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Struttura V.I.A. e procedure

Ultimo aggiornamento 20.03.2009, 14:54

Ubicazione:
La Struttura comunale VIA (Ufficio Deposito Progetti e Organo Tecnico) è istituita presso: il Settore Ambiente e Territorio (Divisione Ambiente e Verde) di via Padova 29 - piano 6°- 10152 Torino - Tel. n. 011 44 20176).

Presso la predetta struttura, i cittadini e i proponenti progetti sottoposti alle procedure di VIA, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e previo appuntamento telefonico, potranno ottenere la modulistica predisposta, le informazioni ed approfondimenti sul servizio di VIA (valutazione di impatto ambientale), nonché visionare direttamente i progetti, ricadenti sul territorio della Città di Torino, sulla cui verifica e valutazione di impatto ambientale la Regione Piemonte (allegato B3 legge regionale 40/98 e s.m.i.) ha delegato la competenza ai Comuni.

Specificazioni sulla procedura di V.I.A. e relative fasi di attuazione:
La procedura di VIA è il processo che consente all'Autorità competente, nella fattispecie, il Comune di Torino, di pervenire mediante la combinazione di una o più fasi (verifica, specificazione e valutazione) ad una decisione in merito all'impatto ambientale di un progetto di modifica, potenziamento e/o nuova realizzazione di un'opera sia essa proposta da un ente pubblico che da un ente privato. Le fasi della procedura di Via, come previsto dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 40/98, sono attivabili come segue:

Fase di verifica:  è volta a determinare se un progetto, non ricadente neppure parzialmente in area protetta (art. 4, comma 1 - all. B3 - L.R. 40/98) od un intervento di modifica o ampliamento di opera esistente, anche se ricadente in area protetta od in area non protetta (art. 4, comma 3 e 4 - all. B3 - L.R. 40/98),  debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.

Compiti del proponente:
presentare al competente Ufficio Comunale una domanda in competente bollo di avvio della fase di verifica  unitamente alla seguente documentazione:
progetto preliminare (art. 3, comma 1 L.R. 40/98);
lettera di richiesta di pubblicazione sul B.U.R
relazione contenente l'inquadramento dell'opera od intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigente,
i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai quali sono stati individuati:

  1. i possibili effetti che il predetto può avere sull'ambiente;
  2. le misure da adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
  3. elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento;

Compiti dell'Ufficio comunale di V.I.A.:

  1. fornire notizie dell'avvenuto deposito e dell'avvio del procedimento mediante adeguate forme di pubblicità. La data di pubblicazione di tale notizia costituisce il riferimento per i termini stabiliti dalla fase di verifica (30 giorni);
  2. lasciare gli elaborati a disposizione del pubblico, 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazione e/o suggerimenti;
  3. procedere all'istruttoria, tramite il proprio Organo Tecnico e con il supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. (art. 8 - L.R. 40/98), coinvolgendo i soggetti istituzionali interessati;
  4. pronunciarsi (entro 60 giorni), sulla base degli elementi di verifica (all. E - L.R. 40/98) e considerate le eventuali osservazioni del pubblico (art. 14, comma 1 e 2 - L.R. 40/98) sulla necessità o meno che il progetto o l'intervento sia  sottoposto alla fase di valutazione. La pronuncia deve essere adeguatamente motivata e, se occorre, l'eventuale esclusione dalla fase di valutazione può essere subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni vincolanti per il rilascio del successivo provvedimento necessario alla realizzazione dell'opera o dell'intervento di cui al progetto;
  5. notificare al proponente l'atto di conclusione del procedimento;
  6. trasmettere all'Ufficio Deposito Progetti di VIA della Regione del Piemonte, al termine del procedimento, copia del provvedimento conclusivo (art. 6 - comma 5 - L.R. 40/98). Trascorso il termine di 60 giorni, in assenza di pronuncia da parte dell'Autorità Comunale, il progetto e/o l'intervento richiesto si può intendere escluso dalla fase di valutazione (art. 10, comma 3 - L.R. 40/98).       

