COMPETENZE DEI COMUNI
Ultimo aggiornamento
20.04.2007 10:56
La Città di Torino, ai sensi dell'articolo
6 della legge 447/95 e dell'art. 9 della legge regionale 52/2000, si
è dotata di apposito Regolamento
Comunale di Tutela dall'Inquinamento Acustico in vigore dal 19 giugno
2006.
Le competenze attribuite alle Amministrazioni Comunali dall'art. 6
della Legge Quadro riguardano
sia il governo che il controllo del territorio in materia di inquinamento
acustico.
Ai Comuni spetta:
- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti
dalla Legge Regionale, emanata in attuazione dell'art. 4 della Legge
Quadro;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati
con il piano di zonizzazione acustica;
- l'adozione dei piani di risanamento in caso di superamento dei valori
di attenzione (fissati all'art.6 del D.P.C.M. 14/11/1997) o di contatto
diretto di aree con più di un salto di classe in zone già
urbanizzate, o con decisione volontaria per il perseguimento dei valori
di qualità;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico (secondo modalità dettate dalle Leggi Regionali) nel
caso di:
- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e
a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli
stessi immobili ed infrastrutture;
- provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attività produttive.
- l'adozione di regolamenti
per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai
veicoli;
- le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento
acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attività svolte all'aperto;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione
delle disposizioni comunali in materia;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione di impatto acustico.
- i provvedimenti di autorizzazione (anche in deroga ai valori limite)
per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobile. I Comuni, inoltre, entro un anno dall'entrata
in vigore della Legge Quadro, devono adeguare i regolamenti locali
di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite
norme contro l'inquinamento acustico; i Comuni il cui territorio presenti
un rilevante interesse paesaggistico-ambientale possono stabilire
limiti di esposizione inferiori a quelli fissati dalla Legge Quadro,
secondo le direttive fornite dalle Leggi Regionali.
Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la Giunta Comunale
deve presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del comune. Il Consiglio Comunale approva la relazione e la
trasmette alla Regione e alla Provincia. Per i Comuni che adottano il
piano di risanamento acustico la prima relazione deve essere allegata
al piano stesso; per gli altri Comuni la prima relazione è adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro.