Consiglio regionale del Piemonte
Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
Disposizioni normative per l'attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(B.U. 3 maggio 2000, n. 18)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Titolo I. Disposizioni generali
Capo I. Disposizioni generali
1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento
regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia
statutaria delle Regioni), nonché in attuazione dell'articolo 4
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali,
per la riforma della pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) la presente legge individua, ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali), come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto
1999, n. 265, le funzioni di competenza della Regione, degli Enti
locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) sviluppo economico ed attività produttive;
b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
c) formazione professionale;
d) polizia amministrativa.
2. Le ulteriori materie disciplinate dal d.lgs. 112/1998 sono
oggetto di successivo provvedimento legislativo da adottarsi
entro il 29 febbraio 2000, nel rispetto dei principi generali di
cui al presente titolo.
1. Il conferimento delle funzioni agli Enti locali ed alle
Autonomie funzionali avviene nel rispetto dei principi e secondo
le modalità individuate nella legge regionale 20 novembre 1998,
n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della
Regione e degli Enti locali). L'effettivo esercizio da parte
degli Enti locali delle funzioni conferite con la presente legge,
è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo
parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai
sensi dell'articolo 16 della l.r. 34/1998, a seguito dell'individuazione
delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni
medesime.
2. La Regione garantisce l'assistenza tecnico-amministrativa a
favore dei Comuni destinatari di funzioni e compiti, anche
attraverso le Province ai sensi della l. 142/1990.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute
in capo alla Regione, ovvero conferite con la presente legge agli
Enti locali ed alle Autonomie funzionali la Regione, la Provincia,
il Comune e la Comunità montana riconoscono e valorizzano il
ruolo dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali.
1. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle
generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di
controllo di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3
della l.r. 34/1998, spettano alla Regione le funzioni concernenti:
a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e
nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la
cooperazione con gli Enti locali;
b) la concertazione, con lo Stato, delle strategie, degli
indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza,
previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello
regionale;
c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità
nazionali e sovraregionali;
d) la programmazione e la disciplina di rilievo regionale, non
riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998, ivi compresa l'adozione
dei piani di settore, dei programmi finanziari, l'emanazione di
regolamenti, normative tecniche e linee guida;
e) l'indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei
compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa
l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure
per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio
omogeneo sul territorio;
f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per
quanto di competenza, i rapporti della Regione con l'Unione
europea (UE), lo Stato e le altre Regioni;
g) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza
strategica di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle
procedure di programmazione;
h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello
regionale previsti dalla presente legge e dalle normative
attuative delle medesime.
2. La Regione garantisce l'esercizio delle proprie funzioni
attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998.
3. La Regione attua le politiche di rilevanza strategica che
richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali,
delle Autonomie funzionali, nonché di soggetti privati mediante
gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla
legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all'articolo
2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica).
1. Nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni
non ricondotte espressamente alla competenza della Regione sono
conferite tassativamente agli Enti locali ai sensi della l. 142/1990
e dell'articolo 4 della l.r. 34/1998.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti
recanti conferimenti di funzioni agli Enti locali non
espressamente menzionati nella presente legge e coerenti con la
stessa.
1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da
parte dei Comuni con minore dimensione demografica sono
individuati in base ai seguenti criteri:
a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia,
allo stesso Circondario, laddove istituito ai sensi dell'articolo
16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;
b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;
c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.
2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello
ottimale per tutti i Comuni che la costituiscano anche in deroga
alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni
parzialmente montani.
3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati
risultanti dall'ultimo censimento della popolazione.
1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui all'articolo
5, comma 1, su proposta delle Province competenti espressa di
concerto con gli Enti locali interessati. Tale proposta è
formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni
territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari
condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non
consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono
comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni,
conformi ai principi di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di
valutazione:
a) l'adeguatezza della dotazione di risorse professionali e
finanziarie disponibili nei Comuni in oggetto;
b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i
Comuni.
3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si esprime
ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative
del presente articolo.
Art. 7.
(Individuazione ambiti ottimali)
1. I Comuni individuano soggetti, forme e procedure
finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali, nel termine
di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r. 34/1998 e comunque non
oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legislazione di
settore.
2. Le Province coordinano l'attività di individuazione di cui al
comma 1, fornendo ai Comuni interessati l'assistenza tecnico-amministrativa
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera l) della l. 142/1990
nonchè il supporto per la verifica della rispondenza delle forme
associative già esistenti rispetto a quanto stabilito dalla
presente legge.
3. La Giunta regionale indirizza l'attività prevista ai commi 1
e 2 ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo
3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
4. La Regione per le finalità di cui all'articolo 11 della l.
142/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 3
agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8
giugno 1990, n. 142) predispone, concordandolo nelle apposite
sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti
per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.
Art. 8.
(Incentivi per l'esercizio associato)
1. Le forme associative e di cooperazione tra Enti locali di
cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da
costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente
legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono
destinatarie di incentivi regionali.
