InformAmbiente



La cosiddetta "Discarica abusiva"

Ultimo aggiornamento 18.07.2013, 16:33

discarica abusiva

Il termine tecnico di discarica abusiva si riferisce ad un’attività di gestione illegale di rifiuti, pianificata ed abituale, effettuata da soggetti consapevoli ed in accordo tra loro, finalizzata alla sparizione dei rifiuti prodotti tramite forme di smaltimento non regolamentari e dietro adeguata contropartita economica, oppure al deposito presso il luogo di produzione (di per sé regolare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche richieste dalla legge) oltre il termine di legge (1 anno dall’inizio del deposito).

Tali attività vanno distinte dagli abbandoni di rifiuti eterogenei, effettuati occasionalmente e in maniera discontinua da parte di vari soggetti diversi, i quali, tuttavia, occupando un ‘area determinata, generalmente in zone poco frequentate, anche se inizialmente di lieve entità, possono, nel corso dl tempo, assumere le caratteristiche di vere e proprie “discariche abusive”.

Ci sono diverse tipologie di abbandono?

Bisogna distinguere a seconda dei seguenti casi:

  • abbandono incontrollato di rifiuti: è quello realizzato da privati o ditte su aree pubbliche in genere o presso aree di proprietà di altri soggetti (tendenzialmente campi o stradine private)
  • deposito incontrollato di rifiuti: è quello realizzato da una ditta o un ente nel luogo abituale di esercizio della propria attività o presso una relativa pertinenza.

Come deve essere trattato?

Tutti i rifiuti devono essere rimossi dai trasgressori/proprietari-detentori dei terreni (qualora noti) e destinati a smaltimento o, laddove possibile, a recupero.
Qualora i trasgressori siano ignoti ed i rifiuti siano abbandonati su suolo pubblico, la Città potrà provvedere direttamente alla loro rimozione.

Qual è la procedura per la rimozione delle discariche abusive?

Gli uffici del settore Ciclo dei Rifiuti assumono un ruolo importante nei confronti di tutti coloro che, singolarmente o in concorso con altri, a titolo privato o in qualità di titolari di enti o imprese, direttamente o a titolo di responsabilità solidale, trasgredendo agli obblighi imposti dalle leggi e/o dai regolamenti in materia, si rendano autori di abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti sul suolo, nel suolo o nelle acque superficiali e sotterrane dei fiumi.
Nei confronti di costoro viene avviato un procedimento amministrativo che, di norma, si struttura nelle seguenti fasi:

  1. Indagini: possono essere svolte da svariati Organi accertatori: Polizia Municipale, ARPA, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE), Polizia di Stato/Stradale, Guardia di Finanza, Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia (GEV), Corpo Forestale dello Stato etc. Con specifico riferimento alle GEV, il cui operato in sede di vigilanza ambientale viene svolto alla luce del coordinamento con i nostri uffici, si rileva anche l’importante attività si supporto informativo che viene erogata a favore di tutti i cittadini che adottano comportamenti anomali o vietati dalle leggi e dai regolamenti.
  2. Avvio del Procedimento: alla luce delle indagini effettuate e della specifica richiesta di procedere a cura di un Organo accertatore, rappresenta il 1° atto formale della Città e costituisce l’avviso per il/i presunto/i trasgressore/i di provvedere allo sgombero dei rifiuti ed al ripristino dello stato originario dei luoghi.
  3. Ordinanza: qualora il/i trasgressore/i non provveda/no a presentare controdeduzioni a discolpa o ad adempiere all’avviso, la Città adotta un’Ordinanza con cui intima di provvedere entro una tempistica determinata, in ragione della pericolosità dell’abbandono/deposito.
  4. Ordinanza Esecutiva: qualora il/i trasgressore/i non adempia/no nemmeno all’Ordinanza, oltre alla sanzione penale conseguente all’inadempimento della stessa, la Città potrà provvedere ad eseguire la rimozione a proprie spese, con recupero delle medesime nei loro confronti.
  5. Recupero del credito: fase cosiddetta di “rivalsa”.

Perché si fa?

Per salvaguardare l’ambiente, cercando di prevenire eventuali danni dovuti all’emissione in atmosfera o ad infiltrazioni nel terreno di sostanze potenzialmente dannose per la salute, ed anche per tutelare il decoro urbano.
Qualora, a seguito dell’abbandono/deposito incontrollati di rifiuti, si accerti anche un danno ambientale, viene attivata la procedura di bonifica, di competenza del Settore Ambiente e Territorio della Città.

Come si svolge?

Il servizio di rimozione può svolgersi a discrezione del/i trasgressore/i, purché nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei limiti temporali indicati, a patto che al termine dell’operazione la rimozione venga verificata dall’Organo accertatore originario e che venga fornita alla Città la richiesta documentazione di legge (Formulario di Identificazione del Rifiuti – FIR), idonea a dimostrare il corretto smaltimento/recupero di tutti i rifiuti rimossi.
Qualora egli/essi non provveda/no, il servizio potrà essere svolto dalla Città.
Si informa che, nel caso in cui il soggetto inadempiente sia una ditta o un privato che non ottempera all’Ordinanza, la legge prevede l’immediato inoltro di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.

Quali sono i costi?

Ogni intervento è soggetto a costi variabili, a seconda della quantità e qualità dei rifiuti rimossi e della difficoltà delle operazioni di sgombero.
Nel corso degli ultimi 3 anni, a fronte di tutti i procedimenti avviati, più del 95 % delle rimozioni è stato eseguito a spese dei trasgressori, anche grazie all’ausilio dell’attività preventiva/repressiva svolta dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

Per maggiori informazioni

Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Torino.
www.amiat.it
telefona al Numero Verde Amiat 800-017277


Torna indietro | Condizioni d'uso, privacy e cookie | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina