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DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
SETTORE TUTELA AMBIENTE
Servizio Comunale Valutazione Impatto Ambientale

 Tel. n. 011/4422407 - fax. n. 011/4423044
 
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Testo della D.G.C. n. mecc. 05652/21 del 23 luglio 2002 - esecutiva dall'11/8/2002


CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE SUI PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TORINO - ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 14/12/1998 N. 40. APPROVAZIONE.


Proposta dell'Assessore Ortolano

Premesso che:
Il Consiglio delle Comunità Europee in data 27 giugno 1985 ha adottato la direttiva n. 85/337, successivamente modificata con altra n. 97/11/CE del 3 marzo 1997, con la quale ha provveduto ad introdurre, a livello comunitario, la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

tale Direttiva contiene un elenco di tipologie di opere da sottoporre alla procedura, strutturato in due allegati: l'allegato I relativo ai progetti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a VIA da parte di tutti gli stati membri e l'allegato II, relativo ai progetti che devono essere sottoposti a VIA quando gli stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano;

in Italia, il recepimento della Direttiva 85/337 è stato effettuato a seguito della Legge 8 luglio 1986 n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente, in prima applicazione con i decreti D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e D.P.C.M. 27 dicembre 1988 ed in seguito con D.P.R. 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1°, della Legge 22 febbraio 1994 n. 146 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II della Direttiva 337/85/CEE), D.P.R. 27 aprile 1992 di Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59);

la Regione Piemonte, in attuazione e conformità dei predetti decreti, con propria Legge recante il n. 40 del 14 dicembre 1998, aggiornata con D.G.R. n. 82-29571 dell'1 marzo 2000, modificata con altra L.R. n. 54 del 10 novembre 2000 e quest'ultima aggiornata con D.C.R. del 27 dicembre 2001 n. 217-41038 e successiva D.G.R. n. 75-5611 del 19 marzo
2002, ha provveduto a disciplinare le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale, perseguendo l'obiettivo dello snellimento e dell'integrazione dei procedimenti amministrativi, nonché le modalità di partecipazione della Regione stessa alle procedure di VIA di competenza statale e perseguendo la trasparenza delle azioni della Pubblica Amministrazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, nonché lo scambio di informazioni tra soggetto proponente e autorità competente;

con la predetta legge n. 40/98 e s.m.i. la Regione Piemonte ha altresì individuato, tra le Amministrazioni Pubbliche cui delegare parte delle proprie competenze in materia di valutazione impatto ambientale, oltre che le Provincie, anche i Comuni e le Comunità Montane, come Autorità competenti in particolare per quanto attiene le procedure di valutazione ambientale di cui all'allegato B3, successivamente aggiornato con D.G.R. 28 maggio 2001 n. 42-3096, D.C.R. 27 dicembre 2001 n. 217-41038 ed ultima D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611, adottate in attuazione alla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, con delega ai Comuni per i seguenti settori di interesse:

AGRICOLTURA:

  • cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali, per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
  • iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore ai cinque ettari;
  • progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

INFRASTRUTTURE:

  • strade extra urbane secondarie comunali;
  • strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1500 metri;
  • sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvia e metropolitana) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
  • costruzione di parcheggi con capacità superiore ai 500 posti auto;

INDUSTRIA ENERGETICA:

  • installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 Km;

ALTRI PROGETTI:

  • porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i cinque ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri nonché progetti di intervento su porti già esistenti;
  • porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale;

ALTRI CASI particolari di progetti da sottoporre alla procedura di VIA:

  • progetti localizzati anche sul territorio di altri comune. Il Comune deve effettuare la procedura di VIA di concerto con altri Comune interessati (art. 6 - comma 3); progetti localizzati anche sul territorio di regioni confinanti. Il Comune deve effettuare la procedura di VIA ed esprimere il giudizio di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni cointeressate (art. 16 - comma 1);
  • progetti che possano avere impatti ambientali rilevanti sul territorio di regioni confinanti. Il Comune deve informare e acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 16 - comma 2); progetti che possano avere impatti ambientali rilevanti sull'ambiente di un altro stato. Il Comune deve informare la Regione e il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (L. 640/1994 - art. 17);

CASI DI ESCLUSIONE automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui all'allegato B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (art. 4, comma 6, lettera a):

  • iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie ai cinque ettari;
  • iniziale forestazione di una superficie superiore ai 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della L.R. n. 32/1982 e della D.C.R. 31/7/1991 n. 250-11937, così come modificata D.C.R. 2/4/1997, n. 377-4975;
  • iniziale forestazione di una superficie superiore ai 20 ettari, qualora finanziata nell'ambito dei programmi di attuazione della normativa comunitaria di settore, secondo le procedure amministrative e le norme tecniche stabilite a livello regionale;

Visto che:
con propri precedenti provvedimenti, adottati in seduta dell'11 dicembre 2001, n. di mecc. 11112/06 e in seduta del 12 marzo 2002 n. mecc. 01468/21, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare l'istituzione, presso il Settore Tutela Ambiente della Divisione Ambiente e Mobilità, al fine della valutazione dei progetti relativamente all'impatto ambientale, di un Organo Tecnico e di un Ufficio Deposito Progetti che dovranno provvedere agli adempimenti di legge in materia di VIA e che sarà la struttura unica comunale predisposta alla raccolta, archiviazione e messa a disposizione, per la consultazione anche da parte del pubblico, di tutti gli elaborati presentati dai proponenti per la procedura di VIA;

Considerato che:
a seguito della presentazione in data 1/3/2002, al Comune di Torino da parte dell'Azienda Torinese per Mobilità, di istanza di richiesta di pronuncia del "giudizio di compatibilità ambientale" relativamente alla riorganizzazione, ammodernamento e prolungamento della linea tranviaria n. 4, sulla quale istanza la Giunta Comunale in seduta dell'11/06/2002 con propria deliberazione n. mecc. 2002/04333/21 ha provveduto ad esprimere "giudizio positivo" di compatibilità ambientale con prescrizioni, si è concretamente avviata l'attività del Servizio comunale di valutazione impatto ambientale e pertanto sorge, quindi, la necessità di regolamentare il predetto servizio mediante la definizione di apposite indicazioni operative in relazione a:

  • individuazione delle diverse fasi della procedura di VIA e competenze dei diversi organi coinvolti;
  • unificazione e semplificazione dell'Organo Tecnico e dell'Ufficio Deposito Progetti VIA in unico Servizio denominato "Servizio Comunale Valutazione Impatto Ambientale" con l'attribuzione di funzioni e compiti riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  • definizione e specificazione delle indicazioni operative per la gestione delle procedure di VIA;
  • modulistica con indicazioni e strumenti per la facilitazione della presentazione della domanda e relativi allegati;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, opportuno procedere ad ulteriori integrazioni dei propri precedenti provvedimenti n. mecc. 11112/06 dell'11 dicembre 2001 e n. 01468/21 del 12 marzo 2002, secondo le indicazioni riportate nel testo di cui all'allegato A) e allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che:
ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art 107 commi 1° e 2° del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che:
i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti od indiretti sul bilancio;

Con voti unanimi espressi in forma palese,


D E L I B E R A

  1. di integrare le proprie precedenti deliberazioni n. mecc. 11112/06 dell'11 dicembre 2001 e 01468/21 del 12 marzo 2002, secondo quanto indicato all'allegato A) della presente deliberazione al fine di adeguare la medesima alle modificazioni dell'assetto organizzativo dell'ente, nel frattempo intervenute;
  2. di approvare contestualmente i documenti allegati A) + B) della presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, indicanti le "MODALITA' OPERATIVE" e le "INDICAZIONI E PERSORSI PROCEDURALI E MODULISTICA" per lo svolgimento delle procedure di VIA", ai sensi della L.R. n. 40/98 e s.m.i., recante norme concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di Valutazione Impatto Ambientale;
  3. di dare atto che sul presente provvedimento non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il medesimo non comporta effetti diretti od indiretti sul bilancio comunale;
  4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.