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DIVISIONE
AMBIENTE E VERDE
SETTORE TUTELA AMBIENTE
Servizio
Comunale Valutazione Impatto Ambientale
| Tel. n. 011/4422407 - fax. n. 011/4423044 |
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SERVIZIO COMUNALE
MODALITA' OPERATIVE
1. - PREMESSE GENERALI: 1.1. - ELENCAZIONE
DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI V.I.A. A) - AGRICOLTURA:
· iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore ai 5 ettari; · progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari; B) - INFRASTRUTTURE:
· strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1500 metri; · sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvia e metropolitana) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; · costruzione di parcheggi con capacità superiore ai 500 posti auto; C) - INDUSTRIA ENERGETICA:
E) - ALTRI CASI: particolari
di progetti da sottoporre alla procedura di VIA: · progetti che possano avere impatti ambientali rilevanti sul territorio di regioni confinanti. Il Comune deve informare e acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 16 - comma 2); progetti che possano avere impatti ambientali rilevanti sull'ambiente di un altro stato. Il Comune deve informare la Regione e il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (L. 640/1994 - art. 17); F) - CASI DI ESCLUSIONE automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui all'allegato B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (art. 4, comma 6, lettera a): · iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie ai 5 ettari; · iniziale forestazione di una superficie superiore ai 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della L.R. n. 32/1982 e della D.C.R. 31/7/1991 n. 250-11937, così come modificata D.C.R. 2/4/1997, n. 377-4975;
2. SERVIZIO COMUNALE V.I.A. (ORGANO TECNICO E UFFICIO DEPOSITO PROGETTI) - UBICAZIONE - COMPOSIZIONE - COMPITI E MODALITA' OPERATIVE Il Servizio Comunale Valutazione Impatto Ambientale, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 1112/06 dell'11 dicembre 2001, modificata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 1486/21 del 12 marzo 2002, provvede al coordinamento tecnico - operativo dell'istruttoria sui progetti in collaborazione con i Settori e Servizi Comunali interessati, con altri Servizi di Enti Pubblici e con l'A.R.P.A. di Torino per gli aspetti tecnico/scientifici; a) - UBICAZIONE: b) - COMPOSIZIONE:
b.1) - Ufficio Deposito Progetti b.2) - Organo Tecnico, quest'ultimo composto da: Dirigenti (o funzionari delegati) dei seguenti Settori comunali: Tutela Ambiente; ed inoltre: dalla presenza dell'A.R.P.A. - direzione sub/provinciale di Torino - per il supporto tecnico/scientifico. I componenti dell'Organo Tecnico possono avvalersi dell'Agenzia Locale per l'Energia della Città di Torino quale Organo strumentale, nonché di Dirigenti (o funzionari delegati) di altri Settori e Servizi Comunali. L'Organo Tecnico comunale VIA assume l'incarico, altresì, di informare tempestivamente dell'avvenuto deposito della domanda con i relativi elaborati tecnici e studio impatto ambientale anche le Circoscrizioni comunali territorialmente interessate e tiene conto di eventuali osservazione da esse proposte. Al Settore Tutela Ambiente è affidato, di regola, il coordinamento dell'istruttoria della procedura di VIA di competenza del Comune. c) - COMPITI DEL SERVIZIO
VIA E MODALITA' OPERATIVE: A tale proposito il
Servizio Comunale di VIA: · espleta le procedure relative alle fasi di verifica, di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (fase di specificazione) e di valutazione; · provvede al coordinamento tecnico dell'attività e degli atti concernenti le autorizzazioni, nulla osta, pareri necessari alla realizzazione delle opere di cui ai progetti del proponente; · dispone i provvedimenti necessari per l'espletamento delle diverse fasi delle procedure di VIA (verifica, specificazione e valutazione); · cura la pubblicità degli atti mediante l'utilizzo di specifici strumenti di comunicazione (B.U.R.P. - quotidiani locali e/o regionali - sito internet); · raccoglie le osservazioni del pubblico in relazione ai singoli progetti depositati, di cui tenere conto per l'istruttoria tecnica; · tiene ed aggiorna il Registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti alle procedure di VIA.; · predispone i provvedimenti conclusivi; · promuove attività di controllo e monitoraggio, relativamente a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 40/98; d) - IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: · convocare e presiedere le riunioni dell'Organo Tecnico e le Conferenze di Servizio che potranno articolarsi in una o più sedute, delle quali viene redatto apposito singolo verbale ;