Fase di specificazione: consente, al proponente, l'avviamento di una fase preliminare dello studio di impatto ambientale, finalizzata a specificare gli argomenti ed i temi di focalizzazione dello studio stesso.

Compiti del proponente:
può richiedere all'Ufficio Comunale di VIA l'avvio della fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (all. D, L.R. 40/98) presentando:

  1. istanza, in competente bollo;
  2. progetto preliminare;
  3. relazione che definisca: il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento;
  4. l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. Possibilità per il proponente, nella presentazione della documentazione, di far riferimento a quanto già presentato durante la fase di verifica, ove espletata. Durante l'istruttoria il proponente partecipa all'incontro organizzato dal competente Ufficio comunale di VIA per un confronto su quanto presentato. 

Compiti dell'Ufficio comunale di V.I.A.:

  • procedere all'istruttoria (art. 8 - LR. 40/98);
  • convocare il proponente, l’Organo Tecnico, l’A.R.P.A. e, ove occorra, i soggetti istituzionali interessati in relazione alle caratteristiche del progetto, per un confronto su quanto presentato;
  • valutare quanto emerso dall'istruttoria;
  • esprimere il parere entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso il termine di 6 giorni in assenza di pronuncia da parte dell'Autorità Competente è facoltà presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto (art. 10, comma 3);
  • notificare al proponente l'atto di conclusione del procedimento.

Fase di valutazione: è finalizzata al rilascio, da parte dell'Autorità Competente, del giudizio di compatibilità ambientale (art. 3, comma 1, lettera a) - L.R. 40/98). Qualora il predetto giudizio risultasse positivo, i conseguenti atti amministrativi di analoga natura (ambientali ed urbanistica) saranno rilasciati in modo coordinato. Il coordinamento e l'unificazione delle procedure avviene utilizzando lo strumento della Conferenza dei Servizi.
 

I progetti da sottoporre a valutazione di compatibilità ambientale sono:

  1. quelli di competenza comunale che riguardano opere nuove ricadenti anche solo parzialmente in aree protette;
  2. quelli già sottoposti alla fase di verifica per i quali è stata ritenuta necessaria la fase di valutazione;

Il proponente, contestualmente presenta:

domanda di pronuncia di compatibilità ambientale (art. 3, comma 1, lett. b - L.R. 40/98), unitamente a due copie di:

  • progetto preliminare;
  • progetto definitivo;
  • studio di impatto ambientale;
  • sintesi in linguaggio non tecnico;
  • elenco delle autorizzazioni, dei nulla-osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento,

con facoltà, nel presentare la documentazione, di far riferimento a quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate.

Il proponente provvede altresì a presentare le copie degli elaborati tecnici di interesse specifico e della sintesi in linguaggio non tecnico per:

  • l'A.S.L. competente (art. 9, comma 1, lettera e - L.R. 40/98);
  • i soggetti che devono rilasciare le autorizzazioni, i nulla-osta, i parere, ecc.., necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o intervento.

La predetta documentazione deve restare a disposizione del pubblico per 45 giorni.
 

Il proponente dà avviso dell'avvenuto deposito, a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale e provvede all'invio degli elaborati agli enti di gestione delle aree protette nel caso di progetti ricadenti, almeno parzialmente, sul territorio delle aree stesse (art. 12, comma 2, lettera c, e art. 9, comma 1 - L.R. 40/98). Tali enti devono esprimere il proprio parere di competenza entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Tali pareri non sono comunque vincolanti.

Il proponente, durante l'istruttoria:

  • può richiedere (art. 12, comma 6 e art. 14, comma 5 - L.R. 40/98) di integrare o modificare gli elaborati presentati, con l'indicazione del tempo necessario; in questi casi il giudizio di compatibilità ambientale sarà espresso entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa o degli elaborati modificati;
  • partecipa (art. 14, comma 3 e 4 - L.R. 40/98), quando invitato, alla conferenza dei servizi e ad eventuali momenti di pubblico dibattito;
  • può richiedere (art. 14, comma 4 - L.R. 40/98) di partecipare ad un confronto con i soggetti che hanno presentato osservazioni;
  • può segnalare (art. 12, comma 7 - L.R. 40/98), quando il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, l'inadempienza alla Provincia. Quest'ultima invita l'Autorità Comunale ad emanare il provvedimento entro il termine di 30 giorni, trascorso il quale agisce in via sostitutiva entro il termine di 60 giorni.

