dei Consigli Circoscrizionali, al Presidente,
ai Capigruppo del Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, ai soli
fini di cui ai commi successivi.
- La Giunta Comunale, nei casi e con le modalità stabilite
dalla legge, può sottoporre al controllo preventivo di legittimità
del CO.RE.CO. ogni deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.
- Tutte le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali attinenti a competenze
proprie devono essere inviate dalla Giunta Comunale al Comitato Regionale
di Controllo per il preventivo controllo di legittimità, qualora
il Presidente o un terzo dei Consiglieri Circoscrizionali ne facciano
richiesta scritta e motivata al Sindaco o ad un suo delegato, entro
dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, con l'indicazione delle
norme violate.
- Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le deliberazioni
dei Consigli Circoscrizionali attinenti a competenze proprie devono
essere, altresì, soggette al controllo preventivo per vizio di
incompetenza o contrasto con atti fondamentali del Consiglio Comunale,
qualora lo richieda un quarto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco.
- Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni
attinenti a funzioni delegate devono essere trasmesse, per la presa
d'atto, alla Giunta Comunale; esse diventano a tutti gli effetti atti
del Comune se, entro quindici giorni, la Giunta Comunale non le rinvia
con osservazioni o le annulla con atto formale per illegittimità,
per altre cause di irregolarità o per contrasto con gli atti
del Consiglio o della Giunta.
- Il Regolamento del Decentramento disciplina modalità e procedure
per l'espletamento di tali controlli e per l'acquisizione dei pareri
obbligatori, previsti dalla legge, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile delle proposte di deliberazione dei Consigli Circoscrizionali.
TITOLO V - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Articolo 60 - Criteri e principi
- Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di
programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al
fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico
interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza,
economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.
- Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi
e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.
- Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo
sviluppo della professionalità dei dipendenti.
- Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche,
all'organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate dall'esercizio
delle funzioni dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nel rispetto
dei principi fissati dalla legge e nell'ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa.
- Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne
e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed
adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati. Per l'attuazione
delle politiche di parità e di pari opportunità, anche
in armonia con i principi e le disposizioni dettate in materia dall'Unione
Europea, è istituito il Comitato Pari Opportunità, a cui
spetta un ruolo propositivo e consultivo.
- Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli
uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza.
L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri
Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la
progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.
Articolo 61 - Struttura organizzativa. Regolamento
di Organizzazione
- L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative
e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni
istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento di Organizzazione.
- Il Regolamento di Organizzazione disciplina:
- l'assetto organizzativo dell'Ente, fino al livello di Divisione
o Servizio Centrale;
- i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse
alle varie unità organizzative;
- i criteri e le modalità per la determinazione degli orari
di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.
- Nel rispetto della legge e dello Statuto, nonché dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del Regolamento
di Organizzazione compete alla Giunta Comunale.
- La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura
organizzativa sono oggetto di costante verifica.
- Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, in
occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo, una relazione concernente
lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane
in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento.
Articolo 62 - Direzione Generale
- Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può
nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica
e con contratto a tempo determinato, sulla base della rilevanza dell'esperienza
professionale specificamente rivolta alle attività direzionali,
gestionali e organizzative e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento
di Organizzazione, garantendo la trasparenza nelle modalità di
selezione e di individuazione dello stesso.
- Il Direttore Generale persegue gli indirizzi approvati dal Consiglio
Comunale, anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni ai direttori
di riferimento, e gli obiettivi stabiliti dagli altri organi di governo
dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende la
gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di economicità,
efficienza ed efficacia, mediante l'esercizio delle attribuzioni previste
dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti.
- Il Direttore Generale, su richiesta dei Consiglieri, può essere
chiamato a riferire in Commissione, o nella Conferenza dei Capigruppo,
sull'attività svolta.
Articolo 63 - Segretario Generale
- Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente,
in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti.
- Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti
e ne coordina l'attività, quando il Sindaco non abbia provveduto
a nominare il Direttore Generale.
- Il Segretario, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali
l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'Ente.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenz