REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
(L. 447/1995 - L.R. 52/2000)
Ultimo aggiornamento
28.11.2007 14:21
Approvato dal Consiglio Comunale della Città di
Torino nella seduta del 6 marzo 2006
D.C.C. mecc. n. 2005/12129/126 - Testo scaricabile
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Indice
TITOLO I - FINALITA' GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 - DEFINIZIONI
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 4 - RUMORE INTERNO
ART. 5 - RUMORE ESTERNO
ART. 6 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI
ART. 7 - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ
SORGENTI DISTURBANTI
ART. 8 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA
RIFIUTI
ART. 9 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA
ART. 10 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE
ART. 11 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 12 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
ART. 13 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE
ART. 14 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI
ART. 15 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA
ART. 16 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
ART. 17 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 18 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
ART. 19 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA
ART. 20 - EMERGENZE
ART. 21 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI
ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
ART. 22 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO
ACUSTICO
ART. 23 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
ART. 24 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO
ART. 25 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
ART. 26 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO
ART. 27 - SANZIONI
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE
ART. 28 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE
ART. 29 - EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI
ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE
ART. 32 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ
ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
RUMOROSE
MANIFESTAZIONI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 10 GIORNI
MANIFESTAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 10 GIORNI, ANCHE NON CONSECUTIVI
ALLEGATO B - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO
DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.
ALLEGATO C - CANTIERI EDILI, STRADALI,
ED ASSIMILABILI
CANTIERI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 60 GIORNI
CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 60 GIORNI
ALLEGATO D - VALUTAZIONE PREVISIONALE
DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
APPENDICE
* * *
TITOLO I - FINALITA' GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze della
Città di Torino in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.
6 della Legge
26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull'inquinamento
acustico” e relativi decreti attuativi, nonché della dell'art.
5 Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "disposizioni per la tutela
dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”.
Si intendono escluse dall'applicazione del presente Regolamento
le attività oggetto degli artt. 46,
47 e 48 del Titolo V del Regolamento
di Polizia Urbana.
Art. 2 – Definizioni
Si definiscono:
- attività rumorosa: attività causa
di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività
umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi,
dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
- attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi
attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati
e/o legata ad ubicazioni variabili;
- sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici
e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria
il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i
depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad
attività sportive e ricreative;
- sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non
comprese nella lettera c);
- valori limite assoluti di emissione: il valore massimo
di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato
in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di accettabilità/immissione:
il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato
in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono
distinti in:
- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente
di rumore ambientale;
- valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con
riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale
(misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore
residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione
del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica;
ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati
specifici livelli acustici massimi consentiti;
- impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni
delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio,
dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti,
attività o manifestazioni;
- clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una
determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte
le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti
dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera
e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- tecnico competente in acustica ambientale: la figura
professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995.
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE
PERMANENTI
Art. 3 - Campo di applicazione
Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose
di seguito elencate, in modo non esaustivo:
- attività industriali, commerciali, artigianali
e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di
esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli
rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività
di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso;
attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo
svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione
(discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri,
sale gioco, sale biliardo e similari);
- attività di gestione ed utilizzo di strutture
ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine
e similari);
- servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi
idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)
degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche,
attività ricreative, attività di culto, attività
commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione
del verde e degli spazi pubblici;
- attività all'aperto di igiene del suolo
e raccolta rifiuti.
Art. 4 - Rumore interno
- All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono
le attività definite all'art. 3, ovvero entro il loro confine
di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione
al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 15/08/91 n. 277, quando
applicabile.
- Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati
abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3, lettera
c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti
acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M.
16/04/99 n. 215.
Art. 5 - Rumore esterno
- Le attività indicate all'art. 3, lettere dalla a) alla
d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti
assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in
appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali
di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice
al presente regolamento).
- I servizi e gli impianti indicati all'art. 3, lettera e) devono rispettare
(o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla
zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento).
Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali
di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente
regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato
di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato
A del D.P.C.M. 5/12/97 (tabella C in appendice al presente regolamento).
- I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose
prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare
clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree
adibite alle attività in questione; per quanto concerne i dehors
su suolo pubblico si applica quanto previsto dallo specifico Regolamento
Comunale.
Art. 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli
edifici
- Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato
A del D.P.C.M. 05/12/1997 (tabella C in appendice al presente regolamento)
gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo,
interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente
solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione,
condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici,
rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici
adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.
- Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici
ed utensili) è oggetto del Titolo V del Regolamento di Polizia
Urbana della Città di Torino.
- I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (tabella
C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati
successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli
impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto
a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di
emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto
di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove
ne sussista le fattibilità tecnica ed economica.
- Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata
in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, venga accertato il superamento dei
limiti di cui all'Allegato A dello stesso, la Città ordina
al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere
il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità
tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.
- I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 (tabella C in appendice
al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti
abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la
sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore
avvenga per via interna.
- Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in
quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente
circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali
di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice
al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio,
indipendentemente dalla data di installazione.
- Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o
di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto
salvo specifiche esigenze tecniche.
Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di
più sorgenti disturbanti
Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici
di cui all'art. 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano
su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare
una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali
di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al
presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento
al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri
impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale,
così come previsto al presente articolo, la Città adotta specifiche
ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.
Art. 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento
strade e raccolta rifiuti
- L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione
delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione
delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del
suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della
pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività
manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici
od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi
pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato,
dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle
ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette
aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività
di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività.
Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di
raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
- Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al
rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti
stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali
di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice
al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti
organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il
disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento
della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto
di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento
strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese,
predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre
alla valutazione della Giunta Comunale.
- Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti
nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto
di autorizzazione in deroga da parte della Città secondo le modalità
descritte al Titolo IV del presente Regolamento.
Art. 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica
Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili
a più attività di cui alla lettera c) dell'art. 3 del presente
regolamento, la Città si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni
specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto
dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella
B in appendice al presente regolamento). Le regolamentazioni specifiche
vengono concordate con le Circoscrizioni coinvolte e, sentiti i soggetti
interessati, approvate con atto del Consiglio Comunale.
Art. 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi
- Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art.
17 della L.R. 52/00, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa
o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento
adottato o in corso di adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R.
52/00.
- A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui
al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente
titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale
e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, la
Città ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione
entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fonte di motivate richieste,
di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(ex L. 447/95, art.2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica
adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico
entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre
entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche
di cui al comma 2), art. 14, legge regionale 52/00.
- L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma
2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10,
comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, nonché
con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività
causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per
attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura
al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli
alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro
amministrativo.
- Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.
9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione
di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo
sequestro amministrativo.
- L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art.
9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice
penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00
- L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'art.
6, dell'art. 7, dei commi 2 e 3 dell'art. 8 e dell'art.9 del presente
regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10,
comma 3, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00
- L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 e dal comma
1 dell'art. 8 del presente regolamento è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 ai
sensi dell'art. 16 della L. n. 3/2003
- Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può
configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'art. 659 del
Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente
regolamento.
TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
RUMOROSE
Art. 11 - Campo di applicazione
Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli
a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite
a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del
tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo
occasionale a supporto dell'attività principale licenziata
presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro),
del tipo: pianobar, serate musicali, feste, ballo;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee,
promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
Art. 12 - Autorizzazioni in deroga
- Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della
L.R. 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'art.
11 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni
comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore;
tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti
sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente
necessarie allo svolgimento delle attività.
- Tutte le attività di cui all'art. 11 del presente Regolamento
nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti
di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici
o televisivi, sono tenute a richiedere alla Città l'autorizzazione
in deroga di cui al comma precedente; per le altre attività tale
autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento
dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
- Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti
sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali,
ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di
autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale
orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al
comma 1.
- Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire
in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di
legge) alla Città entro 20 giorni dalla data di inizio della manifestazione.
Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa
di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'ARPA.
- Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo
le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente Regolamento
e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. La Città
si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione
di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente
prevista in detto Allegato.
- Nel provvedimento di autorizzazione, la Città potrà prescrivere,
anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti
atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante
(quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore,
la tipologia degli strumenti musicali, ecc ...). La Città, anche
a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti,
potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni
di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre
l'impatto acustico.
Art. 13 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose
temporanee
- Le attività di cui all'art. 11, lettera a) del presente
Regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti
per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati
secondo i criteri di cui al punto 4) delle “Linee guida regionali
per la classificazione acustica del territorio” (D.G.R. 6 agosto
2001, n. 85 – 3802) ed espressamente riportati nell'Allegato B del
presente Regolamento.
- L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato,
con atto del Consiglio Comunale, anche su proposta delle Circoscrizioni,
entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere
dal successivo 1° giugno.
- Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni
sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità
delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine
temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'art.
12 del presente Regolamento relative al periodo giugno-settembre ed i
criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio
coordinato delle autorizzazioni.
- Le attività del tipo indicato all'art. 11, lettera a),
possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco
di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate
all'art. 14 del presente Regolamento.
Art. 14 - Orari e durata delle manifestazioni
- Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 in deroga
al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere
autorizzato dalle 9:00 alle ore 24:00.
- In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, possono essere autorizzate
al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più
delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo
di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche
non consecutivi.
- In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'art. 13,
comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti
per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art.
11, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco
dell'anno solare, anche non consecutivi.
- Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro
possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti
sonore una o più delle attività di cui all'art. 11,
lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco
dell'anno solare, anche non consecutivi.
- Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata
dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più
di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere
concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;
- Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto
il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più
di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono
organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi
al massimo 2 giorni ogni settimana.
- Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari
o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può
essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere
favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico
e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari
e la durata che si ritengono autorizzabili.
Art. 15 - Limiti di immissione sonora
- Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è
di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione
di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto
secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98. Nel caso la propagazione
del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre
specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.
- Per le manifestazioni di cui all'art. 11, lettera a), il limite
massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di
73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione
in deroga di cui all'art. 12 sia accompagnata da documentazione
tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori
esposti livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori
a 65dB(A) su 1 ora.
- Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le
immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario
di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o
altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi
in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività
causa del superamento.
- I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad
80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche
non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera
della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate
motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse
pubblico.
- I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 12 relative
ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento
dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più
di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(ex L. 447/95, art.2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti
durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata
concessa deroga e di farne pervenire alla Città attestazione entro
il terzo giorno lavorativo utile.
Art. 16 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi
- Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma
2 dell'art. 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria
autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art.
10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
- I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art.
11, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di
cui all'art. 12 del presente Regolamento e per le quali sia stato
accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta
alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00
ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art.
17 della L.R. 52/00.
- Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di
un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 12
sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00
a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione
stessa.
- A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi,
la Città ordina la sospensione delle attività rumorose fino
all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art.
12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza
all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione
delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento
della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione
di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo
sequestro amministrativo delle apparecchiature.
- Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.
9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle
apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.
TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI
ED ASSIMILABILI
Art. 17 - Campo di applicazione
Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte
nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro
durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste
dall'art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 18 - Autorizzazioni in deroga
- Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della
L.R. 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'art.
17 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni
comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore;
tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti
sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente
necessarie allo svolgimento delle attività.
- Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia
previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano
di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.
- Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione
in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti
nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni
sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A),
inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1
ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM
16/03/98.
- Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire,
in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di
legge), alla Città di Torino entro 20 giorni dalla data di inizio
delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice
della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere
inviata per conoscenza all'ARPA.
- Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni
riportate nell'Allegato C del presente Regolamento e corredate di
tutta la documentazione ivi richiesta; la Città potrà richiedere
ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di
impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente
prevista in detto Allegato.
- La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata
all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni
relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti
tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre
al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati
e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante.
La Città può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione
di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto
acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte
degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
- Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di
cui all'art. 17 del presente Regolamento devono essere conformi
alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti
non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere manutenute in
modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto
alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere
soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.
Art. 19 - Orari e limiti di immissione sonora
- I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le
attività di cantiere di cui all'art. 17 del presente Regolamento,
da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le
modalità descritte nell'Allegato C del DM 16/03/98, sono
indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:
giorni feriali:
Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8.00-12.00
e 14.00-20.00;
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12.00-14.00;
Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8.00 - 20.00;
Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria
20.00-8.00;
Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20.00 - 8.00;
non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M.
14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento).
giorni prefestivi:
Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8.00-12.00;
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12.00-14.00;
non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M.
14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento).
Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di
svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri
ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti
di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente
per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite
differenziale di immissione.
- La Città può autorizzare lo svolgimento di attività
di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma
precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche
organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare
l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica
di tale condizione la Città può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A.
- La Città può prescrivere nell'atto di autorizzazione
che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico
ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale
rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la
relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel
caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti
consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.
Art. 20 - Emergenze
I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente
dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed
elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.…) e per il
pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza
di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario
per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate
in deroga.
Art. 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi
- Il titolare dell'attività di cui all'art. 17 per le quali
non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art.
18 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per
le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art.
10, comma 2, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della
L. 689/81) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma
3, della L. 447/95).
- Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di
un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 18
sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10,
comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione
stessa.
- A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi
1 o 2, la Città può ordinare la sospensione delle attività
rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga
di cui all'art. 18 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In
caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può
procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali
concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario
anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle
emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
- Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.
9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle
attrezzature responsabili delle emissioni sonore.
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI
ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
Art. 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento
acustico
Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di
strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o
atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni
all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione
dei seguenti documenti:
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti
Acustici degli Edifici.
Art. 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
- La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
(VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o
atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni
all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento
delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la
VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):
- opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
- strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione
del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie
ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò
che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica"
la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale,
anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore
a 500 m lineari.
- impianti ed infrastrutture adibiti alle attività
di cui all'art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento
- si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività
artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono
beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento
diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie
a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per
la casa; confezione di abbigliamento su misura; pasticcerie, gelaterie;
confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e
le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura
minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale
per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie
del settore orafo gioielliero, ecc.);
- centri commerciali (con tale definizione si intendono
esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del
D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti
in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle
superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
- impianti ed infrastrutture di cui all'art.