2. E' istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d. lgs.
112/1998 e della l. 142/1990, un fondo di incentivazione alla
gestione associata di funzioni.
3. Fino all'approvazione della disciplina regionale attuativa
dell'articolo 26 bis della l. 142/1990 e dell'articolo 6, comma 7,
della l. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione
del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale
sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali e la
Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi
stabiliti dalla legislazione vigente.
Art. 9.
(Raccordo e cooperazione con gli Enti locali)
1. Attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998,
la Regione favorisce l'unitario sviluppo del sistema delle
Autonomie locali, nonché la cooperazione tra gli Enti locali e
tra questi e la Regione.
2. La Regione definisce e promuove il raccordo di sistemi
informativi previsti dall'articolo 9 della l.r. 34/1998.
Art. 10.
(Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale)
1. La Regione e gli Enti locali operano secondo i principi di
concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a
fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente,
informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo
svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 34/1998 è attribuito alla
Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema
informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.
3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica
amministrazione locale (RUPAR) funzionale all'interconnessione
degli Enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica
amministrazione centrale (RUPA).
4. La Regione consente a tutti gli Enti locali ed agli altri Enti
pubblici interessati, in regime di reciprocità, l'utilizzo delle
proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni
disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di
sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.
Art. 11.
(Osservatorio sulla riforma amministrativa)
1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale,
nell'ambito della segreteria interistituzionale, di cui all'articolo
6, comma 3 della l.r. 34/1998, l'Osservatorio sulla riforma
amministrativa.
2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato
di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale,
approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente
Regione-Autonomie locali.
Titolo II. Sviluppo economico e attività produttive
Capo I. Ambito di applicazione
1. Il presente titolo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, industria, cooperazione, miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.
Capo II. Artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati
Art. 13.
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni
amministrative:
a) definizione dei criteri per la concessione di incentivi,
contributi o benefici, definizione delle modalità e dei
requisiti per l'accesso ai benefici, individuazione delle
procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e
correlativa applicazione delle sanzioni;
b) attività connesse all'Osservatorio regionale dell'artigianato,
così come individuate dagli articoli 36 e seguenti della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la
qualificazione dell'artigianato);
c) coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle
attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato nonché
l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per
l'artigianato;
d) programmazione e indirizzi generali per la realizzazione e
gestione di aree attrezzate artigianali;
e) funzioni e competenze previste dall'articolo 41, comma 2 del d.lgs.
112/1998, in materia di fiere e mercati.
2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque
denominati alle imprese secondo le disposizioni della l.r. 21/1997
e successive modificazioni ed integrazioni;
b) concessione di agevolazioni alle imprese localizzate nelle
aree depresse e nelle aree montane previa concertazione con le
Province e le Comunità montane interessate secondo le
disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) formazione degli imprenditori artigiani ed individuazione dei
caratteri dell'artigianato artistico tradizionale.
3. Alla Regione è altresì riservata la realizzazione e gestione
di programmi regionali attuativi di regolamenti dell'UE o di
iniziative comunitarie, in cooperazione con gli Enti locali
interessati.
Art. 14.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Sono conferite agli Enti locali le seguenti funzioni
amministrative:
a) la tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle
Camere di Commercio che la svolgono attraverso le Commissioni
provinciali dell'artigianato;
b) la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti
lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui all'articolo
105, comma 2, lettera f) del d.lgs. 112/1998, sono trasferite ai
Comuni i quali trasmettono alla Regione i dati relativi per le
funzioni di monitoraggio previste dall'articolo 3, comma 5 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate
artigianali spetta ai Comuni, anche associati, ed alle Comunità
montane;
d) la definizione dei criteri per la concessione di borse di
studio ai sensi dell'articolo 31, comma 6 della l.r. 21/1997 è
delegata alle Province che ne danno comunicazione alla Regione
entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Le Province e la città metropolitana, sentiti i Comuni e le
Comunità montane, concorrono alla definizione della
programmazione regionale in materia di aree attrezzate
artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani.
3. Le Province e le Comunità montane partecipano, secondo gli
indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, all'individuazione
delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico ed all'individuazione
e delimitazione dei territori interessati ai sensi dell'articolo
26, comma 3 della l.r. 21/1997.
Art. 15.
(Modifiche a leggi regionali)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 21/1997, è
inserito il seguente:
"2 bis. All'Osservatorio regionale partecipano gli Enti
locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali.".
2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. n.
21/1997, sono aggiunte le seguenti:
"f bis) un rappresentante designato dalle Province;
f ter) un rappresentante designato dalle Comunità montane.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 23
aprile 1999, n. 8, (Norme di indirizzo programmatico per la
razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per
autotrazione) è inserito il seguente:
"3 bis. All'Osservatorio partecipano gli Enti locali secondo
le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali.".
Art. 16.
(Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura)
1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai
sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
2. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le
Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di
attività inerenti:
a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche,
raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema
economico produttivo piemontese;
b) l'internazionalizzazione delle imprese piemontesi, la
promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei
prodotti piemontesi;
c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli
incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;
d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano
specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione
di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.
3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di
Commercio, trasmette annualmente al Ministero dell'Industria una
relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi
dell'articolo 37, comma 2 del d.lgs. 112/1998.
Art. 17.
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni
amministrative:
a) l'individuazione dei distretti industriali ed il coordinamento
dei comitati di distretto, la disciplina generale degli
interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della legge
regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei
sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e
successive modifiche ed integrazioni;
b) i criteri per l'individuazione dei sistemi produttivi locali;
c) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi,
agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi
genere all'industria, di seguito denominati benefici, ivi
compresi quelli per le piccole e medie imprese, salvo quelli
conservati allo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998. Rientrano in
tale funzione anche la determinazione delle tipologie d'intervento
e d'investimento cui destinare le risorse disponibili, la
definizione delle modalità e dei requisiti per l'accesso a tali
benefici, l'individuazione delle procedure di concessione e delle
forme di erogazione di tali benefici, nel rispetto, ove si tratti
di esercizio di funzioni delegate, degli indirizzi e dei vincoli
cui la Regione deve attenersi nell'esercizio della delega;
d) la proposta all'amministrazione statale competente di criteri
differenziati per l'attuazione, nell'ambito del territorio
regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992,
n. 415 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno)
convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
e) la cooperazione con i Ministeri competenti nell'attività di
valutazione e controllo sull'efficacia di leggi e provvedimenti
in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;
f) le determinazioni in ordine alle modalità di attuazione degli
strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle
relazioni tra la Regione e gli Enti locali anche in riferimento
alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili
degli strumenti di programmazione negoziata;
g) la determinazione dei criteri per l'individuazione, la
realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree
ecologicamente attrezzate.
2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che
richiedono un unitario esercizio a livello regionale:
a) la concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque
denominati all'industria, di cui al comma 1, lettera c); compresa
la gestione del Fondo unico regionale di cui all'articolo 19,
comma 6 del d.lgs. 112/1998 e le procedure di ammissione ai
benefici, di erogazione, vigilanza, controllo e monitoraggio
nonché la revoca di tali benefici e la correlativa applicazione
delle sanzioni;
b) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione delle agevolazioni alle attività industriali nelle
aree della regione individuate dallo Stato quali aree
economicamente depresse, non riconducibili alle funzioni di cui
alla lettera a);
c) l'istituzione dei comitati di distretto industriale e gli
interventi per l'innovazione ed il sostegno a progetti innovativi
da realizzarsi nell'ambito dei distretti industriali, ai sensi
della l.r. 24/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la realizzazione e la gestione di programmi regionali
attuativi di regolamenti dell'UE o di iniziative comunitarie in
cooperazione con gli Enti locali interessati.
3. Per la concessione di agevolazioni, benefici e contributi di
cui alla lettera a) del comma 2, la Regione, di norma, si avvale
degli Enti strumentali ovvero procede all'appalto del servizio,
secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 18.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge
regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998,
alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana,
ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del
coordinamento e dell'attuazione di strumenti di programmazione
negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati
dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di
concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia
previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel
progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale
di cui all'articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998.
2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per
attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate
spetta ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane.
Le Province e la Città metropolitana, sentiti i Comuni e le
Comunità montane, concorrono alla definizione della
programmazione regionale in materia, mediante programmi
provinciali o metropolitani.
3. La Città metropolitana, le Comunità montane e le Province
per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono
attività di promozione finalizzata alla predisposizione di
progetti di sviluppo di sistemi produttivi locali.
Art. 19.
(Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le
categorie produttive)
1. Nell'esercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione
opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze
economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del
sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando,
anche nei casi non espressamente indicati agli articoli 16 e 23,
forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.
2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione
previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di
programmazione da adottarsi dalla Regione nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d)
e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività
produttive costituito nell'ambito della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve
rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla
richiesta all'organo regionale competente all'adozione dell'atto.
3. La Conferenza può, in ogni caso, formulare proposte ai
competenti organi regionali relativamente alle attività e
funzioni di cui agli articoli 17 e 23.
4. La Regione procede all'individuazione dei distretti
industriali sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali.
Art. 20.
(Istituzione del Fondo unico regionale)
1. Per la concessione di benefici alle imprese, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è istituito il Fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998. Al Fondo affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla Regione.
Art. 21.
(Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle
funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese)
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo
19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, che disciplina l'amministrazione
del Fondo unico regionale e le modalità di esercizio delle
funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di
benefici alle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente che si esprime entro 30 giorni, approva un programma
di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al
riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
19, comma 8 del d.lgs. 112/1998; il programma individua, nel
rispetto dei vincoli e degli indirizzi cui è soggetto l'esercizio
della delega, le tipologie degli interventi e degli investimenti
da incentivare, nell'anno di riferimento, con le risorse
disponibili nell'ambito del Fondo unico regionale di cui all'articolo
20 nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione
di tali benefici.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, la gestione, l'erogazione
delle risorse del Fondo unico regionale nell'ambito del
procedimento di concessione dei benefici alle imprese previsti
nel programma di cui al comma 2, la Regione si avvale dei
soggetti convenzionati con le Amministrazioni statali,
subentrando a queste ultime nelle convenzioni e nelle concessioni
in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni
delegate e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle
convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Relativamente a
procedimenti di concessione di benefici per i quali, alla data di
effettivo esercizio delle funzioni delegate, non vi siano
convenzioni in essere con soggetti terzi gestori, la Regione può
avvalersi degli Enti strumentali ovvero procedere all'appalto del
servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3, per
la parte non finanziata dai trasferimenti di risorse disposti ai
sensi dell'articolo 50, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono posti a
carico della quota del Fondo unico regionale destinata, nel
programma di cui al comma 2, all'incentivazione della specifica
tipologia di intervento o di investimento oggetto della
convenzione.
Art. 22.
(Istituzione dell'Osservatorio regionale settori produttivi
industriali)
1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di
analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale
piemontese. A tal fine è istituito l'Osservatorio regionale
Settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui
partecipano le Province, secondo le modalità stabilite dalla
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r.
34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con
compiti di analisi e studio sull'andamento congiunturale, e sulle
prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto
economico regionale, nazionale ed internazionale.
2. L'attività dell'Osservatorio è finalizzata in particolare a:
a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione
regionale;
b) conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale
piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e
della sua prevedibile evoluzione;
c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi
attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;
d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che
possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello
di gradimento degli interventi attivati;
e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli Sportelli
Unici comunali, così come previsto dall'articolo 23, comma 2 del
d.lgs. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;
f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e
connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti
locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali,
dell'amministrazione regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Osservatorio cura la
raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai
principali indicatori sull'industria piemontese; promuove e
realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua
l'informazione ed il confronto mediante adeguate forme di
diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. L'Osservatorio
può ricorrere, mediante convenzione, all'apporto di enti,
istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali,
organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università,
società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di
consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale
o comunque finanziati dalla Regione.
4. L'Osservatorio si avvale dell'apporto di una commissione
tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dal
responsabile della competente Direzione regionale con proprio
provvedimento che ne determina altresì le modalità di
funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i
componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.
5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive
e propositive a supporto dell'Osservatorio.
6. Per lo svolgimento della propria attività l'Osservatorio
opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti
dalla Regione.
7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di
norma biennale, dell'Osservatorio, predisposto dalla competente
Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare
competente.
Capo IV. Disposizioni comuni e sportello unico
Art. 23.
(Disposizioni comuni)
1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai
capi II e III, le funzioni relative a:
a) interventi di sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con l'Istituto
nazionale per il Commercio Estero (ICE), gli enti locali, sistema
camerale, associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese ed
altre Regioni. In tali funzioni sono ricomprese l'organizzazione
e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori dei
confini nazionali, la promozione ed il sostegno alla costituzione
di consorzi tra piccole e medie imprese, la promozione ed il
sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di
iniziative di investimento e cooperazione commerciale ed
industriale da parte di imprese piemontesi;
b) iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli
enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio
piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione
nel capitale di rischio di imprese piemontesi;
c) attivazione, coordinamento e miglioramento dell'offerta di
servizi ed assistenza alle imprese, ivi inclusa l'informazione,
anche in collaborazione con le Province, la Città metropolitana,
le Comunità montane, i Comuni singoli od associati, le Camere di
Commercio e le Associazioni imprenditoriali;
d) promozione e sostegno all'innovazione ed alla ricerca
applicata, specie a favore delle piccole e medie imprese;
e) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito nei
limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria,
la disciplina dei correlativi rapporti con gli istituti di
credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al
credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti
regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie
e di assegnazioni di fondi, anticipazioni e quote di concorso
destinati all'agevolazione dell'accesso al credito;
g) interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi
calamitosi.
2. Nelle materie di cui al presente articolo restano altresì
riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'attuazione
di interventi finalizzati allo sviluppo di nuove imprenditorie ed
alla costituzione di nuove imprese.
Art. 24.
(Procedimento autorizzativo per l'insediamento di attività
produttive e Sportello unico)
1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni dalle
disposizioni di cui al capo IV del d.lgs. 112/1998, la Regione
favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e
le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio
delle funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 112/1998, su
tutto il territorio regionale nonché di realizzare, in
attuazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, del d.lgs.
112/1998, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici
comunali e le strutture attivate dalla Regione ai sensi dell'articolo
23, comma 2 del d.lgs. 112/1998 per la raccolta e diffusione
delle informazioni alle imprese.
2. La Regione riconosce lo Sportello unico quale strumento di
promozione del sistema produttivo locale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove:
a) la realizzazione di attività formative a favore degli
operatori degli enti locali addetti alla gestione del
procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo
Sportello unico;
b) l'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli
unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività
degli stessi, anche per mezzo dei propri enti strumentali;
c) d'intesa con le Province e gli Enti locali, sede di Sportello
unico, iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività
produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti
produttivi;
d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività
degli Sportelli unici.
4. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei
dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività
di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi
protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li
detengono.
5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i
criteri per l'individuazione degli impianti a struttura semplice,
ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per
la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59).
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della
Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'articolo
19 del d. lgs. 112/1998.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione provvede al riordino della legislazione
regionale in materia di cooperazione trasferendo agli Enti locali
la generalità delle funzioni, ad eccezione di quelle che
richiedono la gestione unitaria a livello regionale.
Art. 26.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori
di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della
cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di
innovazione;
d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad
incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle
cooperative;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle
cooperative.
2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo,
programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:
a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in
coofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;
b) l'Osservatorio della cooperazione;
c) gli interventi per l'adeguamento degli standards qualitativi
di prodotto e di processo per processi aziendali di
certificazione qualitativa;
d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti
erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il
concorso regionale;
e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale,
nonchè per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività
delle imprese cooperative;
f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di
impresa in forma cooperativa.
Capo VI. Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere
1 Il presente capo individua, con riferimento alla materia
"miniere e risorse geotermiche" ed alla polizia
mineraria le funzioni riservate alla Regione.
2. Con riferimento alla materia cave e torbiere viene istituita
la conferenza dei servizi per quanto concerne le procedure
autorizzative.
Art. 28.
(Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)
1. Sono di competenza della Regione:
a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione
di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche,
nonché allo stoccaggio di idrocarburi su terraferma, di cui all'articolo
2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle
miniere nel Regno) e successive modifiche, nonché gli interventi
disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree
interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;
b) le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di
polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a).
Art. 29.
(Funzioni delle Province e della Regione in materia di polizia
mineraria)
1. Sono di competenza delle Province, per quanto concerne il
caso previsto dall'articolo 31, comma 1, e della Regione per il
caso previsto dall'articolo 31, comma 3, le funzioni di polizia
mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e
termali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave)
e successive modificazioni, al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione
infortuni sul lavoro), al decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), al decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme
generali per l'igiene del lavoro), al decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212), alla
legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto) ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
(Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per
trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a
cielo aperto o sotterranee).
2. La Provincia e la Regione possono avvalersi delle Aziende
sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo
svolgimento dei compiti di cui al d.lgs. 277/1991 ed alla l. 257/1992.
Art. 30.
(Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978,
n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere")
1. L'articolo 2 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:
"Art. 2.
1. La Regione predispone le linee di programmazione per la
coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono
vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di
settore dell'attività estrattiva redatti secondo le metodologie
indicate congruenti con le linee di programmazione.".
2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della l.r. 69/1978 sono
abrogati.
3. L'articolo 6 della l.r. 69/1978 è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 69/1978 le parole:
"l'Amministrazione regionale concorre" sono sostituite
dalle seguenti: "le Province concorrono".
Art. 31.
(Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere)
1. Le Amministrazioni comunali si avvalgono per l'istruttoria
delle Province facendone richiesta entro 15 giorni dal
ricevimento dell'istanza.
2. Le Amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze
valutate le conclusioni della Conferenza di Servizi di cui all'articolo
32.
3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze
riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale e
alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e
transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio
di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per
la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
4. Per i casi di cui al comma 3, le Amministrazioni comunali e
regionale si avvalgono delle conclusioni della Conferenza di
Servizi prevista dall'articolo 33.
5. Le Province predispongono i Piani di Settore dell'Attività
estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di
cui all'articolo 30, comma 1.
6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo
possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione
sovraprovinciali.
Art. 32.
(Conferenza di Servizi presso le Province)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 31 presso le
Amministrazioni provinciali è istituita la Conferenza dei
Servizi ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
2. La Conferenza di Servizi è così formata:
a) dal funzionario della Provincia responsabile del procedimento;
b) da un rappresentante della Regione;
c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;
d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;
e) da tre esperti nominati dalla Provincia: uno in geologia e
giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni
idraulico forestali; per ciascun esperto è contestualmente
nominato un sostituto.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in
relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è
integrata da:
a) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni
Ambientali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
40 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352) ;
b) un funzionario della struttura regionale della Direzione
Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo
Forestale dello Stato ai sensi della legge regionale 9 agosto
1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in
terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).
4. Alla Conferenza di Servizi, prevista dall'articolo 13 della l.r.
40/1998, partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.
5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica
per il periodo della legislatura.
Art. 33.
(Conferenza di Servizi presso la Regione)
1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo
31, presso l'Amministrazione Regionale è istituita la Conferenza
dei Servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della l. 241/1990,
e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
2. La Conferenza dei Servizi è così formata:
a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;
b) da un rappresentante della Provincia interessata;
c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;
d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;
e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e
giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni
idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente
nominato un sostituto.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in
relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è
integrata da:
a) il Presidente dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta
interessata o suo delegato;
b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni
Ambientali ai sensi del d. lgs. 40/1999 ;
c) un funzionario della struttura regionale della Direzione
Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo
Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.
4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi
un funzionario della struttura regionale competente in materia.
5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica
per il periodo della legislatura.
Titolo III. Ambiente, infrastrutture e protezione civile
Capo I. Ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi agli enti locali in tema di "protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti","energia"
"risorse idriche e difesa del suolo", "opere
pubbliche" e "protezione civile".
2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai
sensi dell'articolo 3.
Capo II. Disposizioni generali
Art. 35.
(Funzioni della Regione)
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la
Regione garantisce ai sensi dell'articolo 3:
a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema
ambientale regionale, attraverso l'adozione coordinata dei piani
e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità,
sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli
standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i
criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente
naturale e delle biodiversità, nonché l'indicazione delle
priorità dell'azione regionale;
b) il coordinamento, sentiti gli Enti locali, dello sviluppo del
sistema informativo regionale ambientale (SIRA) nel quale
confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore,
le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e
dei catasti di comparto; in coerenza con gli standards nazionali
ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;
c) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di
controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale,
ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio
delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della
semplificazione amministrativa;
d) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della
formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché
di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili,
di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria
naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli
eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
alla Regione competono le seguenti funzioni amministrative che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale,
comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti
territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti
disposizioni di legge;
b) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera
e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la
popolazione;
c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo
territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e
previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle
risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative.
3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in
campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di
competenza regionale e l'individuazione dei progetti dimostrativi.
Art. 36.
(Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono alla definizione della
programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed
energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a
livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 15 della l. 142/1990, e all'articolo 57 del d.lgs.
112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di
tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione
coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.
2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al
rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione
di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di
altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e
terziarie, nonché al relativo controllo integrato.
3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono
altresì all'organizzazione di un sistema informativo coordinato.
Art. 37.
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio.
Art. 38.
(Compiti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)
1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)
la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati,
esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto
tecnico-scientifico, l'assistenza tecnica, il monitoraggio sulle
risorse ambientali e sui fattori di pressione dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA).
2. L'ARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero
attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei,
enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell'articolo 11
della l.r. 60/1995.
Capo III. Valutazione di impatto ambientale
Art. 39.
(Funzioni della Regione e degli Enti locali)
1. Le funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
Capo IV. Attività a rischio di incidente rilevante
Art. 40.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
l'individuazione e la definizione delle aree a rischio di
incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose), le modalità, ai sensi dell'articolo
18 del d.lgs. 334/1999 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.
334/1999, per il coordinamento dei soggetti che procedono alla
istruttoria tecnica e per l'esercizio della vigilanza e del
controllo.
2. A tal fine e per gli effetti dell'articolo 72, comma 3 del d.lgs.
112/1998 la Giunta regionale, entro 60 giorni, e, in ogni caso,
prima dell'adozione del provvedimento per l'effettivo esercizio
delle funzioni da parte degli Enti locali di cui all'articolo 2,
comma 1, definisce le funzioni dell'ARPA e il raccordo tra i
soggetti tecnici in attuazione dell'articolo 18 del d.lgs. 334/1999,
stabilendo:
a) le modalità attuative per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1;
b) il raccordo, ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni,
dell'ARPA con il Comitato tecnico interregionale per la
prevenzione incendi di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione
del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi),
con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e altri organismi
previsti dalla normativa vigente, ai fini di garantire la
sicurezza del territorio e della popolazione;
c) l'integrazione, l'accelerazione e la semplificazione delle
procedure in base alla normativa vigente.
3. Spetta altresì alla Regione il coordinamento di un sistema
informativo integrato tra le diverse componenti ambientali,
sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile,
nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la
pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza
di industrie a rischio di incidente rilevante.
Art. 41.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché l'esercizio della vigilanza.
Art. 42.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le
seguenti funzioni amministrative:
a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni
sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da
seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 1,
comma 11 della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei
decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175,
relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali);
b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla
lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle
industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 72;
c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione
della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate
dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.
Capo V. Inquinamento atmosferico
Art. 43.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale:
a) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa con le
altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o
la qualità dell'aria sono soggette a limiti o a valori più
restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di
risanamento atmosferico;
b) l'individuazione delle zone in cui possono verificarsi
fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei
criteri per la gestione di detti episodi;
c) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo delle
emissioni e di rilevamento della qualità dell'aria, ivi comprese
le indicazioni organizzative per la tenuta e l'aggiornamento
degli inventari delle fonti di emissione di cui agli articoli 4
comma 1, lettera f) e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
d) l'espressione del parere di cui all'articolo 17 del d.p.r. 203/1988
sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dell'articolo
29, comma 2, lettera g) del d.lgs. 112/1998, da rendersi nell'ambito
del parere regionale rilasciato nel corso della relativa
procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 44.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le
seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione
operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni
nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di
episodi acuti di inquinamento atmosferico;
c) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle
emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di
autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di
revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni,
fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile
abitazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). E'
assorbita in tali funzioni l'autorizzazione di cui all'articolo
17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli
impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla
competenza statale ai sensi dell'articolo 29 del d. lgs. 112/1998;
è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri
dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità previsti dall'articolo
17 del d.p.r. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli
impianti di produzione di energia elettrica riservati alla
competenza statale dall'articolo 29 del d.lgs. 112/1998;
d) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di
emissione in atmosfera;
e) rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti
termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.