· Individuare, unitamente all'Organo Tecnico VIA, le priorità degli approfondimenti istruttori; · raccogliere i contributi scritti ovvero le osservazioni e le verbalizzazioni e predisporre, a conclusione dell'iter istruttorio tecnico/amministrativo e limitatamente alla fase di verifica (art. 10 - L.R. n. 40/98) ed alla fase di specificazione dei contenuti dello Studio dell'Impatto Ambientale (art. 11 - L.R. n. 40/98), gli atti per la determinazione dirigenziale, previa informazione alla Giunta Comunale per il tramite dell'Assessore competente; · produrre, a conclusione del procedimento e del relativo iter tecnico/amministrativo, relativamente alla fase di valutazione (art. 12 - L.R. n. 40/98), la proposta di deliberazione con la quale la Giunta Comunale, in caso di esito positivo, esprime il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" ed autorizza la realizzazione del progetto attraverso l'acquisizione (già avvenuta in sede di Conferenza di Servizi) delle autorizzazioni coordinate con l'osservanza di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi; · predisporre, in caso di esito negativo ed a conclusione del procedimento, la proposta di deliberazione con la quale la Giunta Comunale adotterà il diniego alla realizzazione del progetto. e) - COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO E SEGRETERIA OPERATIVA: Il Funzionario coordinatore e la segreteria operativa avranno il compito di: · ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti; · espletare le procedure relative alle fasi di verifica, di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e di valutazione;
· predisporre i provvedimenti necessari per l'espletamento delle diverse fasi delle procedure di VIA; · curare la pubblicità degli atti mediante l'utilizzo di specifici strumenti di comunicazione (B.U.R.P. - quotidiani locali e/o regionali - sito comunale internet della Città di Torino); · raccogliere le osservazioni del pubblico in relazione ai singoli progetti depositati; · tenere ed aggiornare l'apposito Registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti alle procedure di VIA.; · verbalizzare le sedute dell'Organo Tecnico e quelle delle Conferenze di Servizio; · predisporre i provvedimenti conclusivi; · promuovere attività di controllo e monitoraggio secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico e/o quelle della Conferenza di Servizi e sulla base di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 40/98; f) - GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI: Qualora non sussista la regolarità degli adempimenti e la completezza della documentazione, il Responsabile del Procedimento provvede, con lettera motivata, alla richiesta di integrazione della documentazione necessaria, indicando un termine ultimo decorso il quale l'istanza viene dichiarata improcedibile. g) - AVVIO DELLA PROCEDURA:
· pubblicazione sul B.U.R.P. dell'avvenuto deposito degli elaborati tecnici e dello studio di impatto ambientale; · comunicazione di avvio del procedimento al proponente e alla Giunta Comunale per il tramite dell'Assessore competente; · redazione della scheda riassuntiva di descrizione del progetto e dei possibili impatti; · predisposizione del calendario dell'istruttoria, con l'ipotesi delle date delle riunioni dell'Organo Tecnico e delle sessioni della Conferenza dei Servizi; · predisposizione degli atti per la convocazione delle riunioni dell'Organo Tecnico e della Conferenza dei Servizi da effettuarsi mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati di posta elettronica e per la convocazione della Conferenza dei Servizi alla quale sono invitati a partecipare i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98. h) - GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA
TECNICA: Ove necessario si
può concordare la definizione di contributi scritti su specifici