3, lettere c) e d), del presente Regolamento;
- circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art.
5, comma 1, lettera c) della L. 287/91, ovvero dove la somministrazione
di pasti e/o bevande, dolciumi e prodotti di gastronomia viene effettuata
congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;
Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende
rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione
di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di
nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora
di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie
all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.
- La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti
urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi
convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere
di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già
adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
- La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione
redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art.2)
seguendo i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto
acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R.
25 ottobre 2000 n. 52” approvati con D.G.R. N. 9-11616 del 02/02/2004;
l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti
e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
- Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque
tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in
ambiente esterno e abitativo.
Art. 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico
- La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve
essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo
edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili
di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso
di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento
dell'immobile in una delle stesse tipologie.
Le tipologie di insediamento interessate sono:
- nuovi insediamenti residenziali
- scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- ospedali, case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca
un elemento di base per la loro fruizione.
- La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico,
coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art.
23 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione
di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77,
titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che
prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi
gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore
del presente regolamento.
- La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione
redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo
i “Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico
di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000
n. 52” approvati con D.G.R. N. 46-14762 del 14/02/2005; l'Amministrazione
comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi
di particolare criticità o complessità.
- In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una
situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà
contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi
adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi,
tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 25 del presente
regolamento, se applicabile.
Art. 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto
dei Requisiti Acustici degli Edifici
- La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli
Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura
edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la
progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
- La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici
costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia
e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla
luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto
iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono
soddisfatte in opera.
- La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti
Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure
edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici,
attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività
scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività
commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
- per il rilascio di Permessi di Costruire o atti
equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento
e Ristrutturazione Urbanistica ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i. (ove
non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del
rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai
fini della Denuncia di Inizio Attività);
- per il rilascio di Permessi di Costruire o atti
equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro
e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex art. 13,
L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla
realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di
impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire
la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere
predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
- La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli
Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente
in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato D; l'Amministrazione
comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi
di particolare criticità o complessità.
- La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici
è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico
in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente
in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e
al direttore dei lavori.
Art. 26 - Modalità di presentazione della documentazione
e controllo
- La documentazione previsionale di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente
Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla
richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo
all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di
Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta
per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui
all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive
varianti o modifiche.
- La Relazione Conclusiva di cui all'art. 25, comma 2 deve essere
allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini
del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art.
24 del D.P.R. n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art.
25 dello stesso D.P.R.
- Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà
di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla
redazione della documentazione di cui agli artt. 23 e 24, finalizzata
alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
- La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è
causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione
essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività)
o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile
o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi
di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere
adeguatamente motivata.
- La Città si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi
del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli artt.
23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico
del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della
previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
- Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere
subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione
di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in
Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera
o all'inizio dell'attività.
- L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPA,
su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente
alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione
presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera
o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine
per la regolarizzazione.
- In caso di controlli, la Città richiede, a corredo della documentazione
di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali
acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli artt.
23, 24 e 25 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti,
dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione
comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere
utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle
proprie attività istituzionali.
Art. 27 - Sanzioni
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art.
17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività
per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati
i termini per la regolarizzazione di cui all'art. 26, saranno puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00
a € 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può
eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO
VEICOLARE
Art. 28 - Risanamento e pianificazione
- Le competenze della Città in merito al contenimento delle emissioni
acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria
attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui
al DM 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società
e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento
del rumore”.
- Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto
dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PRG
devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità
da essi prevista.
- In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada
già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto
30/03/04, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale
rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale
di Clima Acustico di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
Art. 29 - Emissioni sonore dei veicoli a motore
Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli
a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto
delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 “Nuovo Codice
della Strada” ad opera del Corpo di Polizia Municipale.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 – Disciplina dei controlli
La Città di avvale per le attività di controllo ai sensi
del presente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'ARPA,
stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.
Art. 31 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo
alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio della
Città per 90 giorni.
Art. 32 - Abrogazioni e validità
- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono
abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti
comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché
tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle
norme del presente Regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il
Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana.
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento,
si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
- I Titoli III e IV del presente Regolamento sono validi fino all'emanazione
dei criteri di cui all'art. 3, c. 3, lettera b) della L.R. 52/2000.
Allegato A - Manifestazioni temporanee
rumorose
Allegato B - Elenco siti per lo svolgimento
di manifestazioni temporanee.
Allegato C - Cantieri edili, stradali,
ed assimilabili
Allegato D - Valutazione previsionale
del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
Appendice