Art. 45.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le
seguenti funzioni amministrative:
a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di
inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera a);
b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti
termici degli edifici di civile abitazione;
c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni
sulla qualità dell'aria.
Capo VI. Inquinamento acustico ed elettromagnetico
Art. 46.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale:
a) l'adozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di
risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per
l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione
del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico;
b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di
risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie e degli
Enti gestori delle infrastrutture di trasporto;
c) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza
territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico
predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto,
di concerto con le province e i comuni interessati;
d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture
a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni
generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
e) l'acquisizione dei programmi di localizzazione,
razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di
teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore
vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel
quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di
settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;
f) l'individuazione di standards minimi di qualità ai fini della
predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento
elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.
Art. 47.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le
seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e vigilanza, mediante l'attività dell'ARPA:
1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più
comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni
sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle
infrastrutture stradali e aeroportuali;
2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali
generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) approvazione, nell'ambito della propria competenza
territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico
predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto,
di concerto con i comuni interessati;
c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte
delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di
zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di
risanamento acustico;
d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese
produttive e terziarie nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo
36, comma 2;
e) monitoraggio e campagne di misura dell'inquinamento acustico
ed elettromagnetico tramite l'ARPA.
Art. 48.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuiti ai Comuni i
compiti previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge
quadro sull'inquinamento acustico), in tema di inquinamento
acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale,
ivi compresa l'approvazione, nell'ambito della propria competenza
territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico,
predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto,
fatte salve le competenze attribuite alle Province dall'articolo
47, comma 1, lettera d).
2. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le funzioni connesse al
rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni,
in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli
impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dell'ARPA.
Capo VII. Gestione dei rifiuti
Art. 49.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale:
a) le funzioni riservate alla Regione dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e
integrazioni, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti
le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
b) le funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59
(Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei
rifiuti) non espressamente conferite alle Province;
c) le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE
e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), e il d.lgs.
22/1997, nonché tra le diverse normative che interagiscono in
materia di rifiuti.
Art. 50.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le
seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei
rifiuti;
b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di
impatto ambientale di competenza statale previsti dall'articolo
27 della l.r. 59/1995;
c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti
dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997, non ricomprese tra
quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995;
d) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del d.lgs.
95/1992 relativa all'eliminazione degli olii usati;
e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei
Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate,
delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nell'attuazione
degli obblighi di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995;
f) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti
contaminati;
g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui all'articolo
17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;
h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul
proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.
Art. 51.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le
seguenti funzioni amministrative:
a) l'attuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei
rifiuti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a);
b) i compiti loro attribuiti dalla l.r. 59/1995 nonché dal d.lgs.
22/1997 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle
funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 29 della l.r.
59/1995 e conferite alle Province con la presente legge; sono
fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi
dell'articolo 29 della l.r. 59/1995;
c) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai
siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree
produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.
Art. 52.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale:
a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte
tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas,
ferme restando le competenze riservate allo Stato;
b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono
fissati gli obiettivi di qualità in termini di produzione,
trasporto, distribuzione e consumo di energia anche in relazione
a tutti gli altri obiettivi ambientali;
c) elaborazione dei programmi di informazione in materia
energetica e di formazione degli operatori;
d) emanazione di linee guida per la diffusione e l'attuazione
delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli
impianti e per la certificazione energetica negli edifici;
e) promozione delle fonti rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia
e del risparmio energetico;
f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui all'articolo
12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia) e per quelli ritenuti strategici;
g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di
distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di
trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando
quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera c).
Art. 53.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le
seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio
energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico
regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in
materia energetica e ambientale;
b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e
all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
non riservati alla competenza dello Stato;
c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e
lavorazioni di oli minerali previsti dall'articolo 16 della legge
9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento
recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione
di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali);
d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il
controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici
delle attività produttive e terziarie;
e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione
energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e
ai Comuni.
Art. 54.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le
seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nell'ambito
del piano regolatore, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della l.
10/1991;
b) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione
energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo
66, comma 2, lettera a).
2. I Comuni singoli o associati, ai fini di conseguire l'uso
razionale dell'energia, il risparmio energetico e la promozione
delle fonti rinnovabili, possono promuovere l'istituzione di
agenzie locali per le energie, opportunamente collegate alle
altre agenzie per l'energia e raccordate con l'ARPA, secondo
quanto previsto con apposita disciplina regionale.
