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STRUTTURA
COMUNALE DI VIA - UBICAZIONE - PERSONALE RESPONSABILE - COSTITUZIONE ORGANO
TECNICO E UFFICIO DEPOSITO PROGETTI
UBICAZIONE:
La Struttura comunale
VIA (Ufficio Deposito Progetti e Organo Tecnico) è istituita presso: il Settore
Ambiente e Territorio (Divisione Ambiente e Verde) di via Padova 29 - piano 6°- 10152 Torino - Tel. n. 011 44 22 407).
Presso la predetta
struttura, i cittadini ed enti pubblici e privati proponenti progetti
ed interventi per la modificare e/o la nuova realizzazione di opere,
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, potranno
ottenere la necessaria modulistica, le informazioni ed approfondimenti
sul servizio di VIA (valutazione di impatto ambientale), nonché visionare
direttamente i progetti dei proponenti (riguardanti la modifica, potenziamento
e/o la nuova realizzazione di opere), sulla cui verifica e valutazione
di impatto ambientale la Regione Piemonte (allegato B3 legge 40/98 e d.g.r.
28/5/2001 n. 42 - 3096) ha delegato la competenza, anche alla Città di
Torino, nei seguenti settori:
A) AGRICOLTURA:
- progetti per il
cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali,
per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore
a 10 ettari;
- progetti per la
iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari;
- progetti per la
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una
superficie superiore ai 5 ettari;
- progetti di irrigazione
per una superficie superiore ai 300 ettari;
B) INFRASTRUTTURE:
- progetti per la
costruzione di strade extra urbane secondarie comunali;
- progetti per la
costruzione di strade di scorrimento in area urbana e/o potenziamento
di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore
a 1500 metri;
- progetti per la
realizzazione di sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvia e metropolitana)
o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente
adibite al trasporto di passeggeri;
C)
INDUSTRIA ENERGETICA:
- progetti per la
costruzione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione
comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 chilometri;
D) ALTRI INTERVENTI:
- progetti per la
costruzione di porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale
con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore
a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i
moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri;
- progetti di modifica
e/o potenziamento su porti già esistenti;
- progetti per la
realizzazione di porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale
con apposito provvedimento regionale;
E) ALTRI COMPITI
DEI COMUNI per casi particolari di progetti sottoposti alla procedura
di VIA:
- progetti localizzati
anche sul territorio di altri comuni. Il Comune deve effettuare la procedura
di VIA di concerto con altri Comuni interessati (art. 6 - comma 3);
- progetti localizzati
anche sul territorio di regioni confinanti. Il Comune deve effettuare
la procedura di VIA ed esprimere il giudizio di compatibilità ambientale
d'intesa con le regioni cointeressate (art. 16 - comma 1);
- progetti che possano
avere impatti ambientali rilevanti sul territorio di regioni confinanti
. Il Comune deve informare e acquisire i pareri di tali regioni, nonché
degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 16 -
comma 2);
- progetti che possano
avere impatti ambientali rilevanti sull'ambiente di un altro stato.
Il Comune deve informare la Regione e il Ministero dell'ambiente per
l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione di Espoo sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero
(L. 640/1994 - art. 17);
PERSONALE RESPONSABILE
SERVIZIO DI VIA - SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - referenti:
Ing. Federico SAPORITI
Dirigente Settore Ambiente e Territorio - via Padova, 29 - piano 6°
Tel. n. 011 44 23273;
Geom. Carlo SPERTI
R.U.A. - Responsabile Amministrativo Ufficio Deposito Progetti VIA
Settore Tutela Ambiente - Via Garibaldi, 23 . scala A - piano 1° -
Tel. n. 011/44. 22407 -
SPECIFICAZIONI
SULLA PROCEDURA DI VIA E RELATIVE FASI DI ATTUAZIONE:
La procedura di VIA
è il processo che consente all'Autorità competente, nella fattispecie,
il Comune di Torino, di pervenire mediante la combinazione di una o più
fasi (verifica, specificazione e valutazione) ad una decisione in merito
all'impatto ambientale di un progetto di modifica, potenziamento e/o nuova
realizzazione di un'opera sia essa proposta da un ente pubblico che da
un ente privato. Le fasi della procedura di Via, come previsto dagli articoli
10, 11 e 12 della legge regionale n. 40/98, sono attivabili come segue:
| FASE
DI VERIFICA: è volta a determinare se un progetto, non ricadente
neppure parzialmente in area protetta (art. 4, comma 1 - all. B3 -
L.R. 40/98) od un intervento di modifica o ampliamento di opera esistente,
anche se ricadente in area protetta od in area non protetta (art.
4, comma 3 e 4 - all. B3 - L.R. 40/98), debba o meno essere
sottoposto alla successiva fase di valutazione. |
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COMPITI
del proponente:
presentare
al competente Ufficio Comunale una domanda in competente bollo
di avvio della fase di verifica unitamente alla seguente
documentazione:
progetto
preliminare (art. 3, comma 1 L.R. 40/98);
lettera
di richiesta di pubblicazione sul B.U.R.
relazione
contenente l'inquadramento dell'opera od intervento proposti nella
programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigente,
i dati e
le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico
in base ai quali sono stati individuati:
a)
i possibili effetti che il predetto può avere sull'ambiente;
b)
le misure da adottare per ottimizzare l'inserimento
nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle
soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate
ed alla scelta compiuta;
c)
elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri
e degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della
realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento;
COMPITI
dell'Ufficio comunale di VIA:
a)
fornire notizie dell'avvenuto deposito e dell'avvio del procedimento
mediante adeguate forme di pubblicità (internet, quotidiani ecc..).
La data di pubblicazione di tale notizia costituisce il riferimento
per i termini stabiliti dalla fase di verifica (30 giorni);
b)
lasciare gli elaborati a disposizione del pubblico, 30 giorni
a partire dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazione
e/o suggerimenti;
c)
procedere all'istruttoria, tramite il proprio Organo Tecnico
e con il supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. (art. 8 - L.R.
40/98), coinvolgendo i soggetti istituzionali interessati;
d)
pronunciarsi (entro 60 giorni), sulla base degli elementi di
verifica (all. E - L.R. 40/98) e considerate le eventuali osservazioni
del pubblico (art. 14, comma 1 e 2 - L.R. 40/98) sulla necessità
o meno che il progetto o l'intervento sia sottoposto alla
fase di valutazione. La pronuncia deve essere adeguatamente motivata
e, se occorre, l'eventuale esclusione dalla fase di valutazione
può essere subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni vincolanti
per il rilascio del successivo provvedimento necessario alla realizzazione
dell'opera o dell'intervento di cui al progetto;
e)
notificare al proponente l'atto di conclusione del procedimento;
f)
trasmettere all'Ufficio Deposito Progetti di VIA della Regione
del Piemonte, al termine del procedimento, copia del provvedimento
conclusivo (art. 6 - comma 5 - L.R. 40/98). Trascorso il termine
di 60 giorni, in assenza di pronuncia da parte dell'Autorità
Comunale, il progetto e/o l'intervento richiesto si può intendere
escluso dalla fase di valutazione (art. 10, comma 3 - L.R. 40/98).
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| FASE
DI SPECIFICAZIONE: consente, al proponente, l'avviamento di una
fase preliminare dello studio di impatto ambientale, finalizzata
a specificare gli argomenti ed i temi di focalizzazione dello studio
stesso. |
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COMPITI
del proponente:
può richiedere
all'Ufficio Comunale di VIA l'avvio della fase di specificazione
dei contenuti dello studio di impatto ambientale (all. D, L.R. 40/98)
presentando:
a)
istanza, in competente bollo;
b)
progetto preliminare;
c)
relazione che definisca: il piano di lavoro per la redazione
dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare
per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute
ed il relativo livello di approfondimento;
d)
l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri
o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione
e dell'esercizio dell'opera o intervento. Possibilità per il proponente,
nella presentazione della documentazione, di far riferimento a quanto
già presentato durante la fase di verifica, ove espletata. Durante
l'istruttoria il proponente partecipa all'incontro organizzato dal
competente Ufficio comunale di VIA per un confronto su quanto presentato.
