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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
(L. 447/1995 - L.R. 52/2000)

Ultimo aggiornamento 28.11.2007 14:21

Approvato dal Consiglio Comunale della Città di Torino nella seduta del 6 marzo 2006
D.C.C. mecc. n. 2005/12129/126 - Testo scaricabile anche in formato PDF

Indice

TITOLO I - FINALITA' GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 - DEFINIZIONI
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 4 - RUMORE INTERNO
ART. 5 - RUMORE ESTERNO
ART. 6 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI
ART. 7 - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI
ART. 8 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI
ART. 9 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA
ART. 10 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE
ART. 11 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 12 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
ART. 13 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE
ART. 14 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI
ART. 15 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA
ART. 16 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
ART. 17 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 18 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
ART. 19 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA
ART. 20 - EMERGENZE
ART. 21 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
ART. 22 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO
ART. 23 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
ART. 24 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO
ART. 25 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
ART. 26 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO
ART. 27 - SANZIONI
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE
ART. 28 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE
ART. 29 - EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI
ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE
ART. 32 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE
MANIFESTAZIONI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 10 GIORNI
MANIFESTAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 10 GIORNI, ANCHE NON CONSECUTIVI

ALLEGATO B - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.

ALLEGATO C - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI
CANTIERI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 60 GIORNI
CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 60 GIORNI

ALLEGATO D - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

APPENDICE

* * *

TITOLO I - FINALITA' GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze della Città di Torino in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull'inquinamento acustico” e relativi decreti attuativi, nonché della dell'art. 5 Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”.

Si intendono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività oggetto degli artt. 46, 47 e 48 del Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 – Definizioni

Si definiscono:

  1. attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  2. attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
  3. sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
  4. sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
  5. valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
  6. valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
    • valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
    • valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
  7. classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
  8. impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
  9. clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
  10. requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
  11. tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 3 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

  1. attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
  2. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
  3. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
  4. attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
  5. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
  6. macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
  7. attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Art. 4 - Rumore interno

  1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 15/08/91 n. 277, quando applicabile.
  2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215.

Art. 5 - Rumore esterno

  1. Le attività indicate all'art. 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento).
  2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97 (tabella C in appendice al presente regolamento).
  3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione; per quanto concerne i dehors su suolo pubblico si applica quanto previsto dallo specifico Regolamento Comunale.

Art. 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

  1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.
  2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino.
  3. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista le fattibilità tecnica ed economica.
  4. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, la Città ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.
  5. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
  6. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.
  7. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'art. 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, la Città adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Art. 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

  1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
  2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
  3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
  4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.
  5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte della Città secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente Regolamento.

Art. 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica

Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'art. 3 del presente regolamento, la Città si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento). Le regolamentazioni specifiche vengono concordate con le Circoscrizioni coinvolte e, sentiti i soggetti interessati, approvate con atto del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/00.
  2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, la Città ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fonte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
    In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), art. 14, legge regionale 52/00.
  3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
  4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
  5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00
  6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 6, dell'art. 7, dei commi 2 e 3 dell'art. 8 e dell'art.9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00
  7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 e dal comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 ai sensi dell'art. 16 della L. n. 3/2003
  8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 11 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

  1. attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
  2. attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: pianobar, serate musicali, feste, ballo;
  3. eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;

Art. 12 - Autorizzazioni in deroga

  1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
  2. Tutte le attività di cui all'art. 11 del presente Regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere alla Città l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
  3. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.
  4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) alla Città entro 20 giorni dalla data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'ARPA.
  5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. La Città si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.
  6. Nel provvedimento di autorizzazione, la Città potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc ...). La Città, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Art. 13 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

  1. Le attività di cui all'art. 11, lettera a) del presente Regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle “Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio” (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802) ed espressamente riportati nell'Allegato B del presente Regolamento.
  2. L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato, con atto del Consiglio Comunale, anche su proposta delle Circoscrizioni, entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.
  3. Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'art. 12 del presente Regolamento relative al periodo giugno-settembre ed i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.
  4. Le attività del tipo indicato all'art. 11, lettera a), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 14 - Orari e durata delle manifestazioni

  1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle 9:00 alle ore 24:00.
  2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
  3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
  4. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
  5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;
  6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.
  7. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Art. 15 - Limiti di immissione sonora

  1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.
  2. Per le manifestazioni di cui all'art. 11, lettera a), il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65dB(A) su 1 ora.
  3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
  4. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.
  5. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 12 relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire alla Città attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

Art. 16 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi

  1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'art. 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
  2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 11, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 del presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00.
  3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 12 sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
  4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, la Città ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
  5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 17 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 18 - Autorizzazioni in deroga

  1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 17 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
  2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.
  3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16/03/98.
  4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), alla Città di Torino entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'ARPA.
  5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato C del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; la Città potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.
  6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. La Città può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
  7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'art. 17 del presente Regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere manutenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

Art. 19 - Orari e limiti di immissione sonora

  1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'art. 17 del presente Regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del DM 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:
    giorni feriali:
    Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8.00-12.00 e 14.00-20.00;
    Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12.00-14.00;
    Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8.00 - 20.00;
    Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20.00-8.00;
    Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20.00 - 8.00;
    non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento).
    giorni prefestivi:
    Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8.00-12.00;
    Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12.00-14.00;
    non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento).
    Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.
  2. La Città può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione la Città può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A.
  3. La Città può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Art. 20 - Emergenze

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.…) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

Art. 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

  1. Il titolare dell'attività di cui all'art. 17 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 18 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della L. 689/81) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95).
  2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 18 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.
  3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 o 2, la Città può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 18 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
  4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Art. 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

  1. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
  2. Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
  3. Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Art. 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

  1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):
    1. opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
    2. strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari.
    3. impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura; pasticcerie, gelaterie; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero, ecc.);
    4. centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
    5. impianti ed infrastrutture di cui all'art. 3, lettere c) e d), del presente Regolamento;
    6. circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolciumi e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;
      Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.
  2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
  3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art.2) seguendo i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52” approvati con D.G.R. N. 9-11616 del 02/02/2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
  4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Art. 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

  1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.
    Le tipologie di insediamento interessate sono:
    1. nuovi insediamenti residenziali
    2. scuole ed asili di ogni ordine e grado;
    3. ospedali, case di cura e di riposo;
    4. parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
  2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
  3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i “Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52” approvati con D.G.R. N. 46-14762 del 14/02/2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
  4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, se applicabile.

Art. 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

  1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
  2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
  3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
    1. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
    2. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
  4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato D; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
  5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Art. 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

  1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
  2. La Relazione Conclusiva di cui all'art. 25, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R.
  3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli artt. 23 e 24, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
  4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.
  5. La Città si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli artt. 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
  6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
  7. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPA, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
  8. In caso di controlli, la Città richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 27 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'art. 26, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art. 28 - Risanamento e pianificazione

  1. Le competenze della Città in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al DM 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
  2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PRG devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
  3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30/03/04, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 29 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Disciplina dei controlli

La Città di avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'ARPA, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio della Città per 90 giorni.

Art. 32 - Abrogazioni e validità

  1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana.
  2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
  3. I Titoli III e IV del presente Regolamento sono validi fino all'emanazione dei criteri di cui all'art. 3, c. 3, lettera b) della L.R. 52/2000.

Allegato A - Manifestazioni temporanee rumorose

Allegato B - Elenco siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee.

Allegato C - Cantieri edili, stradali, ed assimilabili

Allegato D - Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Appendice


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