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DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
SETTORE TUTELA AMBIENTE
Servizio Comunale Valutazione Impatto Ambientale

 Tel. n. 011/4422407 - fax. n. 011/4423044
 
  ALLEGATO A
  

SERVIZIO COMUNALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

MODALITA' OPERATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VIA


L.R. 40/98 e s.m.i. - recante norme concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione e deliberazioni della Giunta Comunale della Città di Torino n. mecc. 11112/06 dell'11 dicembre 2001, n. mecc. 01486/21 del 12 marzo 2002 e n. mecc. 2002 05652/21 del 23/07/2002.


PARTE I

1. - PREMESSE GENERALI:
La procedura di VIA è il processo che consente all'Autorità competente, nella fattispecie al Comune di Torino, di pervenire ad una decisione in merito al possibile impatto ambientale di progetti relativi alla realizzazione di opere proposte da Enti Pubblici e/o Privati, al fine della salvaguardia della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini da possibili conseguenze che potrebbero essere determinate da particolari interventi ed azioni.

1.1. - ELENCAZIONE DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI V.I.A.
con legge n. 40/98 e s.m.i. la Regione Piemonte ha individuato, tra le Amministrazioni Pubbliche cui delegare parte delle proprie competenze in materia di valutazione impatto ambientale, oltre che le Provincie, anche i Comuni e le Comunità Montane, come Autorità competenti in particolare per quanto attiene le procedure di valutazione ambientale di cui all'allegato B3, successivamente aggiornato con delibera della Giunta Regionale del 28 maggio 2001 n. 42-3096, con delibera del Consiglio Regionale 27 dicembre 2001 n. 217-41038 e, per ultima, con delibera della Giunta Regionale n. 75-5611 del 19 marzo 2002 riguardante la riorganizzazione di tutti gli allegati di cui alla L. 40/98, nei seguenti settori di interesse:

A) - AGRICOLTURA:
· cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali, per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

· iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore ai 5 ettari;

· progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

B) - INFRASTRUTTURE:
· strade extra urbane secondarie comunali;

· strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1500 metri;

· sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvia e metropolitana) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

· costruzione di parcheggi con capacità superiore ai 500 posti auto;

C) - INDUSTRIA ENERGETICA:
· installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 Km;


D) - ALTRI PROGETTI:
· porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri nonché progetti di intervento su porti già esistenti;
· porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale;

E) - ALTRI CASI: particolari di progetti da sottoporre alla procedura di VIA:
· progetti localizzati anche sul territorio di altri comune. Il Comune deve effettuare la procedura di VIA di concerto con altri Comune interessati (art. 6 - comma 3); progetti localizzati anche sul territorio di regioni confinanti. Il Comune deve effettuare la procedura di VIA ed esprimere il giudizio di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni cointeressate (art. 16 - comma 1);

· progetti che possano avere impatti ambientali rilevanti sul territorio di regioni confinanti. Il Comune deve informare e acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 16 - comma 2); progetti che possano avere impatti ambientali rilevanti sull'ambiente di un altro stato. Il Comune deve informare la Regione e il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (L. 640/1994 - art. 17);

F) - CASI DI ESCLUSIONE automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui all'allegato B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (art. 4, comma 6, lettera a):

· iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie ai 5 ettari;

· iniziale forestazione di una superficie superiore ai 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della L.R. n. 32/1982 e della D.C.R. 31/7/1991 n. 250-11937, così come modificata D.C.R. 2/4/1997, n. 377-4975;


· iniziale forestazione di una superficie superiore ai 20 ettari, qualora finanziata nell'ambito dei programmi di attuazione della normativa comunitaria di settore, secondo le procedure amministrative e le norme tecniche stabilite a livello regionale;


PARTE II

2. SERVIZIO COMUNALE V.I.A. (ORGANO TECNICO E UFFICIO DEPOSITO PROGETTI) - UBICAZIONE - COMPOSIZIONE - COMPITI E MODALITA' OPERATIVE

Il Servizio Comunale Valutazione Impatto Ambientale, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 1112/06 dell'11 dicembre 2001, modificata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 1486/21 del 12 marzo 2002, provvede al coordinamento tecnico - operativo dell'istruttoria sui progetti in collaborazione con i Settori e Servizi Comunali interessati, con altri Servizi di Enti Pubblici e con l'A.R.P.A. di Torino per gli aspetti tecnico/scientifici;

a) - UBICAZIONE:
Il Servizio coinvolto nelle procedure comunali della VIA è ubicato presso il Settore Ambiente e Territorio (Divisione Ambiente e Verde) sito in via Padova 29 - piano 6° - 10152 Torino - Tel. 011 44 22407 - sito internet: www.comune.torino.it/ambiente/via;

b) - COMPOSIZIONE:
il Servizio Comunale VIA è composto da:

b.1) - Ufficio Deposito Progetti

b.2) - Organo Tecnico, quest'ultimo composto da: Dirigenti (o funzionari delegati) dei seguenti Settori comunali:

Tutela Ambiente;
Pianificazione e Trasporti;
Suolo Pubblico Nuove Opere;
Infrastrutture;
Verde Pubblico Gestione;
Verde Pubblico Nuove Opere;
Procedure Amministrative Urbanistiche

ed inoltre:

dalla presenza dell'A.R.P.A. - direzione sub/provinciale di Torino - per il supporto tecnico/scientifico.

I componenti dell'Organo Tecnico possono avvalersi dell'Agenzia Locale per l'Energia della Città di Torino quale Organo strumentale, nonché di Dirigenti (o funzionari delegati) di altri Settori e Servizi Comunali. L'Organo Tecnico comunale VIA assume l'incarico, altresì, di informare tempestivamente dell'avvenuto deposito della domanda con i relativi elaborati tecnici e studio impatto ambientale anche le Circoscrizioni comunali territorialmente interessate e tiene conto di eventuali osservazione da esse proposte.

Al Settore Tutela Ambiente è affidato, di regola, il coordinamento dell'istruttoria della procedura di VIA di competenza del Comune.

c) - COMPITI DEL SERVIZIO VIA E MODALITA' OPERATIVE:
Le procedure si svolgono attraverso gli strumenti dell'istruttoria dell'Organo Tecnico e della Conferenza dei Servizi, secondo le modalità indicate nella Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..

A tale proposito il Servizio Comunale di VIA:
· riceve le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;

· espleta le procedure relative alle fasi di verifica, di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (fase di specificazione) e di valutazione;

· provvede al coordinamento tecnico dell'attività e degli atti concernenti le autorizzazioni, nulla osta, pareri necessari alla realizzazione delle opere di cui ai progetti del proponente;

· dispone i provvedimenti necessari per l'espletamento delle diverse fasi delle procedure di VIA (verifica, specificazione e valutazione);

· cura la pubblicità degli atti mediante l'utilizzo di specifici strumenti di comunicazione (B.U.R.P. - quotidiani locali e/o regionali - sito internet);

· raccoglie le osservazioni del pubblico in relazione ai singoli progetti depositati, di cui tenere conto per l'istruttoria tecnica;

· tiene ed aggiorna il Registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti alle procedure di VIA.;

· predispone i provvedimenti conclusivi;

· promuove attività di controllo e monitoraggio, relativamente a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 40/98;

d) - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Le funzioni di Responsabile del Procedimento del Servizio Comunale di VIA (Ufficio Deposito Progetti e Organo Tecnico) sono conferite al Dirigente del Settore Tutela Ambiente (od eventualmente ad altro dirigente comunale, appositamente nominato dall'Amministrazione Comunale). Il Dirigente Responsabile del Procedimento del Servizio VIA ha il compito di:

· convocare e presiedere le riunioni dell'Organo Tecnico e le Conferenze di Servizio che potranno articolarsi in una o più sedute, delle quali viene redatto apposito singolo verbale ;


· richiedere la partecipazione, sulla base delle specifiche caratteristiche del progetto presentato e dell'ambiente coinvolto, alle riunioni dell'Organo Tecnico e alle Conferenze di Servizi di altri Dirigenti (o funzionari delegati) di Settori, Servizi e/o di altri soggetti istituzionali e territoriali interessati;