argomenti anche durante la fase intermedia dell'istruttoria. Espletate tali formalità il Presidente (Responsabile del Procedimento), anche con il supporto dei Dirigenti o Funzionari tecnici componenti dell'Organo Tecnico e competenti dell'istruttoria del progetto in esame, provvede a: · presentare il progetto e svolgere una breve analisi introduttiva; · dare lettura dei pareri pervenuti (in particolare dei pareri inviati dai soggetti non presenti in conferenza);
· ai presenti che si esprimono relativamente al progetto e per quanto di loro competenza; · al proponente (per la fase di valutazione il proponente del progetto deve essere convocato ad almeno una delle sessioni previste) che fornisce i chiarimenti eventualmente richiesti (accompagnandoli da eventuale documentazione illustrativa o impegnandosi alla presentazione della stessa nei termini stabiliti) aprire il dibattito
al fine di concordare le determinazioni; incaricare, il funzionario amministrativo e il personale di segreteria della verbalizzazione della seduta con l'invito ad indicare nello stesso verbale i riferimenti che identificano la Conferenza, l'oggetto, i soggetti convocati, i soggetti presenti, i componenti dell'Organo Tecnico presenti e/o quelli delegati, i pareri espressi dai singoli componenti, le risultanze istruttorie complessive e le conclusioni, la lettura dei verbali delle precedenti sedute (ove siano state fatte). Il verbale viene sottoscritto dal Segretario Verbalizzante e dal Presidente della Conferenza dei Servizi ed inviato ai componenti della stessa per presa visione. Eventuali correzioni, precisazioni ed integrazioni devono essere fornite per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento del verbale. Le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza, in base a quanto previsto dalla legge vigente. I soggetti istituzionali e territoriali, invitati alla Conferenza dei Servizi, devono partecipare con un rappresentante legittimato dall'autorità competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione di appartenenza. A tale fine detti Rappresentanti dovranno produrre idonea documentazione atta a dimostrare la loro legittimazione ad esprimere tale volontà. Nella prima riunione
della "Conferenza dei Servizi", le Amministrazioni che vi partecipano
individuano e definiscono le autorizzazioni che saranno assorbite dal
"giudizio di compatibilità ambientale" nonché
le ulteriori procedure da concordare nei termini previsti per l'espletamento
del "giudizio di compatibilità ambientale" di cui all'articolo
12, comma 3, della Legge Regionale 40/98. volontà, o ancora in caso di espressione di motivato dissenso alla conclusione del procedimento, si applicano i disposti di cui all'articolo 14, commi 3, 3 bis e 4, della Legge 241/1990. dare atto, ai presenti, che le determinazioni concordate dai vari soggetti partecipanti e trascritte nel verbale della precedente seduta della Conferenza, sono considerate sostitutive di atti di rispettiva competenza e costituiscono elemento contenutistico del provvedimento finale con il quale si conclude il procedimento. chiedere, a ciascun partecipante di specificare il contenuto della volontà espressa anche mediante produzione di eventuale idonea documentazione scritta; trasmettere, a completezza
del procedimento di VIA, le conclusioni della Conferenza unitamente ai
relativi atti all'Autorità competente per assumere il provvedimento
finale. 3. OBIETTIVI DELLA
PROCEDURA DI VIA 3.1 SPECIFICAZIONI
DELLA PROCEDURA DI VIA - FASI DI ATTUAZIONE - COMPITI DEL PROPONENTE E
DEL SERVIZIO COMUNALE VIA: Le fasi della procedura di VIA, come previsto dagli artt. 10, 11 e 12 della L.R. n. 40/98, sono attivabili come segue: 3.1.1 FASE DI VERIFICA
(art. 10 - L.R. 40/98): A) Compiti del Proponente:
1) progetto preliminare; 2) lettera di richiesta pubblicazione sul B.U.R.P.; 3) relazione contenente l'inquadramento dell'opera od intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigente; 4) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai quali sono stati individuati: i possibili effetti che il predetto può avere sull'ambiente; le misure da adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta; 5) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento; 6) provvedere alla diretta pubblicazione su quotidiani locali e/o regionali dell'avvenuto deposito presso la struttura comunale di VIA di istanza di pronuncia di verifica; B) Compiti del Servizio