Compiti dell'Ufficio comunale di V.I.A.:

  • ricevere la domanda, in competente bollo, di pronuncia di compatibilità ambientale e la relativa documentazione ;
  • registra l'avvenuto deposito e rende disponibile al pubblico la documentazione per 45 giorni  a partire dalla data di deposito;
  • pubblica la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati e del conseguente avvio del procedimento sul B.U.R. della Regione;
  • invia all'A.S.L. competente ed ai soggetti che devono rilasciare le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri, ecc.., necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, le copie degli elaborati tecnici di interesse specifico e della sintesi in linguaggio non tecnico. L'invio è effettuato in vista della convocazione della successiva conferenza dei servizi.
  • prende contatto con l'A.R.P.A. (con copia degli elaborati)  per un supporto tecnico-scientifico all'istruttoria;
  • indice una riunione con i Settori e Servizi Comunali eventualmente coinvolte  per avviare l'istruttoria tecnica del progetto;
  • può disporre momenti di partecipazione e dibattito con il pubblico;
  • può disporre, in caso di necessità, il prolungamento dei termini della fase di valutazione fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni con atto motivato, dandone comunicazione al proponente;
  • può richiedere al proponente, (art. 12, comma 6) in un'unica soluzione, integrazione della documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta. Ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza delle integrazioni, dispone che il proponente ne depositi copia e ne dia pubblico avviso (art. 12, comma 2, lettera b - L.R. 40/98), riaprendo così i termini di 45 giorni per la partecipazione del pubblico.  Il giudizio di compatibilità ambientale sarà espresso entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazione o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione;
  • conclude l'istruttoria tecnica presentando alla Giunta Comunale la proposta di atto deliberativo, contenente: quanto emerso dalla conferenza di servizi, eventuali osservazioni del pubblico e/o richiesta pubblica, esito del confronto con il proponente, eventuali altri momenti di partecipazione;
  • informa costantemente la Giunta Comunale sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla fase di valutazione;
  • trasmette all'Ufficio Deposito Progetti VIA della Regione Piemonte, al termine del procedimento, copia del provvedimento conclusivo (art. 6, comma 5 - L.R. 40/98);
  • provvede all'invio del predetto provvedimento per la sua pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte e copia al proponente;
  • stabilisce che, ai fine dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, il provvedimento con cui la Giunta Comunale rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia per la durata, definita nel provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore ai 3 anni a decorrere dalla data del provvedimento stesso;
  • proroga: su richiesta del proponente il predetto periodi di 3 anni potrà essere prorogato. Scaduto anche tale periodo di proroga senza che il proponente abbia provveduto a dare inizio ai lavori di realizzazione dell'opera od intervento, il giudizio di compatibilità ambientale decade e la procedura deve essere integralmente rinnovata.

La Giunta Comunale compiti e discrezionalità:

  • può disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblica (art. 14, comma 3 - L.R. 40/98) da aprirsi entro 20 giorno dalla data di avvenuto deposito, con conclusione almeno 30 giorni prima dell'espressione del giudizio di compatibilità;
  • esprime, sulla base degli elementi forniti dall'Organo Tecnico, anche in assenza dei pareri degli enti di gestione delle aree protette interessati, il giudizio di compatibilità ambientale improrogabilmente entro il termine di 150 giorni dalla data di avvenuto deposito;
  • può stabilire, nell'ambito  provvedimento recante giudizio di compatibilità ambientale, l'attivazione di protocolli di intesa con i soggetti coinvolti nelle varie fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale chiusura degli impianti a recupero dell'area interessata ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati (art. 15 - L.R. 40/98).
     

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