· Individuare, unitamente all'Organo Tecnico VIA, le priorità degli approfondimenti istruttori;

· raccogliere i contributi scritti ovvero le osservazioni e le verbalizzazioni e predisporre, a conclusione dell'iter istruttorio tecnico/amministrativo e limitatamente alla fase di verifica (art. 10 - L.R. n. 40/98) ed alla fase di specificazione dei contenuti dello Studio dell'Impatto Ambientale (art. 11 - L.R. n. 40/98), gli atti per la determinazione dirigenziale, previa informazione alla Giunta Comunale per il tramite dell'Assessore competente;

· produrre, a conclusione del procedimento e del relativo iter tecnico/amministrativo, relativamente alla fase di valutazione (art. 12 - L.R. n. 40/98), la proposta di deliberazione con la quale la Giunta Comunale, in caso di esito positivo, esprime il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" ed autorizza la realizzazione del progetto attraverso l'acquisizione (già avvenuta in sede di Conferenza di Servizi) delle autorizzazioni coordinate con l'osservanza di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi;

· predisporre, in caso di esito negativo ed a conclusione del procedimento, la proposta di deliberazione con la quale la Giunta Comunale adotterà il diniego alla realizzazione del progetto.

e) - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO E SEGRETERIA OPERATIVA:
Il coordinamento e la segreteria operativa del Servizio Comunale di VIA (Organo Tecnico e Ufficio Deposito Progetti) è affidato, su incarico del Dirigente del Settore Tutela Ambiente, ad un funzionario comunale di fascia D, appartenente all'area amministrativa, supportato da altro personale comunale dell'area tecnica e amministrativa appartenente alla fascia C e D.

Il Funzionario coordinatore e la segreteria operativa avranno il compito di:

· ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;

· espletare le procedure relative alle fasi di verifica, di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e di valutazione;


· provvedere al controllo amministrativo dell'attività e degli atti concernenti le autorizzazioni, nulla osta, pareri necessari alla realizzazione delle opere di cui ai progetti del proponente;

· predisporre i provvedimenti necessari per l'espletamento delle diverse fasi delle procedure di VIA;

· curare la pubblicità degli atti mediante l'utilizzo di specifici strumenti di comunicazione (B.U.R.P. - quotidiani locali e/o regionali - sito comunale internet della Città di Torino);

· raccogliere le osservazioni del pubblico in relazione ai singoli progetti depositati;

· tenere ed aggiornare l'apposito Registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti alle procedure di VIA.;

· verbalizzare le sedute dell'Organo Tecnico e quelle delle Conferenze di Servizio;

· predisporre i provvedimenti conclusivi;

· promuovere attività di controllo e monitoraggio secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico e/o quelle della Conferenza di Servizi e sulla base di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 40/98;

f) - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI:
ricevuta l'istanza del proponente con la quale si attiva una delle "fasi" della procedura di VIA, il Responsabile del Procedimento verifica la correttezza degli adempimenti di legge ai quali è tenuto il soggetto che propone l'istanza, nonché la completezza della documentazione inoltrata rispetto a quanto previsto dalla Legge Regionale 40/98.

Qualora non sussista la regolarità degli adempimenti e la completezza della documentazione, il Responsabile del Procedimento provvede, con lettera motivata, alla richiesta di integrazione della documentazione necessaria, indicando un termine ultimo decorso il quale l'istanza viene dichiarata improcedibile.

g) - AVVIO DELLA PROCEDURA:
in fase di avvio della procedura il Responsabile del Procedimento è tenuto all'espletamento dei seguenti adempimenti:

· pubblicazione sul B.U.R.P. dell'avvenuto deposito degli elaborati tecnici e dello studio di impatto ambientale;

· comunicazione di avvio del procedimento al proponente e alla Giunta Comunale per il tramite dell'Assessore competente;

· redazione della scheda riassuntiva di descrizione del progetto e dei possibili impatti;

· predisposizione del calendario dell'istruttoria, con l'ipotesi delle date delle riunioni dell'Organo Tecnico e delle sessioni della Conferenza dei Servizi;

· predisposizione degli atti per la convocazione delle riunioni dell'Organo Tecnico e della Conferenza dei Servizi da effettuarsi mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati di posta elettronica e per la convocazione della Conferenza dei Servizi alla quale sono invitati a partecipare i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98.

h) - GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA:
Entro la data di svolgimento della prima riunione dell'Organo Tecnico i Dirigenti componenti (vedi precedente punto 1.2.b.2) comunicano il nominativo del proprio delegato. Il predetto potrà intervenire in loro luogo alle riunioni dell'Organo Tecnico fornendo un contributo scritto a conclusione delle stesse.

Ove necessario si può concordare la definizione di contributi scritti su specifici argomenti anche durante la fase intermedia dell'istruttoria.
In luogo del contributo scritto può essere acquisita la verbalizzazione del parere tecnico del servizio competente, fornito in sede di Conferenza dei Servizi.

i) - CONFERENZA DEI SERVIZI - modalità di svolgimento:
Il Presidente della Conferenza di Servizi (Dirigente del Settore Tutela Ambiente o altro Dirigente appositamente nominato Responsabile del Procedimento) apre la seduta e ne illustra la procedura, avendo cura di far rispettare il corretto iter dei lavori, quindi provvede (anche mediante i propri collaboratori) a dare conto dei soggetti convocati e dei soggetti presenti.

Espletate tali formalità il Presidente (Responsabile del Procedimento), anche con il supporto dei Dirigenti o Funzionari tecnici componenti dell'Organo Tecnico e competenti dell'istruttoria del progetto in esame, provvede a:

· presentare il progetto e svolgere una breve analisi introduttiva;

· dare lettura dei pareri pervenuti (in particolare dei pareri inviati dai soggetti non presenti in conferenza);


dare la parola:

· ai presenti che si esprimono relativamente al progetto e per quanto di loro competenza;

· al proponente (per la fase di valutazione il proponente del progetto deve essere convocato ad almeno una delle sessioni previste) che fornisce i chiarimenti eventualmente richiesti (accompagnandoli da eventuale documentazione illustrativa o impegnandosi alla presentazione della stessa nei termini stabiliti)

aprire il dibattito al fine di concordare le determinazioni;

chiudere i lavori della sessione;

incaricare, il funzionario amministrativo e il personale di segreteria della verbalizzazione della seduta con l'invito ad indicare nello stesso verbale i riferimenti che identificano la Conferenza, l'oggetto, i soggetti convocati, i soggetti presenti, i componenti dell'Organo Tecnico presenti e/o quelli delegati, i pareri espressi dai singoli componenti, le risultanze istruttorie complessive e le conclusioni, la lettura dei verbali delle precedenti sedute (ove siano state fatte).

Il verbale viene sottoscritto dal Segretario Verbalizzante e dal Presidente della Conferenza dei Servizi ed inviato ai componenti della stessa per presa visione. Eventuali correzioni, precisazioni ed integrazioni devono essere fornite per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento del verbale.

Le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza, in base a quanto previsto dalla legge vigente.

I soggetti istituzionali e territoriali, invitati alla Conferenza dei Servizi, devono partecipare con un rappresentante legittimato dall'autorità competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione di appartenenza. A tale fine detti Rappresentanti dovranno produrre idonea documentazione atta a dimostrare la loro legittimazione ad esprimere tale volontà.

Nella prima riunione della "Conferenza dei Servizi", le Amministrazioni che vi partecipano individuano e definiscono le autorizzazioni che saranno assorbite dal "giudizio di compatibilità ambientale" nonché le ulteriori procedure da concordare nei termini previsti per l'espletamento del "giudizio di compatibilità ambientale" di cui all'articolo 12, comma 3, della Legge Regionale 40/98.

