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Testo della D.G.C. n. mecc.
05652/21 del 23 luglio 2002 - esecutiva dall'11/8/2002
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE
PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE SUI PROGETTI DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI TORINO - ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE
REGIONALE 14/12/1998 N. 40. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Ortolano
Premesso che:
Il Consiglio delle Comunità Europee in data 27 giugno 1985 ha adottato
la direttiva n. 85/337, successivamente modificata con altra n. 97/11/CE
del 3 marzo 1997, con la quale ha provveduto ad introdurre, a livello
comunitario, la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti
pubblici e privati;
tale Direttiva contiene un
elenco di tipologie di opere da sottoporre alla procedura, strutturato
in due allegati: l'allegato I relativo ai progetti che devono essere obbligatoriamente
sottoposti a VIA da parte di tutti gli stati membri e l'allegato II, relativo
ai progetti che devono essere sottoposti a VIA quando gli stati membri
ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano;
in Italia, il recepimento della
Direttiva 85/337 è stato effettuato a seguito della Legge 8 luglio
1986 n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente, in prima applicazione
con i decreti D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e D.P.C.M. 27 dicembre 1988
ed in seguito con D.P.R. 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1°, della Legge 22 febbraio 1994
n. 146 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale ai progetti
inclusi nell'allegato II della Direttiva 337/85/CEE), D.P.R. 27 aprile
1992 di Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale
e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e
la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, il D.Lgs 31 marzo 1998, n.
112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo
1997, n. 59);
la Regione Piemonte, in attuazione
e conformità dei predetti decreti, con propria Legge recante il
n. 40 del 14 dicembre 1998, aggiornata con D.G.R. n. 82-29571 dell'1 marzo
2000, modificata con altra L.R. n. 54 del 10 novembre 2000 e quest'ultima
aggiornata con D.C.R. del 27 dicembre 2001 n. 217-41038 e successiva D.G.R.
n. 75-5611 del 19 marzo
2002, ha provveduto a disciplinare le procedure di valutazione di impatto
ambientale (VIA) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento,
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi
in materia ambientale, perseguendo l'obiettivo dello snellimento e dell'integrazione
dei procedimenti amministrativi, nonché le modalità di partecipazione
della Regione stessa alle procedure di VIA di competenza statale e perseguendo
la trasparenza delle azioni della Pubblica Amministrazione, l'informazione
e la partecipazione dei cittadini, nonché lo scambio di informazioni
tra soggetto proponente e autorità competente;
con la predetta legge n. 40/98
e s.m.i. la Regione Piemonte ha altresì individuato, tra le Amministrazioni
Pubbliche cui delegare parte delle proprie competenze in materia di valutazione
impatto ambientale, oltre che le Provincie, anche i Comuni e le Comunità
Montane, come Autorità competenti in particolare per quanto attiene
le procedure di valutazione ambientale di cui all'allegato B3, successivamente
aggiornato con D.G.R. 28 maggio 2001 n. 42-3096, D.C.R. 27 dicembre 2001
n. 217-41038 ed ultima D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611, adottate in attuazione
alla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, con delega ai Comuni per i seguenti
settori di interesse:
AGRICOLTURA:
- cambiamento di uso di aree
non coltivate, seminaturali o naturali, per la loro coltivazione agraria
intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
- iniziale forestazione di
una superficie superiore a 20 ettari, deforestazione allo scopo di conversione
ad altri usi del suolo di una superficie superiore ai cinque ettari;
- progetti di gestione delle
risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione
e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
INFRASTRUTTURE:
- strade extra urbane secondarie
comunali;
- strade di scorrimento in
area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie
con lunghezza, in area urbana, superiore a 1500 metri;
- sistemi di trasporto a guida
vincolata (tranvia e metropolitana) o linee simili di tipo particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- costruzione di parcheggi
con capacità superiore ai 500 posti auto;
INDUSTRIA ENERGETICA:
- installazione di oleodotti
e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza
complessiva superiore ai 20 Km;
ALTRI PROGETTI:
- porti turistici e da diporto,
definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale,
quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne
interessate non superano i cinque ettari e i moli sono di lunghezza
inferiore a 500 metri nonché progetti di intervento su porti
già esistenti;
- porti lacuali e fluviali,
definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale;
ALTRI CASI particolari
di progetti da sottoporre alla procedura di VIA:
- progetti localizzati anche
sul territorio di altri comune. Il Comune deve effettuare la procedura
di VIA di concerto con altri Comune interessati (art. 6 - comma 3);
progetti localizzati anche sul territorio di regioni confinanti. Il
Comune deve effettuare la procedura di VIA ed esprimere il giudizio
di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni cointeressate
(art. 16 - comma 1);
- progetti che possano avere
impatti ambientali rilevanti sul territorio di regioni confinanti. Il
Comune deve informare e acquisire i pareri di tali regioni, nonché
degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 16 -
comma 2); progetti che possano avere impatti ambientali rilevanti sull'ambiente
di un altro stato. Il Comune deve informare la Regione e il Ministero
dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione
di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero
(L. 640/1994 - art. 17);
CASI DI ESCLUSIONE automatica
dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo
10, comma 4, di progetti di cui all'allegato B3, non ricadenti neppure
parzialmente in aree protette (art. 4, comma 6, lettera a):
- iniziale forestazione di
una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione
ad altri usi del suolo di una superficie ai cinque ettari;
- iniziale forestazione di
una superficie superiore ai 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della
L.R. n. 32/1982 e della D.C.R. 31/7/1991 n. 250-11937, così come
modificata D.C.R. 2/4/1997, n. 377-4975;
- iniziale forestazione di
una superficie superiore ai 20 ettari, qualora finanziata nell'ambito
dei programmi di attuazione della normativa comunitaria di settore,
secondo le procedure amministrative e le norme tecniche stabilite a
livello regionale;
Visto che:
con propri precedenti provvedimenti, adottati in seduta dell'11 dicembre
2001, n. di mecc. 11112/06 e in seduta del 12 marzo 2002 n. mecc. 01468/21,
l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare l'istituzione, presso
il Settore Tutela Ambiente della Divisione Ambiente e Mobilità,
al fine della valutazione dei progetti relativamente all'impatto ambientale,
di un Organo Tecnico e di un Ufficio Deposito Progetti che dovranno provvedere
agli adempimenti di legge in materia di VIA e che sarà la struttura
unica comunale predisposta alla raccolta, archiviazione e messa a disposizione,
per la consultazione anche da parte del pubblico, di tutti gli elaborati
presentati dai proponenti per la procedura di VIA;
Considerato che:
a seguito della presentazione in data 1/3/2002, al Comune di Torino da
parte dell'Azienda Torinese per Mobilità, di istanza di richiesta
di pronuncia del "giudizio di compatibilità ambientale"
relativamente alla riorganizzazione, ammodernamento e prolungamento della
linea tranviaria n. 4, sulla quale istanza la Giunta Comunale in seduta
dell'11/06/2002 con propria deliberazione n. mecc. 2002/04333/21 ha provveduto
ad esprimere "giudizio positivo" di compatibilità ambientale
con prescrizioni, si è concretamente avviata l'attività
del Servizio comunale di valutazione impatto ambientale e pertanto sorge,
quindi, la necessità di regolamentare il predetto servizio mediante
la definizione di apposite indicazioni operative in relazione a:
- individuazione delle diverse
fasi della procedura di VIA e competenze dei diversi organi coinvolti;
- unificazione e semplificazione
dell'Organo Tecnico e dell'Ufficio Deposito Progetti VIA in unico Servizio
denominato "Servizio Comunale Valutazione Impatto Ambientale"
con l'attribuzione di funzioni e compiti riportati nell'allegato A)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- definizione e specificazione
delle indicazioni operative per la gestione delle procedure di VIA;
- modulistica con indicazioni
e strumenti per la facilitazione della presentazione della domanda e
relativi allegati;
Ritenuto, alla luce di quanto
sopra, opportuno procedere ad ulteriori integrazioni dei propri precedenti
provvedimenti n. mecc. 11112/06 dell'11 dicembre 2001 e n. 01468/21 del
12 marzo 2002, secondo le indicazioni riportate nel testo di cui all'allegato
A) e allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA
COMUNALE
Visto che:
ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la Giunta compie
tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art 107 commi 1° e 2°
del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che
non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco o degli
organi di decentramento;
Dato atto che:
i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
non è richiesto il parere
di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non
comporta effetti diretti od indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in
forma palese,
D E L I B E R A
- di integrare le proprie
precedenti deliberazioni n. mecc. 11112/06 dell'11 dicembre 2001 e 01468/21
del 12 marzo 2002, secondo quanto indicato all'allegato A) della presente
deliberazione al fine di adeguare la medesima alle modificazioni dell'assetto
organizzativo dell'ente, nel frattempo intervenute;
- di approvare contestualmente
i documenti allegati A) + B) della presente deliberazione, quali parti
integranti e sostanziali, indicanti le "MODALITA' OPERATIVE"
e le "INDICAZIONI E PERSORSI PROCEDURALI E MODULISTICA" per
lo svolgimento delle procedure di VIA", ai sensi della L.R. n.
40/98 e s.m.i., recante norme concernenti la compatibilità ambientale
e le procedure di Valutazione Impatto Ambientale;
- di dare atto che sul presente
provvedimento non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il medesimo non comporta effetti diretti od indiretti
sul bilancio comunale;
- di dichiarare, attesa l'urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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