COMPITI
dell'Ufficio comunale di VIA:
- procedere
all'istruttoria (art. 8 - LR. 40/98);
- convocare
il proponente, e ove occorra, i soggetti istituzionali interessati
in relazione alle caratteristiche del progetto, per un confronto
su quanto presentato;
- valutare
quanto emerso dall'istruttoria;
- esprimere
il parere entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Trascorso il termine di 6 giorni in assenza di pronuncia da parte
dell'Autorità Competente è facoltà presentare lo studio di impatto
ambientale secondo il piano di lavoro proposto (art. 10, comma
3);
- notificare
al proponente l'atto di conclusione del procedimento.
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| FASE
DI VALUTAZIONE: è finalizzata al rilascio, da parte dell'Autorità
Competente, del giudizio di compatibilità ambientale (art.
3, comma 1, lettera a) - L.R. 40/98). Qualora il predetto giudizio
risultasse positivo, i conseguenti atti amministrativi di analoga
natura (ambientali ed urbanistica) sarebbero rilasciati in modo coordinato.
Il coordinamento e l'unificazione delle procedure avviene utilizzando
lo strumento della Conferenza dei Servizi. |
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I progetti
da sottoporre a valutazione di compatibilità ambientale sono:
- quelli di
competenza comunale che riguardano opere nuove ricadenti anche
solo parzialmente in aree protette;
- quelli già
sottoposti alla fase di verifica per i quali è stata ritenuta
necessaria la fase di valutazione;
Il proponente,
contestualmente presenta:
- domanda
di pronuncia di compatibilità ambientale (art. 3, comma 1,
lett. b - L.R. 40/98), unitamente a due copie di:
- progetto
preliminare;
- progetto
definitivo;
- studio di
impatto ambientale
- sintesi in
linguaggio non tecnico
- elenco delle
autorizzazioni, dei nulla-osta, dei pareri e degli altri atti
di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e
dell'esercizio dell'opera o dell'intervento
con facoltà,
nel presentare la documentazione, di far riferimento a quanto già
presentato durante le fasi precedenti, ove espletate.
Il proponente
provvede altresì a presentare le copie degli elaborati tecnici
di interesse specifico e della sintesi in linguaggio non tecnico
per:
l'A.S.L.
competente (art. 9, comma 1, lettera e - L.R. 40/98);
i soggetti
che devono rilasciare le autorizzazioni, i nulla-osta, i parere,
ecc.., necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opra e
intervento.
La predetta
documentazione deve restare a disposizione del pubblico per
45 giorni.
Il proponente
dà avviso dell'avvenuto deposito, a propria cura e spese, su
un quotidiano a diffusione regionale o provinciale e provvede
all'invio degli elaborati agli enti di gestione delle
aree protette nel caso di progetti ricadenti, almeno parzialmente,
sul territorio delle aree stesse (art. 12, comma 2, lettera c, e
art. 9, comma 1 - L.R. 40/98). Tali enti devono esprimere il proprio
parere di competenza entro 60 giorni dalla data di trasmissione.
Tali pareri non sono comunque vincolanti.
Il proponente,
durante l'istruttoria:
può richiedere
(art. 12, comma 6 e art. 14, comma 5 - L.R. 40/98) di integrare
o modificare gli elaborati presentati, con l'indicazione del tempo
necessario; in questi casi il giudizio di compatibilità ambientale
sarà espresso entro il termine di 90 giorni dalla presentazione
della documentazione integrativa o degli elaborati modificati;
partecipa
(art. 14, comma 3 e 4 - L.R. 40/98), quando invitato,
alla conferenza dei servizi e ad eventuali momenti di pubblico
dibattito;
può richiedere
(art. 14, comma 4 - L.R. 40/98) di partecipare ad un confronto
con i soggetti che hanno presentato osservazioni;
può segnalare
(art. 12, comma 7 - L.R. 40/98), quando il giudizio di compatibilità
ambientale non sia espresso nei termini fissati, l'inadempienza
alla Provincia. Quest'ultima inviata l'Autorità Comunale ad
emanare il provvedimento entro il termine di 30 giorni, trascorso
il quale agisce in via sostitutiva entro il termine di 60 giorni.