Nel caso di mancata partecipazione di una Amministrazione regolarmente convocata alla "Conferenza dei Servizi" o di partecipazione tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la

volontà, o ancora in caso di espressione di motivato dissenso alla conclusione del procedimento, si applicano i disposti di cui all'articolo 14, commi 3, 3 bis e 4, della Legge 241/1990.

dare atto, ai presenti, che le determinazioni concordate dai vari soggetti partecipanti e trascritte nel verbale della precedente seduta della Conferenza, sono considerate sostitutive di atti di rispettiva competenza e costituiscono elemento contenutistico del provvedimento finale con il quale si conclude il procedimento.

chiedere, a ciascun partecipante di specificare il contenuto della volontà espressa anche mediante produzione di eventuale idonea documentazione scritta;

trasmettere, a completezza del procedimento di VIA, le conclusioni della Conferenza unitamente ai relativi atti all'Autorità competente per assumere il provvedimento finale.

PARTE III

3. OBIETTIVI DELLA PROCEDURA DI VIA
Gli obiettivi perseguiti dalla Regione Piemonte con la legge 40/98 sono collegati ad una visione più ambiziosa e allargata dei problemi di politica ambientale finalizzati ad un miglioramento della qualità della vita e sono anche pienamente coerenti con l'esigenza formale di completare il recepimento della direttiva CEE 85/337 secondo le indicazioni dell'Atto di indirizzo 12/4/96;

3.1 SPECIFICAZIONI DELLA PROCEDURA DI VIA - FASI DI ATTUAZIONE - COMPITI DEL PROPONENTE E DEL SERVIZIO COMUNALE VIA:
La procedura di VIA è il processo che consente al Comune di pervenire mediante la combinazione di una o più fasi (Verifica, Specificazione, Valutazione) ad una decisione in merito all'impatto ambientale di un progetto di modifica, potenziamento e/o nuova realizzazione di un'opera sia essa prodotta da un Ente Pubblico od anche da un Ente Privato.

Le fasi della procedura di VIA, come previsto dagli artt. 10, 11 e 12 della L.R. n. 40/98, sono attivabili come segue:

3.1.1 FASE DI VERIFICA (art. 10 - L.R. 40/98):
è volta a determinare se un progetto, non ricadente neppure parzialmente in area protetta (art. 4, comma 1, all. B - L.R. 40/98) od un intervento di modifica o ampliamento di opera esistente, anche se ricadente in area protetta od in area non protetta (art. 4, comma 3 e 4), debba o no essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.

A) Compiti del Proponente:
presentare alla Struttura Comunale VIA domanda in competente bollo di avvio della fase di verifica unitamente alla seguente documentazione:

1) progetto preliminare;

2) lettera di richiesta pubblicazione sul B.U.R.P.;

3) relazione contenente l'inquadramento dell'opera od intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigente;

4) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai quali sono stati individuati: i possibili effetti che il predetto può avere sull'ambiente; le misure da adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;

5) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento;

6) provvedere alla diretta pubblicazione su quotidiani locali e/o regionali dell'avvenuto deposito presso la struttura comunale di VIA di istanza di pronuncia di verifica;

B) Compiti del Servizio Comunale di VIA:
1) fornire notizie dell'avvenuto deposito e dell'avvio del procedimento mediante adeguate forme di pubblicità (internet, quotidiani, ecc..);

2) lasciare gli elaborati a disposizione del pubblico per 30 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione, per eventuali osservazioni e/o suggerimenti;

3) procedere all'istruttoria, tramite il proprio Organo Tecnico e con il supporto tecnico/scientifico dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e coinvolgendo i soggetti istituzionali interessati;

4) pronunciarsi (entro 60 giorni), mediante apposita determinazione del responsabile del procedimento, sulla base degli elementi di verifica e considerate le eventuali osservazioni del pubblico, sulla necessità o meno che il progetto o l'intervento sia sottoposto alla successiva fase di valutazione. La pronuncia deve essere adeguatamente motivata e, se occorre, l'eventuale esclusione dalla fase di valutazione può essere subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni vincolanti per il rilascio del successivo provvedimento necessario alla realizzazione dell'opera o dell'intervento di cui al progetto;

5) notificare al proponente l'atto di conclusione del procedimento;

6) trasmettere all'Ufficio Depositi Progetti di VIA della Regione Piemonte, al termine del procedimento, copia del provvedimento conclusivo (art. 6, comma 5 - L.R. 40/98). Trascorso il termine di 60 giorni, in assenza di pronuncia da parte dell'Autorità Comunale, il progetto e/o l'intervento richiesto si può intendere escluso dalla fase di valutazione (art. 10, comma 3, L.R. 40/98).

