|
La Città di Torino,
prima capitale dell'Italia unita,
luogo di origine e crescita
di istituzioni di solidarietà sociale,
Medaglia d'oro della Resistenza,
capoluogo del Piemonte,
adotta il presente
STATUTO
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Il Comune
1. Il Comune di Torino rappresenta la comunità
che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.
2. Il Comune di Torino gode di autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia
impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli
sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio
di sussidiarietà.
Articolo 2 - Finalità del Comune
1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo
le seguenti finalità:
a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente
garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone,
contrastando ogni forma di discriminazione;
b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei
cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione
e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della
libertà di educazione;
c) realizzare un equilibrato sviluppo economico
della città;
d) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza
sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione
alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate
ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere
architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino
l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative.
Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti,
elaborate anche su proposta dei cittadini e previa ampia consultazione;
e) tutelare la famiglia, riconoscendone il ruolo
sociale e assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed
educativi;
f) agire attivamente per garantire pari opportunità
di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate
sulle tendenze sessuali;
g) tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando
per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto
per la natura e per gli animali;
h) valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale,
il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della città
e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle
altre culture e specificità della comunità cittadina;
i) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone
l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale,
il volontariato e l'associazionismo;
l) operare per la promozione e la tutela del pluralismo
dell'informazione nella realtà torinese;
m) contribuire alla cooperazione pacifica fra i
popoli e le nazioni, concorrere al processo di integrazione e unificazione
europea ed alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto.
A tal fine, il Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea
e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo
e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze
etniche.
Articolo 3 - Metodi e strumenti dell'azione del Comune
1. Nella propria azione, il Comune si conforma
ai seguenti principi e criteri:
a) la programmazione delle proprie politiche e
il concorso alla programmazione degli enti nel cui territorio il Comune
è inserito, nel rispetto delle rispettive competenze;
b) la partecipazione dei cittadini alle scelte
politiche e amministrative;
c) la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione
e l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
d) il riconoscimento e la promozione dei diritti
dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento
dell'attività amministrativa;
e) l'applicazione degli istituti e delle procedure
previste dalla normativa in materia di partecipazione al procedimento
amministrativo;
f) la tutela del pluralismo nella vita dei propri
organi politico-amministrativi anche garantendo alle minoranze consiliari
il diritto alla partecipazione alle funzioni di indirizzo e di controllo
proprie del Consiglio Comunale;
g) la distinzione del ruolo di indirizzo, controllo
e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
h) la creazione di adeguati strumenti volti a garantire
legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
i) la cooperazione con la Provincia e altri enti
pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni
e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana
e comunitaria ed in particolare convenzioni, accordi di programma, conferenze
di servizi, consorzi;
j) la cooperazione con soggetti privati nell'esercizio
di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali,
garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo;
k) la collaborazione e l'integrazione, nelle forme
previste dalla legislazione vigente, con i Comuni dell'area metropolitana
torinese per l'esercizio comune delle competenze di programmazione e di
gestione dei servizi a scala metropolitana;
l) il decentramento dell'amministrazione e della
propria organizzazione, considerandone strumento privilegiato di attuazione
le circoscrizioni, valorizzandone e sviluppandone le competenze e le possibilità
di intervento;
m) il rispetto, in ambito locale, dei principi
generali dell'ordinamento tributario posti a garanzia dei diritti del
contribuente, assicurando, in particolare, chiarezza e trasparenza delle
disposizioni tributarie ed adeguata informazione in merito alle stesse,
secondo quanto stabilito da apposito regolamento;
n) le relazioni e gli scambi nazionali ed internazionali
con gli altri enti locali e la partecipazione alle loro strutture associative;
o) l'adozione di adeguate misure per garantire,
anche attraverso accordi di programma con gli altri enti interessati,
il coordinamento degli interventi e dei servizi finalizzati all'integrazione
sociale delle persone handicappate.
2. Il Comune si uniforma alla Carta Europea dell'Autonomia
Locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.
Articolo 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone
1. Il territorio del Comune confina con quello
dei seguenti Comuni: Venaria Reale, Borgaro Torinese, Settimo Torinese,
San Mauro Torinese, Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri, Nichelino,
Beinasco, Orbassano, Rivoli, Grugliasco, Collegno.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Civico di Torino.
Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso
dalla propria sede.
3. Il Comune ha uno stemma e un gonfalone, che
sono quelli storicamente in uso.
4. Nelle occasioni ufficiali, a Palazzo Civico
vengono esposti i vessilli della Città di Torino, della Regione
Piemonte, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
5. Il vessillo del Comune di Torino è la
bandiera storica dell'assedio del 1706.
Articolo 5 - Toponomastica
1. La denominazione di strade, aree, edifici ed
altre strutture della città è deliberata dalla Giunta Comunale,
previo parere conforme o su proposta della Commissione Comunale per la
Toponomastica, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio.
La Commissione Comunale per la Toponomastica coincide con la Conferenza
dei Capigruppo integrata con le modalità stabilite dal regolamento.
Articolo 6 - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione
degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per
gli adempimenti previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Al fine di consentirne la massima conoscibilità,
i Regolamenti Comunali, successivamente alla intervenuta esecutività,
sono ripubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni.
Articolo 7 - Archivio Storico
1. Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il
Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze,
ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità.
Articolo 8 - Cittadinanza Onoraria e Sigillo Civico
1. Il Consiglio Comunale può conferire la
cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non
residenti a Torino, con propria mozione motivata presentata da almeno
un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti
2. Il Consiglio Comunale può conferire
il sigillo civico a cittadini torinesi, meritevoli di particolare riconoscimento,
con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata
da almeno due terzi dei suoi componenti.
3. In apposito albo, costantemente aggiornato,
è contenuto l'elenco delle cittadinanze onorarie e dei sigilli
civici, con relative motivazioni, conferite dal Consiglio Comunale.
Titolo II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO
Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Articolo 9 - Titolari dei diritti di partecipazione
1. I diritti di partecipazione individuale e collettiva
sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle
liste elettorali del Comune di Torino ovvero siano iscritti da almeno
sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano
compiuto la maggiore età.
2. Il Regolamento sui diritti di partecipazione
potrà prevedere forme di partecipazione per i residenti che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età. Il Consiglio Comunale potrà
altresì prevedere specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti
i quali, pur non risiedendo a Torino, siano interessati all'oggetto della
consultazione per motivi continuativi di lavoro, studio, domicilio.
3. La Città di Torino, nelle forme previste
dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza
europea dalle norme comunitarie.
Articolo 10 - Associazioni e forme organizzate di
partecipazione
1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale
in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le
libere forme associative di cittadini, di residenti, di utenti e di volontariato
senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in
relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività
svolte.
2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza
attiva e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e autoorganizzazione
degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di
servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili,
regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio
Comunale.
3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato
un Registro delle Associazioni, disciplinato da apposito Regolamento,
al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica,
purché caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, ha il diritto
di richiedere l'iscrizione, depositando copia di atto costitutivo ovvero,
ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche,
cariche sociali, numero degli aderenti.
Articolo 11 - Partecipazione al procedimento amministrativo
1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti
che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata,
ai sensi di legge, la partecipazione effettiva degli interessati.
2. L'avvio del procedimento amministrativo è
comunicato, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità,
ai destinatari diretti, ed agli altri soggetti individuati dalla legge.
3. I soggetti anzidetti, nonché i portatori
di interessi collettivi o diffusi, hanno facoltà di prendere visione
degli atti del procedimento, fatte salve le limitazioni previste dalla
legge, e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo
di valutare. Dell'esito della predetta valutazione dovrà essere
fornita adeguata comunicazione ai presentatori.
Articolo 12 - Forme e organismi di consultazione
1. Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare
rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate
della comunità cittadina ad essi interessate.
2. Il Comune e le Circoscrizioni possono promuovere,
nelle forme e con le tecnologie più adeguate e previa deliberazione
dei rispettivi Consigli, la consultazione dei residenti in parti della
Città o degli appartenenti a singole categorie, in vista dell'adozione
di provvedimenti che li riguardino.
3. Il Comune prevede forme di partecipazione degli
utenti nella verifica e nel monitoraggio della qualità dei servizi
erogati, da effettuare con le modalità previste dal presente Statuto
e dai regolamenti.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare
l'istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione,
le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione
e delle Commissioni Consiliari.
5. Il Comune si dota di una Consulta per le persone
straniere e apolidi, residenti a Torino, alle quali non siano riconosciuti
da altre leggi i diritti di elettorato attivo e passivo. Apposito Regolamento
ne disciplina le caratteristiche, le modalità di composizione ed
i rapporti con gli organi del Comune.
Articolo 13 - Istanze e petizioni al Sindaco e al
Consiglio Comunale
1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione
possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco,
finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative
a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.
2. Il Sindaco, ovvero un Assessore o un funzionario
da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione,
alle istanze e petizioni che gli sono rivolte.
3. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività
dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale.
Il Presidente le trasmette ai Gruppi Consiliari e al Sindaco.
4. Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere
sottoscritte:
a) per problemi di carattere specifico, da almeno
trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età;
b) per problemi di carattere generale, da almeno
ottocento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto
il sedicesimo anno di età.
Entro sessanta giorni dalla presentazione, le
petizioni sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella
Commissione Consiliare competente, alla presenza del Sindaco o di Assessori
o funzionari da lui delegati.
5. Le modalità procedurali per la presentazione
di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.
6. Copia delle istanze, delle petizioni e delle
relative risposte, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono accessibili ai Consiglieri
Comunali e al Difensore Civico.
7. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione,
stabilisce le altre modalità di presentazione e risposta relative
a istanze e petizioni.
Articolo 14 - Proposte di deliberazione di iniziativa
popolare
1. I titolari dei diritti di partecipazione possono
presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie
di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali
richiesti. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno
millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione. Qualora la proposta
riguardi modifiche dello Statuto, il numero delle firme richieste è
elevato a cinquemila.
2. Le modalità delle procedure di presentazione
delle proposte e di verifica dei requisiti formali della stessa sono disciplinate
da apposito Regolamento. Dell'intervenuta ammissibilità è
data notizia ai presentatori che, nei quattro mesi successivi, potranno
raccogliere il numero di firme necessarie.
3. Le proposte di deliberazione sono iscritte,
nei venti giorni successivi alla presentazione, all'ordine del giorno
del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta
giorni successivi ovvero entro novanta giorni, nel caso in cui sia necessaria
l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione. Tre presentatori
della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella
Commissione Consiliare competente.
Articolo 15 - Referendum consultivi
1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie
di competenza del Consiglio Comunale.
2. Il referendum consultivo è deliberato
dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Hanno diritto di voto i titolari dei diritti di partecipazione, di cui
all'art. 9 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione
dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti.
3. Non può essere indetto in materia di
tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto
legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi
su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria
nell'ambito della medesima tornata amministrativa.
Articolo 16 - Referendum abrogativo
1. Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione,
di cui all'art. 9, possono richiedere, con le modalità stabilite
dal Regolamento, referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni
di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere sottoposte a referendum
le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti:
a) deliberazioni approvative di statuti di enti
diversi dal Comune;
b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c) conti consuntivi;
d) tributi e disciplina delle tariffe;
e) regolamenti ad efficacia meramente interna;
f) atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi
alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione
delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
3. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo
non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a) quando la richiesta concerna una eterogenea
pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente
ed oggettivamente unitaria;
b) quando la richiesta concerna deliberazioni,
o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
c) quando la richiesta concerna deliberazioni,
o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima
tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di
deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo
sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
d) quando l'eventuale abrogazione derivante dal
referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto
e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva
rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.
Articolo 17 - Giudizio sull'ammissibilità
del referendum abrogativo
1. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum
in relazione alle disposizioni di cui all'art. 16 avviene, con le modalità
stabilite dal Regolamento, ad opera di apposita Commissione, presieduta
dal Presidente del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta
in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto
a raccogliere le prime duemila firme. La stessa Commissione è in
seguito competente a verificare la regolarità della raccolta delle
ulteriori altre firme necessarie, ai sensi dell'art. 16 comma 1, le quali
devono essere raccolte, a cura dei promotori, entro novanta giorni dalla
comunicazione della decisione della Commissione sull'ammissibilità.
2. La Commissione, qualora ritenga ammissibile
il quesito, ne formula una titolazione sintetica che verrà in seguito
riportata sulle schede referendarie.
3. Qualora il testo del quesito debba ritenersi
superato per la sopravvenuta adozione di atti deliberativi che non abbiano,
però, comportato una modifica sostanziale della disciplina di cui
si chiede l'abrogazione, la commissione, sentiti i promotori, provvede
d'ufficio a riformulare il testo del quesito stesso in riferimento agli
atti al momento vigenti.
4. Fanno parte della Commissione, con facoltà
di delega, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale,
il Segretario Generale, il Difensore Civico e il Direttore del Servizio
Centrale Consiglio Comunale. La Commissione assume le proprie decisioni
a maggioranza dei componenti.
5. Apposito Regolamento determina, per quanto
non previsto dal presente Statuto, i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento
del referendum e la disciplina della consultazione, prevedendo che, qualora
vengano proposti più referendum, i medesimi siano accorpati in
un unico turno annuale e stabilendo modalità organizzative che
garantiscano una adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti.
Articolo 18 - Inammissibilità sopravvenuta
1. Qualora l'ipotesi, di cui alla lettera d) comma
3 dell'art. 16, si verifichi dopo il giudizio sull'ammissibilità
del referendum e prima dell'effettuazione della consultazione, la Commissione,
di cui all'articolo precedente, dichiara l'inammissibilità sopravvenuta
del quesito e dispone l'interruzione della procedura.
Articolo 19 - Quorum ed effetti del referendum abrogativo
1. La disposizione oggetto del referendum cessa
di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato,
se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto
e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza
dei votanti.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare
di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore
a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere
ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione
stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
3. In ogni caso, l'effetto abrogativo del referendum
non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi
a creare.
Articolo 20 - Diritto di informazione
1. Il Comune di Torino riconosce, garantisce e
promuove il diritto del cittadino ad essere informato in modo completo
ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, nonché
su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, quale necessario presupposto
per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per l'eliminazione
di ogni ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione alla organizzazione
politica, economica e sociale della città.
2. Il Comune istituisce un Ufficio per l'Informazione
e le Relazioni con il Pubblico, con sede nel Palazzo Civico ed anche in
forma decentrata, con il compito di:
a) fornire all'utenza informazioni relative ai
servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti;
b) essere tramite tra il cittadino che intenda
esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare
dell'ufficio responsabile del procedimento;
c) ricevere istanze, petizioni e proposte di deliberazione
e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle
firme necessarie;
d) formulare all'Amministrazione proposte inerenti
il rapporto con l'utenza.
3. Il Comune di Torino assicura ai cittadini, alle
associazioni ed alle forme organizzate di partecipazione la conoscenza
dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei
suoi allegati, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.
4. Il Comune di Torino, per il raggiungimento
delle finalità di cui al comma 1, costituisce un Ufficio Stampa,
organizzato professionalmente, addetto ad ogni attività di informazione
e diffusione di notizie ai cittadini, anche direttamente, con ogni strumento
di comunicazione, nella integrale osservanza della disciplina delle attività
di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
5. Il Comune promuove e garantisce l'informazione
ai cittadini sulle principali attività, procedure, atti amministrativi,
con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso l'utilizzo e
l'implementazione costante della rete informatica.
6. I locali ove ha sede l'Albo Pretorio devono
garantire adeguata accessibilità ai cittadini.
Articolo 21 - Diritto di accesso
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale
sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge e individuate dal
Regolamento dell'accesso.
2. Il Regolamento assicura ai cittadini ed ai
residenti, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi
e disciplina le modalità per il rilascio di copie degli atti.
3. E' garantito altresì, a chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche
interni del Comune e delle Circoscrizioni, delle Aziende, Enti, Istituzioni
da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.
4. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente
dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello
Stato o del Comune vietino la divulgazione o consentano il differimento
di questa.
5. Le modalità dell'accesso e le relative
norme organizzative sono stabilite da apposito Regolamento.
6. Il Comune deve garantire ai cittadini e ai
residenti, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni,
di cui è in possesso, relative allo stato degli atti e delle procedure
che li riguardano.
Articolo 22
Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione
e di accesso
1. La Commissione vigila sull'osservanza delle
norme in materia di partecipazione e di accesso contenute nel presente
Statuto e promuove ogni altra iniziativa utile al corretto esercizio di
tali diritti.
2. La Commissione è composta dal Presidente
del Consiglio Comunale, dal Sindaco o da un Assessore
suo delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante
dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale
o da un suo delegato.
3. La Presidenza della Commissione è disciplinata
dal Regolamento sull'accesso.
4. Alle sedute della Commissione è sempre
invitato ad intervenire il Difensore Civico.
5. La Commissione è convocata dal Presidente,
il quale è tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta
di un suo componente ovvero del Difensore Civico.
6. La Commissione incontra, almeno una volta all'anno,
le associazioni di cittadini utenti che ne facciano richiesta. La Commissione
relaziona annualmente al Consiglio Comunale sul proprio operato.
Capo II - IL DIFENSORE CIVICO
Articolo 23 - Ambito di attività
1. Il Difensore Civico è istituito a garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale
e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei
loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamenti
di organi e uffici del Comune di Torino e delle Circoscrizioni, Istituzioni,
Società per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisca servizi
pubblici locali, enti pubblici che gestiscano servizi comunali, soggetti
privati concessionari di servizi comunali.
2. Il Difensore Civico agisce sia su richiesta
dei cittadini che di propria iniziativa.
3. Il Difensore Civico fornisce all'Agenzia per
i Servizi Pubblici Locali, anche di propria iniziativa, tutte le informazioni
utili all'individuazione del grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Il Difensore Civico esercita, altresì,
il controllo preventivo di legittimità nei casi previsti dalla
legge e con le modalità individuate dal Regolamento.
5. Il Difensore Civico non è soggetto ad
alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni
in piena autonomia.
Articolo 24 - Prerogative
1. Il Difensore Civico ha diritto ad ottenere dagli
uffici del Comune, dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni tutte le
notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del
proprio mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificamente
previsti dalla legge.
2. Allo scopo di garantire l'imparzialità
e il buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale,
il Difensore Civico ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo
ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al
procedimento.
3. Il Difensore Civico deve segnalare al Sindaco
ed al Presidente del Consiglio Comunale le disfunzioni amministrative
delle quali sia venuto a conoscenza, nell'esercizio del suo mandato, che
possano comportare pregiudizio per l'Amministrazione, per i cittadini
o per gli utenti, o che, in ogni caso, determinino rilevanti condizioni
di inefficacia dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore Civico deve presentare annualmente
al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta. Tale
relazione viene presentata nei primi due mesi dell'anno successivo e resa
pubblica.
5. Gli statuti delle Società per Azioni
a mezzo delle quali il Comune gestisce servizi pubblici locali e dei Consorzi
ai quali il Comune partecipa ed i contratti di servizio o le convenzioni
che regolano i rapporti del Comune con tali enti e con i concessionari
di servizi comunali devono stabilire le categorie di documenti e le informazioni
in possesso degli stessi che, a richiesta, devono essere forniti al Difensore
Civico.
6. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali
messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed è dotato
delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell'Istituto.
7. Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità,
stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvare prima
della votazione per la nomina del Difensore Civico.
Articolo 25 - Elezione
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio
Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri
assegnati al Comune. Tale votazione avviene su nominativi proposti da
singoli, Associazioni, Enti pubblici e privati, secondo le modalità
previste dal Regolamento dell'Istituto del Difensore Civico.
2. Se, nelle prime tre votazioni, nessun candidato
ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza
votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più
anziano di età.
3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno
novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico.
In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro
trenta giorni.
Articolo 26 - Eleggibilità, durata della
carica e decadenza
1. I candidati alla carica di Difensore Civico
devono dare ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale,
di probità e di competenza giuridico-amministrativa e avere compiuto
cinquant'anni di età.
2. Il Difensore Civico resta in carica tre anni,
esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è
rieleggibile una sola volta.
3. Non possono essere nominati Difensore Civico:
a) coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità
ed incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;
b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali,
Comunali e Circoscrizionali, nonché coloro che negli ultimi cinque
anni abbiano ricoperto tali cariche o siano stati candidati alle relative
elezioni;
c) i ministri di culto;
d) coloro che abbiano ascendenti, discendenti,
parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretari
o dirigenti del Comune.
4. Il Regolamento disciplina le attività
incompatibili con la carica di Difensore Civico durante il mandato.
5. Il Difensore Civico decade per le stesse cause
per le quali decade il Consigliere Comunale, ovvero per sopravvenienza
di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma 3. La decadenza
è pronunciata dal Consiglio Comunale, previo esperimento della
procedura di notificazione della causa di decadenza, in analogia con quanto
disposto per i Consiglieri Comunali.
6. Il Difensore Civico può, altresì,
essere revocato dall'incarico per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio
con deliberazione motivata del Consiglio Comunale approvata con il voto
favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
Titolo III - ORGANI DEL COMUNE
Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 27 - Composizione, elezione, durata e scioglimento
1. La composizione, l'elezione, la durata in carica
e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel
quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato
dal Regolamento.
Articolo 28 - Consiglieri Comunali
1. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti
dalla legge. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione
di competenza del Consiglio Comunale. Possono presentare proposte di deliberazione,
di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze
e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione
dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento
del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli
uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte
le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del
proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento
del Consiglio Comunale.
3. Gli statuti delle associazioni, dei comitati,
delle fondazioni, delle agenzie, e di tutte le altre forme associative
costituite dal Comune, o alle quali lo stesso aderisce, devono stabilire
i documenti e le informazioni di cui sono in possesso che, su richiesta
dell'Amministrazione, sono forniti al Comune. Tali documenti e informazioni
sono accessibili ai Consiglieri, con le modalità e le forme previste
dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. I documenti e le informazioni in possesso dei
gestori dei servizi pubblici locali, quali Società per Azioni a
partecipazione comunale, Consorzi ai quali il Comune partecipi, Concessionari,
Aziende speciali, Istituzioni, devono essere forniti, su richiesta, al
Comune. Tali documenti e informazioni sono accessibili ai Consiglieri
con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio
Comunale.
5. Un terzo dei Consiglieri assegnati all'ente
può chiedere, con le modalità previste dal successivo articolo
43, che la Giunta sottoponga al controllo preventivo di legittimità
ogni deliberazione dell'ente, con le eccezioni delle deliberazioni per
le quali la legge prevede forme di controllo necessario o eventuale. Ogni
Consigliere può sottoscrivere la richiesta di cui al presente comma,
fino ad un massimo di due deliberazioni adottate in ogni seduta dagli
organi collegiali della Città.
6. I componenti del Consiglio Comunale sono invitati
annualmente a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono.
Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente
del Consiglio Comunale e, previo richiesta, ad ogni Consigliere Comunale.
Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela
della riservatezza dei dati personali.
7. I Consiglieri Comunali già componenti
il Consiglio Comunale possono costituirsi in Associazione al fine di mantenere
vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dall'appartenenza politica,
li ha visti porsi al servizio della Città e dei cittadini ed al
fine di stimolare e facilitare i rapporti degli ex Consiglieri con il
Consiglio Comunale e gli altri organi comunali. Il Comune garantirà
all'Associazione idonea sede nel Palazzo di Città. Il Regolamento
del Consiglio dovrà individuare le modalità di collaborazione
e di sostegno alle iniziative dell'Associazione stessa.
8. Il Comune disciplina con apposito Regolamento
la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna
elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
9. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle
sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno
parte. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria
del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
La dichiarazione di decadenza non può essere
pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci
giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, senza che il medesimo
abbia prodotto giustificazione.
10. Il regime delle aspettative, dei permessi,
delle missioni e dell'erogazione dei compensi, è disciplinato dalla
legge. Ogni Consigliere Comunale può richiedere la trasformazione
del gettone di presenza in una indennità di funzione. Apposita
deliberazione del Consiglio Comunale dovrà quantificare l'ammontare
delle indennità nei limiti stabiliti dalla legge, prevedendo, altresì,
l'applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle
sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere
sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale
e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro
e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.
12. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto
la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco
neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
Articolo 29 - Competenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo.
2. Esercita, con le modalità previste dal
presente Statuto, la propria funzione di indirizzo, partecipando alla
definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal
Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato. Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso
l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni. In proposito,
il Direttore Generale qualora nominato, ovvero il Segretario Generale,
dovrà emanare specifiche disposizioni per l'attuazione dei suddetti
atti di indirizzo.
3. A richiesta del Consiglio Comunale o del Presidente,
il Sindaco è tenuto a riferire sull'attuazione degli atti consiliari
di indirizzo.
4. Il Consiglio Comunale esercita inoltre l'attività
di controllo, con le modalità previste dal presente Statuto, mediante
la verifica periodica sull'attuazione delle linee programmatiche di cui
al comma 2.
5. L'attività di controllo si esplica anche
mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche,
di cui al successivo art. 31, e degli altri atti di indirizzo, e sulla
coerenza degli atti gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica
e con il Piano Esecutivo di Gestione, copia del quale dovrà essere
trasmesso, nel testo integrale, ad ogni Consigliere Comunale. Alla suddetta
attività di controllo provvede, periodicamente, la Commissione
Consiliare Permanente sul controllo della gestione.
6. L'attività di controllo del Consiglio
Comunale si svolge altresì collegialmente, tramite le Commissioni,
mediante la Presidenza e, per iniziativa dei singoli Consiglieri, anche
attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze. Le modalità
di presentazione e di risposta ad esse, in Consiglio, in Commissione,
o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
7. Annualmente, il Consiglio Comunale delibera
l'elenco delle relazioni e dei dati conoscitivi che, periodicamente, la
Giunta deve fornire al Consiglio e l'elenco dei dati e degli atti che
devono essere trasmessi al Consiglio o resi accessibili tramite il suo
sistema informativo.
8. Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione
di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni
di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa
del Comune.
Articolo 30 - Prima convocazione del Consiglio Comunale
1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve
essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via
sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata dal Sindaco e presieduta
dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea,
la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria
di anzianità determinata secondo i criteri di cui agli articoli
precedenti, occupa il posto immediatamente successivo.
2. La seduta inizia con la convalida degli eletti
e prosegue con l'elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente,
cui segue la comunicazione dei componenti della Giunta.
Articolo 31 - Definizione, adeguamento e verifica
delle linee programmatiche
1. Entro 20 giorni dalla prima seduta del Consiglio
Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato. La presentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'approvazione.
2. Le linee programmatiche, di cui al comma precedente,
contengono gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative
iniziative previste per l'intera tornata amministrativa, articolate per
i vari settori di attività e suddivise annualmente, nonché
l'elenco delle principali opere pubbliche che s'intendono finanziare nel
corso del mandato amministrativo. Le suddette linee programmatiche contengono,
inoltre, i riferimenti alla quantità delle necessarie risorse finanziarie
ed alle principali modalità con le quali s'intende reperirle.
3. Le linee programmatiche s'intendono approvate
se ottengono il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Prima dell'approvazione delle linee programmatiche,
il Consiglio Comunale non può approvare il Bilancio di previsione,
varianti generali degli strumenti urbanistici e provvedimenti comportanti
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.
5. I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori
pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i
piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per
la loro attuazione, ed in generale tutti gli atti di programmazione e
le deliberazioni approvate o adottate dagli organi di governo della Città,
non possono contenere indicazioni contrastanti con le suddette linee programmatiche,
se non previa ed esplicita modifica delle stesse, adottata dal Consiglio
Comunale.
6. Il Consiglio Comunale, almeno in occasione
della Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, di cui al successivo
art. 36, procede alla verifica ed agli eventuali adeguamenti delle linee
programmatiche. Tali adeguamenti sono approvati con le modalità
previste dal precedente comma 3.
7. Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio
Comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche mediante l'approvazione
della relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione
e dello stato di attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche,
previste dal presente Statuto. In tale occasione il Consiglio Comunale
può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti
valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa
e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.
8. Al termine della tornata amministrativa, il
Consiglio Comunale, entro la data di indizione dei comizi elettorali,
approva il Bilancio di mandato.
9. Il Bilancio di mandato contiene una relazione
sugli indirizzi seguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate
e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche,
così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale durante
la tornata amministrativa. Contiene inoltre lo stato di attuazione delle
opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata
la progettazione preliminare nel mandato amministrativo, confrontando
tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche,
così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale durante
la tornata amministrativa. Il Bilancio di mandato deve essere presentato
al Consiglio Comunale almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. In
tale occasione, il Consiglio Comunale può, altresì, approvare
mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti
con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi
espressi nelle linee programmatiche.
Articolo 32 - Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta,
procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente,
che durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del
Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di
impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal
Consigliere anziano.
3. L'elezione del Presidente avviene con iene
messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la
terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.
La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
4. Eletto il Presidente, si procede immediatamente
all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene
il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede, nella
stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità
di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
5. ll Presidente del Consiglio Comunale, salvo
i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, non è
componente di Commissioni Consiliari Permanenti, alle cui sedute, peraltro,
può intervenire.
6. Non può ricoprire la carica di Presidente
e Vicepresidente del Consiglio Comunale chi già ricopra quella
di Parlamentare o di Consigliere Regionale o Provinciale. Qualora, nel
corso del mandato, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio Comunale
vengano eletti alla carica di Parlamentare o di Consigliere Regionale
o Provinciale, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla convalida,
provvede alla sua sostituzione.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio
Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta
motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta
viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre
la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.
La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
8. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono
presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che
li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca,
la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.
Articolo 33 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede
il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre
funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti
delle Circoscrizioni, quando la stessa sia chiamata a decidere sulla richiesta
di abbreviazione dei termini per l'espressione dei pareri su proposte
di deliberazione da parte delle Circoscrizioni, secondo quanto previsto
dal Regolamento del Decentramento, o quando sia convocata su richiesta
del Presidente stesso.
3. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento
del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, assicura una adeguata
preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri
sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è
tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni,
quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione,
di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti
o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle
all'ordine del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi, qualora
siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri;
entro i trenta giorni successivi, qualora siano presentate da un numero
inferiore di Consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze
presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco.
Articolo 34 - Organizzazione e funzionamento del
Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa
e funzionale. Il Regolamento prevede la costituzione di apposita e autonoma
struttura, dotata di risorse umane e strumentali adeguate ad assicurare
il funzionamento, le iniziative e l'informazione sull'attività
del Consiglio Comunale. Nel Regolamento del Consiglio Comunale sono, altresì,
fissate le modalità attraverso le quali fornire, al Consiglio ed
ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, adeguati servizi, attrezzature
e risorse finanziarie.
2. Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento
con il voto favorevole, in prima votazione, di due terzi dei Consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non
prima di dieci giorni, ad una successiva votazione, in cui è sufficiente,
per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati. Con le medesime modalità di votazione il
Consiglio Comunale provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento.
3. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti
le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal
Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori, sulla
base di quanto concordato nella Conferenza dei Capigruppo.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche
e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal
presente Statuto e dal Regolamento.
6. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine
del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti
i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità
previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti
amministrativi.
7. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire
la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio
Comunale.
8. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della
propria attività, indìce conferenze e promuove incontri
su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti
pubblici e privati.
Articolo 35 - Sessioni del Consiglio Comunale
1. L'attività del Consiglio Comunale si
svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, con le modalità previste
dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Sono sessioni ordinarie la Sessione Programmatica
e dei Bilanci Preventivi, la Sessione del Rendiconto ed i raggruppamenti
di almeno quattro sedute, eventualmente intervallate da Sessioni Straordinarie,
programmate in sede di Conferenza dei Capigruppo.
3. Sono Sessioni Straordinarie quelle convocate
dal Presidente per particolari ragioni d'urgenza, al di fuori della programmazione
di cui al comma 2.
Articolo 36 - Sessione Programmatica e dei Bilanci
Preventivi e Sessione del Rendiconto
1. La Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi
comprende le sedute dedicate a tali temi comprese fra la presentazione
al Consiglio Comunale dello schema di Bilancio Preventivo e la sua approvazione.
La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno
giorni prima dell'approvazione.
2. Nella Sessione Programmatica e dei Bilanci
Preventivi, e prima di approvare i suddetti e le altre deliberazioni o
atti di indirizzo previsti ai commi successivi del presente articolo,
il Consiglio Comunale procede alla verifica ed all'eventuale adeguamento
delle linee programmatiche di cui al precedente articolo 31.
3. La Relazione Previsionale e Programmatica,
il Programma triennale delle Opere Pubbliche, i programmi annuali e le
relazioni previste al comma successivo, nonché le scelte programmatorie,
di reperimento e di utilizzo delle risorse contenute nel Bilancio Preventivo
costituiscono specificazione delle linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui al precedente
articolo 31, e non possono contrastare con le medesime.
4. In allegato al Bilancio Preventivo, il Consiglio
Comunale provvede ad approvare:
a) il Programma annuale dell'Amministrazione, contenente
gli indirizzi programmatici e le più significative iniziative previste
per i vari settori di attività, con puntuale riferimento alle previsioni
di bilancio;
b) la relazione concernente lo stato della struttura
organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi
e delle politiche di riferimento;
c) il Programma annuale delle Opere Pubbliche,
contenente l'elenco delle opere che si intendono finanziare nel corso
dell'esercizio, con le modalità di progettazione e di affidamento
dei lavori, e l'elenco delle opere più significative di cui si
intende avviare la progettazione preliminare. Tale Programma annuale concorre
alla formazione del Programma triennale previsto dalla legge.
5. Prima del Bilancio Preventivo, il Consiglio
Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi
per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed
altre materie simili.
6. All'interno della Sessione Programmatica e
dei Bilanci Preventivi, una o più sedute del Consiglio Comunale
possono essere dedicate alla discussione della relazione tecnico - finanziaria
e sull'operatività degli enti strumentali, delle società
per azioni a partecipazione comunale, dei consorzi e dei soggetti concessionari
mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali. Tale relazione
è predisposta dall'Agenzia per i Servizi pubblici locali, di cui
al successivo art. 72, ovvero, se tale Agenzia non sia stata costituita,
dal Sindaco. In tali sedute, il Consiglio Comunale può approvare
atti d'indirizzo.
7. La Sessione del Rendiconto comprende le sedute
dedicate a tale tema comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale
e la sua approvazione. La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti
di legge, almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. Il Rendiconto
del Comune è organizzato per Divisioni e Servizi Centrali.
8. Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio
Comunale procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche
con le modalità previste dal comma 7 del precedente art. 31.
9. In allegato al Rendiconto, il Consiglio Comunale
provvede ad approvare la Relazione sull'attuazione del Programma annuale
dell'Amministrazione, articolata per Settore, e lo stato di attuazione
del Programma annuale delle Opere Pubbliche, con riferimento alla situazione
delle varie opere previste dal programma e la relazione sul risultato
del Controllo di Gestione, di cui al successivo art. 70.
10. Contestualmente al Rendiconto, dovranno altresì
essere presentate al Consiglio Comunale una relazione contenente l'elenco
di tutte le consulenze e gli incarichi professionali affidati nell'anno
precedente e tutte le altre relazioni previste dal presente Statuto e
da altre deliberazioni del Consiglio.
Articolo 37 - Gruppi Consiliari
1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo
Consiliare.
2. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla
base delle liste di appartenenza dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione
di volontà. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base
della lista di appartenenza dei Consiglieri non sono condizionati ad un
numero minimo di aderenti.
3. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi
Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà
prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno
tre
Consiglieri. Possono essere costituiti da due Consiglieri, se eletti
in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza.
4. Ai Gruppi Consiliari deve essere assicurata
la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento
delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari Gruppi Consiliari
e della consistenza numerica di ciascuno di essi.
Articolo 38 - Conferenza dei Capigruppo
1. I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza
convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per definire
la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita anche
le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione
e di Commissione permanente per le relazioni internazionali del Comune.
3. La Conferenza dei Capigruppo collabora con
il Presidente nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio
Comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai Gruppi
Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio
Comunale.
4. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato,
partecipa ai lavori della Conferenza dei Capigruppo.
5. Il Presidente è tenuto a convocare,
entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo, ogni qual volta lo
richiedano il Sindaco o almeno due Capigruppo.
6. La Conferenza dei Capigruppo può chiedere
l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del
Direttore Generale, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli
amministratori di enti, istituzioni, aziende e società a prevalente
capitale comunale, e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in
forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. La Conferenza dei Capigruppo
deve sentire ilSindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.
Articolo 39 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio
seno Commissioni Consiliari Permanenti e, quando occorra, Speciali.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina
il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, le materie
di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.
3. Le Commissioni Permanenti hanno competenza
per materia tendenzialmente coincidente con la competenza delle maggiori
articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno quali compiti principali
l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale,
il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività
conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni
e interpellanze, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio
Comunale.
4. La Commissione Consiliare Permanente sul Controllo
della Gestione ha compiti di approfondimento, controllo e garanzia dell'efficienza
e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi
ed alle attività gestite dal Comune ed alla loro qualità.
E' presieduta da un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca
almeno due volte l'anno la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti per raccordarne l'attività con quella dell'Assemblea.
6. Per lo svolgimento di compiti particolari di
volta in volta individuati, il Consiglio Comunale può istituire
Commissioni Speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull'attività
dell'Amministrazione, per l'istituzione della Commissione occorre il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
7. E' istituita la Commissione Speciale per le
Pari Opportunità uomo-donna, composta dalle Consigliere, con compiti
di proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento
alla condizione femminile.
8. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro
compiti, possono:
- promuovere la consultazione dei soggetti interessati
ai temi ad esse sottoposti;
- tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento
di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;
- invitare ai propri lavori rappresentanze dei
titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti
e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.
9. Le Commissioni possono chiedere l'intervento,
alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale,
dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori
di enti, istituzioni, aziende e società a prevalente capitale comunale,
e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta,
sono tenuti ad intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e
gli Assessori, quando questi lo richiedano.
10. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche,
eccetto i casi previsti dal Regolamento.
CAPO II - SINDACO
Articolo 40 - Competenze e funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione
del Comune e rappresenta l'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza può
essere delegato ai singoli Assessori per le attività di natura
politico-istituzionale e ai Dirigenti per altre attività tecnico-gestionali
che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente.
3. Il Sindaco nomina gli Assessori, attribuendo
gli incarichi per settori e per progetti, convoca e presiede la Giunta
Comunale. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al
Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato. E' responsabile dell'attuazione
degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale.
A tal fine emana specifiche disposizioni al Direttore Generale, qualora
nominato, ovvero al Segretario Generale.
5. Il Sindaco è tenuto a rispondere ad
ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa
avanzata dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente,
o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze.
6. Sovraintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti.
7. Il Sindaco, con le modalità previste
dal Regolamento di Organizzazione, può nominare, con provvedimento
motivato, il Direttore Generale. Allo stesso impartisce le direttive per
attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.
8. Può delegare la sottoscrizione di particolari
atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza,
agli Assessori, ai Presidenti di Circoscrizione, al Direttore Generale,
al Segretario Generale.
9. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle
leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovraintende, altresì,
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate
al Comune.
10. Provvede alla nomina, designazione e revoca
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e società, secondo
quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
11. Il regime delle aspettative, dei permessi,
delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla
legge.
12. L'esercizio della rappresentanza in giudizio,
salvi i casi per i quali la legge consente la costituzione personale del
Comune, spetta istituzionalmente all'Avvocatura Comunale ed è conferito
dal Sindaco, che dispone in ordine alla costituzione in giudizio. Per
esigenze eccezionali, cui non si possa far fronte con l'Avvocatura Comunale,
l'esercizio della rappresentanza in giudizio potrà essere conferito
a professionisti esterni.
Articolo 41 - Sostituzione del Sindaco
1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza,
nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge,
le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. In caso di contemporaneo impedimento o assenza
del Sindaco e del Vicesindaco, il Sindaco può delegare altro Assessore
a svolgere tutte le funzioni inerenti il ruolo.
Articolo 42 - Nomine dei rappresentanti del Comune
1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al
Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal
Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina,
deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza
di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.
2. Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite
dalla legge alla sua competenza.
3. Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri
di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza
dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi
della Città.
4. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente
gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti
e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.
5. Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni
Consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti
della Città durante l'espletamento del mandato.
6. A tal fine, i nominati in enti il cui Conto
Consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il
31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione
sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il
Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo
stesso scopo, da parte delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un
quarto dei Consiglieri ovvero dalla Conferenza dei Capigruppo, su richiesta
di almeno due Capigruppo.
7. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende,
istituzioni e società esercitano il loro mandato in coscienza ed
in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale
appartenenza ad associazioni private. Essi devono dichiarare, prima della
nomina e annualmente, l'adesione a strutture associative attinenti l'incarico.
Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente
del Consiglio Comunale e, previa richiesta, ad ogni Consigliere Comunale.
Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela
della riservatezza dei dati personali.
8. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende,
istituzioni e società non possono essere nominati nello stesso
incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due
mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più
lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.
9. Qualora il Comune aderisca ad associazioni
senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di
incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo,
al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore,
purché previsto espressamente dallo statuto dell'associazione.
10. Qualora il Comune costituisca o aderisca ad
associazioni, fondazioni, agenzie per la gestione di iniziative o di servizi
pubblici, dovranno essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi,
adeguati strumenti che consentano al Consiglio Comunale di esercitare
i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ai
rappresentanti del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, agenzie,
si applica quanto previsto dal precedente comma 6.
Capo III - GIUNTA COMUNALE
Articolo 43 - Competenze della Giunta
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco
nel governo del Comune, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco
nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio
e che non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.
4. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria
attività, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con
atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso.
5. Può presentare proposte di deliberazione
al Consiglio Comunale.
6. La Giunta deve sempre essere rappresentata
alle sedute del Consiglio Comunale. Inoltre, gli Assessori possono sempre
partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e devono farlo quando
il Consiglio tratti argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti
dal Sindaco e, comunque, quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio
Comunale o dal Sindaco. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni
delle Commissioni Consiliari Permanenti e devono farlo nei casi previsti
dal Regolamento del Consiglio Comunale.
7. La Giunta, con le modalità previste
dalla legge, può sottoporre al controllo preventivo di legittimità
ogni deliberazione dell'ente, con l'esclusione delle deliberazioni per
le quali la legge medesima prevede forme di controllo necessario o eventuale.
8. La Giunta deve comunque sottoporre al controllo
preventivo di legittimità le deliberazioni di cui al precedente
comma qualora, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione nell'Albo Pretorio,
un terzo dei Consiglieri assegnati all'ente ne faccia richiesta scritta
e motivata, indicando le norme che si ritengono violate.
Articolo 44 - Composizione e funzionamento della
Giunta
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco,
che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo di quattordici,
fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori devono possedere
i requisiti ed essere esenti dalle cause di incompatibilità previste
dalla legge.
2. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene
conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi
i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche
e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno
la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.
5. Gli Assessori esercitano il loro mandato in
coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale
appartenenza ad associazioni private.
6. Gli Assessori sono invitati, prima della comunicazione
dell'intervenuta nomina al Consiglio Comunale, e annualmente, a dichiarare
le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di tali dichiarazioni
è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale
e, previo richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono
tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza
dei dati personali.
7. Il regime delle aspettative, dei permessi,
delle missioni e dell'erogazione dei compensi agli Assessori è
disciplinato dalla legge.
8. I casi di decadenza della Giunta o di cessazione
dalla carica dei singoli Assessori sono disciplinati dalla legge.
9. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed
hanno effetto immediato.
10. Alla sostituzione degli Assessori provvede
il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Titolo IV - CIRCOSCRIZIONI
Articolo 45 - Territorio e Sede
1. Il Comune si articola in Circoscrizioni, organismi
di decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di
servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal
Comune.
2. Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia
funzionale e organizzativa nelle materie e con le modalità previste
dal presente Statuto e dal Regolamento del Decentramento.
3. Il Comune impronta la propria azione di decentramento
all'esigenza di predisporre la futura articolazione in Comuni della Città
Metropolitana.
4. Il Regolamento del Decentramento determina
il numero e l'estensione territoriale delle Circoscrizioni e fissa le
procedure per la loro modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione
popolare diretta.
5. La Circoscrizione ha sede nel Centro Civico.
In ogni Circoscrizione sono individuate sedi a disposizione dei cittadini
per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale,
politico, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento dal
Consiglio di Circoscrizione.
Articolo 46 - Consiglio di Circoscrizione
1. Il Consiglio di Circoscrizione è l'organo
rappresentativo della collettività della Circoscrizione, nell'ambito
dell'unità del Comune.
2. Esso è titolare, in via ordinaria, delle
funzioni di competenza della Circoscrizione che lo Statuto ed i Regolamenti
non attribuiscono agli altri organi di governo, fatte salve le specifiche
competenze gestionali dei Dirigenti.
3. Ai Consiglieri di Circoscrizione si applicano,
in quanto compatibili e in relazione alle competenze proprie o delegate
delle Circoscrizioni, le norme previste per i Consiglieri Comunali dall'art.
28, comma 2.
4. I componenti del Consiglio Circoscrizionale
sono invitati annualmente a dichiarare le strutture associative alle quali
aderiscono. Copia di tali atti è trasmessa al Presidente della
Circoscrizione e, previa richiesta, ad ogni Consigliere. Tali soggetti
sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza
dei dati personali.
Articolo 47 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale
1. Il Consiglio di Circoscrizione è composto
da venticinque componenti e viene eletto a suffragio universale diretto
con le modalità descritte nei commi successivi.
2. I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio
Comunale, anche nel caso di suo scioglimento anticipato, salvo i casi
di scioglimento anticipato di cui all'art. 48, e restano in carica per
la durata del mandato del Consiglio Comunale. Essi esercitano le loro
funzioni sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la tti i candidati
che precedono nell'ordine di lista.
3. Il seggio che, durante il quinquennio, divenga
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito
al candidato che, nella medesima lista, segua immediatamente l'ultimo
eletto.
4. Le elezioni per il Consiglio Circoscrizionale
si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7,00 alle
ore 22,00.
5. L'elezione dei Consigli Circoscrizionali si
effettua con il sistema maggioritario sulla base di liste, ciascuna delle
quali comprenda un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri
da eleggere e non inferiore ai tre quinti degli stessi.
6. Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato
alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale e presentare
il programma amministrativo, da affiggere all'albo della Circoscrizione;
più liste possono indicare un candidato ed un programma comune
alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale. I nominativi
dei candidati alla Presidenza sono stampati in una nota al fondo della
scheda e non sono compresi, ne' conteggiati, nelle liste di cui al precedente
comma 5.
7. Il voto di lista viene espresso tracciando
un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può
esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati della lista da lui
votata, scrivendone il nome e cognome, o solo il cognome, sull'apposita
riga posta a fianco del contrassegno.
8. Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste,
sono eletti prioritariamente i candidati alla Presidenza, se all'insieme
di liste è attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito
di ogni lista, i candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali;
a parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista.
9. Alla lista, o all'insieme delle liste apparentate,
che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché superiore
al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una
percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme di liste
apparentate qualora questa sia superiore al 60%. Alla lista, o all'insieme
di liste apparentate, che abbiano conseguito il maggior numero di voti
senza raggiungere il 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi. I
seggi fra le liste apparentate sono assegnati proporzionalmente con il
sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso
di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più
alta cifra elettorale. Per il calcolo del quoziente naturale di maggioranza
si fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste dell'apparentamento
vincente e dei seggi da attribuire allo stesso apparentamento.
10. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente
agli altri apparentamenti, con lo stesso sistema del quoziente naturale
e dei più alti resti applicato nel comma precedente. In questo
caso il quoziente naturale di minoranza fa riferimento esclusivamente
ai voti ottenuti dalle liste e dagli apparentamenti non vincenti e ai
seggi da attribuire alla minoranza.