Comunale di VIA: 2) lasciare gli elaborati a disposizione del pubblico per 30 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione, per eventuali osservazioni e/o suggerimenti; 3) procedere all'istruttoria, tramite il proprio Organo Tecnico e con il supporto tecnico/scientifico dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e coinvolgendo i soggetti istituzionali interessati; 4) pronunciarsi (entro 60 giorni), mediante apposita determinazione del responsabile del procedimento, sulla base degli elementi di verifica e considerate le eventuali osservazioni del pubblico, sulla necessità o meno che il progetto o l'intervento sia sottoposto alla successiva fase di valutazione. La pronuncia deve essere adeguatamente motivata e, se occorre, l'eventuale esclusione dalla fase di valutazione può essere subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni vincolanti per il rilascio del successivo provvedimento necessario alla realizzazione dell'opera o dell'intervento di cui al progetto; 5) notificare al proponente l'atto di conclusione del procedimento; 6) trasmettere all'Ufficio
Depositi Progetti di VIA della Regione Piemonte, al termine del procedimento,
copia del provvedimento conclusivo (art. 6, comma 5 - L.R. 40/98). Trascorso
il termine di 60 giorni, in assenza di pronuncia da parte dell'Autorità
Comunale, il progetto e/o l'intervento richiesto si può intendere
escluso dalla fase di valutazione (art. 10, comma 3, L.R. 40/98). 3.1.2 FASE DI SPECIFICAZIONE
(art. 11 - L.R. 40/98): A) Compiti del Proponente: 1) istanza in competente bollo; 2) progetto preliminare; 3) relazione che definisca: il piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento; 4) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento. Possibilità, per il proponente, nella presentazione della documentazione, di far riferimento a quanto già presentato durante la fase di verifica, ove espletata. Durante l'istruttoria il proponente partecipa all'incontro organizzato dalla Struttura Comunale VIA per un confronto su quanto presentato. B) Compiti del Servizio
Comunale di VIA: 2) convocare il proponente e, ove occorra, i soggetti istituzionali interessati in relazione alle caratteristiche del progetto, per un confronto su quanto presentato; 3) valutare quanto emerso dall'istruttoria; 4) esprimere il parere, mediante apposita determinazione del responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Trascorso il termine di 60 giorni in assenza di pronuncia da parte dell'Autorità Comunale, è facoltà del proponente presentare lo Studio di Impatto Ambientale secondo il piano di lavoro proposto;
I progetti da sottoporre a fase di valutazione di compatibilità ambientale sono: 1) quelli che riguardano opere nuove ricadenti anche solo parzialmente in aree protette; 2) quelli già sottoposti alla fase di verifica per i quali è stata ritenuta necessaria la successiva fase di valutazione. A) Compiti del Proponente: 1) presentare la domanda
di pronuncia di compatibilità ambientale unitamente a due copie
di: 2) provvedere a presentare
le copie degli elaborati tecnici di interesse specifico e della sintesi
in linguaggio non tecnico per: La predetta documentazione deve restare a disposizione del pubblico per 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati. Il proponente dà avviso dell'avvenuto deposito, presso il Servizio Comunale di VIA, di istanza con richiesta di pronuncia di "Giudizio di Compatibilità Ambientale", a propria cura e spese e su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Provvede all'invio degli elaborati agli Enti di gestione delle aree protette nel caso di progetti ricadenti, almeno parzialmente, sul territorio delle aree stesse. Tali Enti devono esprimere il proprio parere di competenza entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Tali pareri non sono comunque vincolanti. Il proponente durante
l'istruttoria; · partecipa, quando invitato, alla Conferenza dei Servizi e ad eventuali momenti di pubblico dibattito; · può richiedere di partecipare ad un confronto con i soggetti che hanno presentato osservazioni; · può segnalare, quando il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" non sia espresso nei termini fissati, l'inadempienza alla Provincia. Quest'ultima invita l'Autorità Competente ad emanare il provvedimento entro il termine di 30 giorni, trascorso il quale agisce in via sostitutiva entro il termine di 60 giorni. B) Compiti del Servizio
Comunale di VIA: 2) registrare l'avvenuto deposito e rendere disponibile al pubblico la documentazione per 45 giorni a partire dalla data di deposito; 3) pubblicare la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati e del conseguente avvio del procedimento sul B.U.R. della Regione Piemonte; 4) invitare all'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio ed ai soggetti che devono rilasciare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, ecc.., necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, le copie degli elaborati tecnici di interesse specifico e della sintesi in linguaggio non tecnico. L'invio è effettuato in vista della convocazione della successiva Conferenza dei Servizi;
6) indire una riunione con l'Organo Tecnico, i Settori e i Servizi Comunali eventualmente coinvolti (nonché le Circoscrizioni comunali, territorialmente interessate) e la stessa A.R.P.A., per avviare l'istruttoria tecnica del progetto; 7) disporre eventuali momenti di partecipazione e dibattito con il pubblico; 8) disporre, in caso di necessità, il prolungamento dei termini della fase di valutazione fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni con atto motivato, dandone comunicazione al proponente; 9) richiedere al proponente, in unica soluzione, integrazione della documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta. Ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza delle integrazioni, dispone che il proponente ne depositi copia e ne dia pubblico avviso, a proprie cure e spese, riaprendo così i termini di 45 giorni per la partecipazione del pubblico. Il Giudizio di Compatibilità Ambientale sarà espresso entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazione o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione; 10) concludere l'istruttoria tecnica presentando alla Giunta Comunale la proposta di atto deliberativo, contenente: quanto emerso dalla Conferenza di Servizi, eventuali osservazioni del pubblico e/o richiesta pubblica, esito del confronto con il proponente, eventuali altri momenti di partecipazione; 11) informare costantemente la Giunta Comunale, per il tramite dell'Assessore competente, sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla fase di valutazione; 12) trasmettere all'Ufficio Deposito Progetti VIA della Regione Piemonte, al termine del procedimento, copia del provvedimento conclusivo; 13) provvedere all'invio del predetto provvedimento per la sua pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte e copia per il proponente; 14) stabilire che, al fine dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, il provvedimento con cui la Giunta Comunale rende il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" ha efficacia per la durata, definita nel provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore ai 3 (tre) anni a decorrere dalla data del provvedimento stesso; 15) su richiesta del proponente, il precedente periodo di anni 3, può essere prorogato. Scaduto anche il predetto periodo di proroga senza che il proponente abbia provveduto a dare inizio ai lavori di realizzazione dell'opera od intervento, il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" decade e la procedura deve essere integralmente rinnovata. 4. COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE: · disporre, se lo ritiene opportuno, lo svolgimento di una inchiesta pubblica (art. 14, comma 3, L.R. 40/98) da aprirsi entro 20 giorni dalla data di avvenuto deposito, con conclusione almeno 30 giorni prima dell'espressione del "Giudizio di Compatibilità Ambientale"; · esprimere, sulla base degli elementi forniti dall'Organo Tecnico VIA, anche in assenza dei pareri degli Enti di gestione delle aree protette interessati, il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" improrogabilmente entro il termine di 150 giorni dalla data di avvenuto deposito; · stabilire, nell'ambito del provvedimento recante il "Giudizio di Compatibilità Ambientale", eventuale attivazione di protocolli d'intesa con i soggetti coinvolti nelle varie fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale chiusura degli impianti a recupero dell'area interessata ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati (art. 15 - L.R. 49/98). |