3.1.2 FASE DI SPECIFICAZIONE (art. 11 - L.R. 40/98):
consente al proponente l'avviamento di una fase preliminare dello Studio di Impatto Ambientale, finalizzata a specificare gli argomenti ed i temi di focalizzazione dello Studio stesso.

A) Compiti del Proponente:
può richiedere alla Struttura Comunale di VIA l'avvio della fase di specificazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale presentando:

1) istanza in competente bollo;

2) progetto preliminare;

3) relazione che definisca: il piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento;

4) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento. Possibilità, per il proponente, nella presentazione della documentazione, di far riferimento a quanto già presentato durante la fase di verifica, ove espletata. Durante l'istruttoria il proponente partecipa all'incontro organizzato dalla Struttura Comunale VIA per un confronto su quanto presentato.

B) Compiti del Servizio Comunale di VIA:
1) procedere all'istruttoria;

2) convocare il proponente e, ove occorra, i soggetti istituzionali interessati in relazione alle caratteristiche del progetto, per un confronto su quanto presentato;

3) valutare quanto emerso dall'istruttoria;

4) esprimere il parere, mediante apposita determinazione del responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Trascorso il termine di 60 giorni in assenza di pronuncia da parte dell'Autorità Comunale, è facoltà del proponente presentare lo Studio di Impatto Ambientale secondo il piano di lavoro proposto;


3.1.3. FASE DI VALUTAZIONE (ART. 12 - L. R. 40/98):
è finalizzata al rilascio, da parte dell'Autorità Comune, mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale, del "Giudizio di compatibilità ambientale". Qualora il predetto "giudizio" risultasse positivo, i conseguenti atti amministrativi di analoga natura (ambientali ed urbanistica) sarebbero rilasciati in modo coordinato. Il coordinamento e l'unificazione delle procedure avviene utilizzando lo strumento della Conferenza dei Servizi.

I progetti da sottoporre a fase di valutazione di compatibilità ambientale sono:

1) quelli che riguardano opere nuove ricadenti anche solo parzialmente in aree protette;

2) quelli già sottoposti alla fase di verifica per i quali è stata ritenuta necessaria la successiva fase di valutazione.

A) Compiti del Proponente:

1) presentare la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale unitamente a due copie di:
· progetto preliminare;
· progetto definitivo;
· studio di impatto ambientale;
· sintesi in linguaggio non tecnico;
· elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, con facoltà per il proponente, nel presentare la documentazione, di far riferimento a quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate;

2) provvedere a presentare le copie degli elaborati tecnici di interesse specifico e della sintesi in linguaggio non tecnico per:
· l'A.S.L. territoriale competente;
· i Soggetti istituzionali che devono rilasciare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, ecc.., necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o intervento.

La predetta documentazione deve restare a disposizione del pubblico per 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati.

Il proponente dà avviso dell'avvenuto deposito, presso il Servizio Comunale di VIA, di istanza con richiesta di pronuncia di "Giudizio

di Compatibilità Ambientale", a propria cura e spese e su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Provvede all'invio degli elaborati agli Enti di gestione delle aree protette nel caso di progetti ricadenti, almeno parzialmente, sul territorio delle aree stesse. Tali Enti devono esprimere il proprio parere di competenza entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Tali pareri non sono comunque vincolanti.

Il proponente durante l'istruttoria;
· può richiedere di integrare o modificare gli elaborati presentati, con l'indicazione del tempo necessario; in questi casi il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" sarà espresso entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa o degli elaborati modificati;

· partecipa, quando invitato, alla Conferenza dei Servizi e ad eventuali momenti di pubblico dibattito;

· può richiedere di partecipare ad un confronto con i soggetti che hanno presentato osservazioni;

· può segnalare, quando il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" non sia espresso nei termini fissati, l'inadempienza alla Provincia. Quest'ultima invita l'Autorità Competente ad emanare il provvedimento entro il termine di 30 giorni, trascorso il quale agisce in via sostitutiva entro il termine di 60 giorni.