11. Se più liste, o raggruppamenti di liste,
ottengono uguale maggior numero di voti, si procede ad un turno di ballottaggio
da effettuare nella seconda domenica successiva. L'elettore ha diritto
di votare per uno degli insiemi di liste ammessi al ballottaggio, senza
l'indicazione del voto di preferenza. All'insieme di liste apparentate
che ottenga la maggioranza dei voti validi è attribuito il 60%
dei seggi. Tutti gli altri insiemi di liste apparentate concorrono alla
ripartizione del restante 40% in modo proporzionale, sulla base dei voti
validi attribuiti nel primo turno.
12. Le liste dei candidati per l'elezione dei
Consiglieri Circoscrizionali devono essere sottoscritte da non meno di
200 e non più di 400 elettori della Circoscrizione, se essa ha
fino a centomila abitanti, e da non meno di 300 a non più di 500
elettori della Circoscrizione, se essa ha più di centomila abitanti.
Qualora una lista sia presentata con lo stesso contrassegno di una lista
presentata per le contemporanee elezioni del Consiglio Comunale, essa
deve essere sottoscritta da cinque elettori della Circoscrizione.
13. Per quanto non previsto e non in contrasto
con il presente Statuto, si applicano, al procedimento elettorale per
l'elezione dei Consigli Circoscrizionali, le norme stabilite dal D.P.R.
n. 570 del 16 maggio 1960 e successive integrazioni e modifiche. L'Ufficio
Elettorale Centrale è composto nel rispetto delle norme vigenti.
Articolo 48 - Scioglimento anticipato del Consiglio
di Circoscrizione
1. Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto
anticipatamente:
a) per gravi e persistenti violazioni di legge,
dello Statuto e del Regolamento del Decentramento;
b) per il venir meno della metà più
uno dei Consiglieri assegnati, a causa di:
- cessazione dalla carica
per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché
presentate contemporaneamente al protocollo dell'Ente;
- decadenza o altre cause;
c) per riduzione dell'organo assembleare a causa
dell'impossibilità di surroga della metà dei componenti
del Consiglio;
d) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro
trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti o entro quarantacinque
giorni dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni, dalla
data di presentazione delle stesse, come previsto dall'art. 49 comma 7
dello Statuto;
e) per impossibilità del Consiglio di Circoscrizione
a deliberare, relativamente a competenze proprie o delegate, per un periodo
superiore a 90 giorni. Non sono considerate, agli effetti di cui sopra,
le deliberazioni che nel frattempo intervengano in materia di erogazione
di contributi;
f) qualora, nel corso del mandato, il rapporto
fiduciario tra Consiglio e Presidente sia posto in crisi con il voto di
una mozione di sfiducia costruttiva. In tal caso, la durata del Consiglio
Circoscrizionale termina entro il sesto mese successivo dalla data di
votazione della mozione di sfiducia;
g) per l'approvazione di una mozione di sfiducia
entro nove mesi dalla scadenza naturale del mandato, secondo le modalità
stabilite dal Regolamento del Decentramento.
2. Lo scioglimento è disposto:
- con provvedimento motivato del Sindaco, nei casi
di cui alle lettere b), c), d), e), f), g).
Nel caso di cui alla lettera e), il Sindaco invia,
a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, diffida a deliberare
entro il termine di trenta giorni dalla notifica, oltre il quale il Consiglio
di Circoscrizione resta sospeso dalle sue funzioni. Trascorso inutilmente
il suddetto termine, il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio
di Circoscrizione;
- nel caso di cui alla lettera a) con deliberazione
del Consiglio Comunale adottata con le maggioranze e secondo la procedura
richiesta per l'adozione dello Statuto, su proposta del Sindaco e con
le modalità di seguito indicate.
Nel caso di cui alla lettera a), il Sindaco, con provvedimento motivato
di contestazione, inviato a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata,
invita il Consiglio di Circoscrizione a presentare al Consiglio Comunale
le proprie deduzioni, nel termine di quindici giorni, dichiarandone sospesa
ogni altra funzione. Trascorso inutilmente il suddetto termine o, nel
caso non si ritengano fondate le giustificazioni addotte, il Consiglio
Comunale dispone lo scioglimento entro i successivi venti giorni. Qualora
non venga adottata la deliberazione di scioglimento nel termine di venti
giorni, viene meno la sospensione dalle funzioni del Consiglio di Circoscrizione.
3. L'atto di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale
deve essere tempestivamente comunicato al Prefetto.
4. Fino alla elezione del nuovo Consiglio e del
Presidente, le funzioni dei disciolti organi delle Circoscrizioni sono
esercitate dal Sindaco o da un Assessore o da un funzionario comunale
da lui delegato. Le deliberazioni che comportino successivi impegni di
spesa sono adottate dalla Giunta Comunale.
5. Qualora lo scioglimento di un Consiglio di
Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del
Consiglio Comunale o dopo il 24 febbraio dell'anno precedente, l'elezione
del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione
del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo
antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione è
anticipata e si svolge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento
Elettorale per le Circoscrizioni, in una domenica compresa tra il 15 aprile
ed il 15 giugno, se le condizioni dello scioglimento si sono verificate
entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo,
se le condizioni si sono verificate oltre tale data.
Articolo 49 - Il Presidente della Circoscrizione
1. Il Presidente:
a) rappresenta la Circoscrizione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione;
c) sovraintende agli uffici ed ai servizi della
Circoscrizione e all'esecuzione degli atti;
d) svolge le funzioni che gli vengono delegate
dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
2. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle
missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.
3. Nella prima seduta, il Consiglio Circoscrizionale, subito dopo la
convalida degli eletti, procede all'elezione del Presidente. In prima
votazione viene sottoposto al voto del Consiglio il nominativo del candidato
alla Presidenza indicato dalla lista o dall'insieme di liste che ha conseguito
il maggior numero di voti nel turno elettorale, secondo le modalità
previste dall'art. 47 del presente Statuto e, contemporaneamente, su proposta
sottoscritta dallo stesso candidato alla Presidenza, gli indirizzi programmatici
e le candidature per la Giunta Circoscrizionale, composta da sei Coordinatori
delle singole Commissioni di lavoro, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente.
4. Se il candidato alla Presidenza non ottiene
la maggioranza, di cui al successivo comma 7, vengono indette successive
votazioni, da tenere in distinte sedute che devono svolgersi in giorni
diversi e ad intervalli non superiori ai quattro giorni, entro il termine
perentorio di cui allo stesso comma. Il Consigliere candidato alla carica
di Presidente presenta un proprio documento programmatico, sottoscritto
da almeno nove dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può
sottoscrivere un solo documento programmatico. Il documento, contenente
gli indirizzi politici generali nonché l'indicazione dei sei componenti
la Giunta Circoscrizionale, fra i quali il Vice-Presidente, deve essere
depositato nella Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della seduta.
In presenza di due candidature, queste sono sottoposte al voto in contrapposizione,
mediante appello nominale dei Consiglieri.
5. La convocazione del Consiglio Circoscrizionale
per l'elezione del Presidente e della Giunta Circoscrizionale è
disposta dal Consigliere Anziano entro 5 giorni e deve svolgersi entro
il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti o alla
data in cui si sia verificata la vacanza. In caso di inerzia, provvede,
in via sostitutiva, il Sindaco.
6. Le adunanze per l'elezione, di cui ai commi
precedenti, sono presiedute dal Consigliere Anziano, intendendosi per
tale colui che, nelle elezioni circoscrizionali, abbia ottenuto la maggior
cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio
1960 n. 570.
7. L'elezione avviene - a scrutinio palese e con
la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati - entro 30 giorni dalla
data di proclamazione degli eletti. Nei casi di cessazione anticipata
dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente e la Giunta Circoscrizionale
sono eletti con le stesse modalità di convocazione delle sedute
e di votazione ed entro il termine di 45 giorni dalla data in cui si sia
verificata la vacanza e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione
delle stesse.
Articolo 50 - Giunta Circoscrizionale
1. Costituiscono la Giunta Circoscrizionale il
Presidente ed i sei consiglieri eletti dal Consiglio Circoscrizionale
in qualità di Coordinatori con le modalità previste dal
Regolamento del Decentramento, di cui uno con funzioni di Vice presidente.
2. La Giunta Circoscrizionale è organo della
Circoscrizione a rilevanza interna, che coadiuva il Presidente nelle sue
funzioni. Il Regolamento del Decentramento ne disciplina competenze e
modalità di funzionamento.