COMPITI
dell'Ufficio comunale di VIA:
- ricevere
la domanda, in competente bollo, di pronuncia di compatibilità
ambientale e la relativa documentazione ;
-
registra l'avvenuto deposito e rende disponibile al pubblico
la documentazione per 45 giorni a partire dalla data
di deposito;
- pubblica
la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati e del conseguente
avvio del procedimento sul B.U.R. della Regione;
-
invia all'A.S.L. competente ed ai soggetti che devono rilasciare
le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri, ecc.., necessari alla
realizzazione e all'esercizio dell'opera, le copie degli
elaborati tecnici di interesse specifico e della sintesi in linguaggio
non tecnico. L'invio è effettuato in vista della convocazione
della successiva conferenza dei servizi.
-
prende contatto con l'A.R.P.A. (con copia degli elaborati)
per un supporto tecnico-scientifico all'istruttoria;
-
indice una riunione con i Settori e Servizi Comunali eventualmente
coinvolte per avviare l'istruttoria tecnica del progetto;
-
può disporre momenti di partecipazione e dibattito con
il pubblico;
-
può disporre, in caso di necessità, il prolungamento dei
termini della fase di valutazione fino ad un massimo di ulteriori
60 giorni con atto motivato, dandone comunicazione al proponente;
-
può richiedere al proponente, (art. 12, comma 6) in
un'unica soluzione, integrazione della documentazione presentata,
con l'indicazione di un termine per la risposta. Ove ritenga rilevante
per il pubblico la conoscenza delle integrazioni, dispone che
il proponente ne depositi copia e ne dia pubblico avviso (art.
12, comma 2, lettera b - L.R. 40/98), riaprendo così i termini
di 45 giorni per la partecipazione del pubblico. Il giudizio
di compatibilità ambientale sarà espresso entro il termine
di 90 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa.
Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di
integrazione o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore
corso della valutazione;
-
conclude l'istruttoria tecnica presentando alla Giunta
Comunale la proposta di atto deliberativo, contenente: quanto
emerso dalla conferenza di servizi, eventuali osservazioni del
pubblico e/o richiesta pubblica, esito del confronto con il proponente,
eventuali altri momenti di partecipazione;
-
Informa costantemente la Giunta Comunale sullo stato di
avanzamento dei lavori relativi alla fase di valutazione;
-
trasmette all'Ufficio Deposito Progetti VIA della Regione
Piemonte, al termine del procedimento, copia del provvedimento
conclusivo (art. 6, comma 5 - L.R. 40/98);
-
provvede all'invio del predetto provvedimento per la sua
pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte e copia al proponente;
-
stabilisce che, ai fine dell'inizio dei lavori per la realizzazione
degli interventi, il provvedimento con cui la Giunta Comunale
rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia
per la durata, definita nel provvedimento stesso e, comunque,
per un periodo non superiore ai 3 anni a decorrere dalla
data del provvedimento stesso;
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proroga: su richiesta del proponente il predetto periodi
di 3 anni potrà essere prorogato. Scaduto anche tale periodo di
proroga senza che il proponente abbia provveduto a dare inizio
ai lavori di realizzazione dell'opera od intervento, il giudizio
di compatibilità ambientale decade e la procedura deve essere
integralmente rinnovata.
LA GIUNTA
COMUNALE compiti e discrezionalità:
può disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblica (art.
14, comma 3 - L.R. 40/98) da aprirsi entro 20 giorno dalla data
di avvenuto deposito, con conclusione almeno 30 giorni prima dell'espressione
del giudizio di compatibilità;
esprime, sulla base degli elementi forniti dall'Organo Tecnico,
anche in assenza dei pareri degli enti di gestione delle aree
protette interessati, il giudizio di compatibilità ambientale
improrogabilmente entro il termine di 150 giorni dalla
data di avvenuto deposito;
può stabilire, nell'ambito provvedimento recante
giudizio di compatibilità ambientale, l'attivazione di protocolli
di intesa con i soggetti coinvolti nelle varie fasi di realizzazione,
esercizio ed eventuale chiusura degli impianti a recupero dell'area
interessata ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi
prefissati (art. 15 - L.R. 40/98).
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