B) Compiti del Servizio Comunale di VIA:
1) ricevere la domanda di pronuncia di "Giudizio di Compatibilità Ambientale" e la relativa documentazione;

2) registrare l'avvenuto deposito e rendere disponibile al pubblico la documentazione per 45 giorni a partire dalla data di deposito;

3) pubblicare la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati e del conseguente avvio del procedimento sul B.U.R. della Regione Piemonte;

4) invitare all'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio ed ai soggetti che devono rilasciare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, ecc.., necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, le copie degli elaborati tecnici di interesse specifico e della sintesi in linguaggio non tecnico. L'invio è effettuato in vista della convocazione della successiva Conferenza dei Servizi;


5) prendere contatto con l'A.R.P.A. (alla quale invia preventivamente copia degli elaborati tecnici e dello stadio di impatto ambientale) per un supporto tecnico scientifico all'istruttoria;

6) indire una riunione con l'Organo Tecnico, i Settori e i Servizi Comunali eventualmente coinvolti (nonché le Circoscrizioni comunali, territorialmente interessate) e la stessa A.R.P.A., per avviare l'istruttoria tecnica del progetto;

7) disporre eventuali momenti di partecipazione e dibattito con il pubblico;

8) disporre, in caso di necessità, il prolungamento dei termini della fase di valutazione fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni con atto motivato, dandone comunicazione al proponente;

9) richiedere al proponente, in unica soluzione, integrazione della documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta. Ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza delle integrazioni, dispone che il proponente ne depositi copia e ne dia pubblico avviso, a proprie cure e spese, riaprendo così i termini di 45 giorni per la partecipazione del pubblico. Il Giudizio di Compatibilità Ambientale sarà espresso entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazione o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione;

10) concludere l'istruttoria tecnica presentando alla Giunta Comunale la proposta di atto deliberativo, contenente: quanto emerso dalla Conferenza di Servizi, eventuali osservazioni del pubblico e/o richiesta pubblica, esito del confronto con il proponente, eventuali altri momenti di partecipazione;

11) informare costantemente la Giunta Comunale, per il tramite dell'Assessore competente, sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla fase di valutazione;

12) trasmettere all'Ufficio Deposito Progetti VIA della Regione Piemonte, al termine del procedimento, copia del provvedimento conclusivo;

13) provvedere all'invio del predetto provvedimento per la sua pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte e copia per il proponente;

14) stabilire che, al fine dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, il provvedimento con cui la Giunta Comunale rende il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" ha efficacia per la durata, definita nel provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore ai 3 (tre) anni a decorrere dalla data del provvedimento stesso;

15) su richiesta del proponente, il precedente periodo di anni 3, può essere prorogato. Scaduto anche il predetto periodo di proroga senza che il proponente abbia provveduto a dare inizio ai lavori di realizzazione dell'opera od intervento, il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" decade e la procedura deve essere integralmente rinnovata.

PARTE IV

4. COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE:

· disporre, se lo ritiene opportuno, lo svolgimento di una inchiesta pubblica (art. 14, comma 3, L.R. 40/98) da aprirsi entro 20 giorni dalla data di avvenuto deposito, con conclusione almeno 30 giorni prima dell'espressione del "Giudizio di Compatibilità Ambientale";

· esprimere, sulla base degli elementi forniti dall'Organo Tecnico VIA, anche in assenza dei pareri degli Enti di gestione delle aree protette interessati, il "Giudizio di Compatibilità Ambientale" improrogabilmente entro il termine di 150 giorni dalla data di avvenuto deposito;

· stabilire, nell'ambito del provvedimento recante il "Giudizio di Compatibilità Ambientale", eventuale attivazione di protocolli d'intesa con i soggetti coinvolti nelle varie fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale chiusura degli impianti a recupero dell'area interessata ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati (art. 15 - L.R. 49/98).