3. Ai Coordinatori si applicano le disposizioni
in materia di doveri, condizione giuridica, regime delle aspettative,
dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi previste dalla
legge per i Consiglieri Circoscrizionali.
Articolo 51 - Competenze proprie
1. Le Circoscrizioni programmano, organizzano e
gestiscono i servizi di base. Essi sono i servizi attinenti alla popolazione
e al territorio circoscrizionale e sono individuati dal Regolamento del
Decentramento nell'ambito dei seguenti settori:
a) socio assistenziale;
b) scolastico e parascolastico;
c) sport e tempo libero;
d) biblioteche decentrate;
e) manutenzione ordinaria dei lavori pubblici:
a tal fine in ogni circoscrizione verrà istituita una ZIM - Zona
di Intervento Manutentivo. L'Ufficio Tecnico del Comune provvederà
a redigere l'elenco delle grandi opere di interesse cittadino, la cui
manutenzione non verrà trasferita alle Circoscrizioni.
2. Le Circoscrizioni gestiscono il patrimonio edilizio
afferente ai servizi di loro competenza, ad esse assegnato, e ne programmano,
organizzano e gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Le funzioni di indirizzo del Comune sono esercitate attraverso atti
fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.
Articolo 52 - Competenze delegate
1. Il Comune, attraverso il Regolamento o apposite
delibere quadro, delega alle Circoscrizioni, in modo organico, l'esercizio
di ulteriori funzioni e la gestione di progetti, nell'ambito di tutte
le attuali competenze del Comune di Torino non comprese tra quelle espressamente
individuate dalle leggi vigenti come proprie dell'Area Metropolitana.
Il Comune assegna contestualmente gli strumenti, patrimoniali e non, necessari
per il loro esercizio.
2. Il Comune può, altresì, delegare
specifici progetti a una o più Circoscrizioni.
Articolo 53 - Funzioni strumentali e personale
1. Alle Circoscrizioni devono essere assegnate
le funzioni direttamente strumentali all'esercizio delle competenze trasferite
o delegate. Ad esse è, inoltre, attribuito l'utilizzo dei beni,
patrimoniali e non, necessari per l'esercizio delle medesime competenze.
2. Ad ogni Circoscrizione è assegnato il
personale numericamente e professionalmente adeguato allo svolgimento
dei compiti previsti.
3. Il Regolamento del Decentramento disciplina
i rapporti fra le Circoscrizioni e le Sezioni decentrate del Corpo dei
Vigili Urbani.
Articolo 54 - Pareri
1. È obbligatoria l'acquisizione del parere
dei Consigli di Circoscrizione interessati, con le modalità stabilite
dal Regolamento, relativamente a:
a) le deliberazioni di revisione dello Statuto
di cui al successivo art. 78;
b) gli schemi di Bilancio Preventivo, annuali e
pluriennali, predisposti dalla Giunta Comunale;
c) gli atti che stabiliscano o varino i criteri
generali di realizzazione e gestione dei servizi;
d) gli atti previsti dalla legislazione urbanistica
nazionale e regionale per la formazione e l'approvazione del Piano Regolatore;
l'atto di adozione delle varianti al Piano, dei piani esecutivi e dei
piani pluriennali, nonché l'atto di approvazione delle convenzioni
urbanistiche di particolare rilievo;
e) i Regolamenti comunali di competenza del Consiglio
Comunale e le loro variazioni.
2. Sono esclusi, dandone adeguata motivazione nel provvedimento, gli atti
che costituiscano meri adempimenti di legge privi di contenuto discrezionale.
3. Il Regolamento determina le modalità
attraverso le quali, relativamente agli oggetti di cui alle lettere a),
c) ed e) del comma precedente, il Comune prescinda dalla richiesta di
parere per provvedimenti privi di rilevanza circoscrizionale.
4. Il Regolamento potrà individuare altri
atti per i quali sia obbligatorio acquisire il parere dei Consigli di
Circoscrizione.
5. La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale
possono inoltre richiedere il parere dei Consigli di Circoscrizione, in
merito a propri provvedimenti, ogni qualvolta lo ritengano utile.
6. I pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione
ai sensi dei commi precedenti costituiscono parte integrante dei provvedimenti
adottati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nei quali devono essere
adeguatamente motivate le difformità.
7. Il Regolamento determina i casi in cui, per
il loro preminente interesse circoscrizionale, l'adozione di provvedimenti
difformi dal parere deve essere preceduto dalla discussione nella Commissione
Consiliare competente, alla presenza di rappresentanti della Circoscrizione
interessata, in riunione appositamente convocata. Tale procedura dovrà,
comunque, essere seguita per i pareri relativi ad atti fondamentali di
indirizzo concernenti le competenze proprie delle Circoscrizioni.
Articolo 55 - Proposte di deliberazione e interrogazioni
dei Consigli di Circoscrizione
1. Almeno due Consigli di Circoscrizione possono
presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione. Il Presidente
del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni
dalla presentazione. I Presidenti delle Circoscrizioni presentatrici possono
illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente.
2. Ogni Consiglio di Circoscrizione può
presentare interrogazioni all'Amministrazione Comunale, con le modalità
previste dal Regolamento del Decentramento. Ad esse deve essere data risposta
entro trenta giorni.
Articolo 56 - Programmazione e Bilancio
1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Circoscrizioni
godono di autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di investimento
e di spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato
per ogni Circoscrizione nel Bilancio comunale. Lo stanziamento sarà
complessivamente determinato ogni anno in sede di Bilancio Preventivo
comunale, in base a criteri obiettivi da esplicitare nella relazione di
accompagnamento al Bilancio stesso.
2. L'attività delle Circoscrizioni si inquadra
nella programmazione del Comune. A tal fine, ogni Circoscrizione approva,
contestualmente al piano di investimento e di spesa di cui al comma 1,
un programma annuale di attività.
3. Al piano di investimento e di spesa si applica
la disciplina stabilita per gli atti inerenti alle funzioni delegate alle
Circoscrizioni, di cui all'articolo 59, comma 5, del presente Statuto.
Articolo 57 - Partecipazione
1. Le Circoscrizioni promuovono e valorizzano la
partecipazione degli aventi diritto, con le forme e nelle modalità
previste dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi.
2. Il Consiglio di Circoscrizione dispone specifiche
consultazioni della popolazione nella fase di predisposizione di progetti
di interesse della Circoscrizione, promuove il coinvolgimento di associazioni
e di organismi di partecipazione e del volontariato nella gestione dei
servizi di base ed in generale nella attività della Circoscrizione.
Articolo 58 - Informazione
1. In collaborazione con il Comune, le Circoscrizioni
curano la più ampia informazione sui propri programmi ed attività.
2. Esse hanno diritto di richiedere e di ricevere
dall'Amministrazione centrale notizie, informazioni, dati tecnici, economici
e finanziari su ogni materia, ove lo ritengano necessario.
3. I titolari dei diritti di partecipazione, di
cui all'articolo 9 del presente Statuto, hanno accesso agli atti ed ai
documenti della Circoscrizione, secondo quanto previsto dallo Statuto
e dai Regolamenti.
Articolo 59 - Controlli
1. Le deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale,
attinenti a competenze proprie delle Circoscrizioni, sono esecutive quindici
giorni dopo la pubblicazione negli Albi Pretori, del Comune e della Circoscrizione.
Contestualmente all'affissione agli Albi Pretori le deliberazioni circoscrizionali
sono comunicate ai Capigruppo dei Consigli Circoscrizionali, al Presidente,
ai Capigruppo del Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, ai soli fini
di cui ai commi successivi.
2. La Giunta Comunale, nei casi e con le modalità
stabilite dalla legge, può sottoporre al controllo preventivo di
legittimità del CO.RE.CO. ogni deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.
3. Tutte le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali
attinenti a competenze proprie devono essere inviate dalla Giunta Comunale
al Comitato Regionale di Controllo per il preventivo controllo di legittimità,
qualora il Presidente o un terzo dei Consiglieri Circoscrizionali ne facciano
richiesta scritta e motivata al Sindaco o ad un suo delegato, entro dieci
giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, con l'indicazione delle norme
violate.
4. & |