Art. 55.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale:
a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione
e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti
locali;
b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio
ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee
finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque
e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi
volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di
qualità;
c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale
delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato
alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di
monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio
delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati
provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni
agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei
servizi idrici;
d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture
irrigue;
e) attività dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui alla
legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio
idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio
1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e
coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse
idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture
dei servizi idrici;
f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle
acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali
interessati, dei relativi proventi;
g) adozione, sentite le Province territorialmente interessate,
dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui all'articolo
29, comma 3 e all'articolo 89, commi 2 e 3 del d. lgs. 112/1998
sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle
ipotesi disciplinate dall'articolo 89, comma 2 del d. lgs. 112/1998,
la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di
concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici
della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa,
previo accordo con la medesima;
h) individuazione, su proposta dell'autorità d'ambito e dei
comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia
delle risorse destinate all'uso idropotabile, l'adozione delle
deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo
piano d'intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti
dalle norme vigenti.
Art. 56.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le
seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo
ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
integrata con la rete regionale e finalizzata agli
approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un
corretto esercizio delle funzioni amministrative e di
pianificazione di competenza provinciale;
b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi
non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle
utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e);
c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio
delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse
provinciale ai sensi della legge regionale 17 novembre 1993, n.
48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in
materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modifiche ed integrazioni);
e) rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di
acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle
provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed
agroalimentari;
f) rilevamento e controllo sull'applicazione del codice di buona
pratica agricola e dei programmi d'azione obbligatori nelle zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola;
g) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi
della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle
acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime
acque;
h) gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle
acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle
grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di
attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle
acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela
del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per
il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 55, comma 1, lettere f) e g);
i) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni
attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle
sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa
in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;
j) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui
alla lettera i) e loro destinazione ad interventi di prevenzione
e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettera h) i
provvedimenti di concessione di grandi derivazioni sono
rilasciati previo parere vincolante della Regione sulla
compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e
con le linee di pianificazione e programmazione regionale; nelle
ipotesi di grandi derivazioni che interessino il territorio di più
Province il relativo provvedimento di concessione è rilasciato
dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le
opere di presa d'intesa con le Province interessate.
3. Ai sensi dell'articolo 36, sono altresì trasferite alle
Province le funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e
controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni,
degli scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi
nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella
stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle
acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate
nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi
comprese quelle degli impianti di scambio termico.
Art. 57.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le
seguenti funzioni amministrative:
a) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio
delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse
comunale ai sensi della l.r. 48/1993;
b) autorizzazione alla trivellazione di pozzi a uso domestico ai
sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso
del suolo), anche sulla base delle disposizioni normative del
piano territoriale di coordinamento provinciale e controllo delle
relative utilizzazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge
regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle
acque sotterranee);
c) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni
attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni
amministrative conseguenti a violazioni della normativa in
materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;
d) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui
alla lettera c) e loro destinazione ad interventi di prevenzione
e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
Art. 58.
(Funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del servizio
idrico integrato)
1. Sono attribuite agli Enti locali titolari del servizio
idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dell'autorità
d'ambito, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le
seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle
acque destinate al consumo umano;
b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi
idrici.
2. Sono altresì trasferite agli Enti locali titolari del
servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma
associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la
valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto,
fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi
nell'ambito territoriale di competenza; fino alla costituzione
dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle
attuali strutture regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984.
3. Sono attribuite ai gestori del servizio idrico integrato, che
le esercitano in conformità ai principi e alle disposizioni
emanati dalle autorità d'ambito e in relazione alle attività di
erogazione del servizio loro affidato, le seguenti funzioni
amministrative:
a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e
dei valori-limite di emissione relativi agli scarichi che
recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e
depurazione delle acque reflue urbane;
b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui
alla lettera a) ed esercizio dei relativi controlli, ivi compreso
il monitoraggio delle acque di fognatura di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in
materia di concessione di acque pubbliche);
c) irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli
scarichi di cui alla lettera a), previste dalla normativa
nazionale o regionale di settore, introito dei relativi proventi
e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento
dei corpi idrici;
d) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano e
sugli scarichi nei corpi ricettori.
Capo X. Difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico
Art. 59.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale:
a) l'individuazione e la classificazione dei corsi d'acqua
superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi
elenchi;
b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle
estrazioni di materiali dai corsi d'acqua e all'uso delle
pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale,
l'introito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi,
sentiti gli enti locali interessati;
c) l'individuazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi
naturali di interesse regionale, determinanti per la formazione
delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le
infrastrutture e la pubblica incolumità, ai fini dell'attribuzione
delle competenze di cui al d.lgs. 112/1998;
d) le funzioni relative ai corpi idrici di cui alla lettera c),
tra cui in particolare:
1) la progettazione, la realizzazione la gestione e la
manutenzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi
compresa la manutenzione degli alvei;
2) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al
regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela
di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di
bonifica), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti
all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di
influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
3) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di
materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche delle aree
fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.
37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi,
dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
e) le funzioni relative alle dighe di interesse regionale, non
comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1 del d.lgs.
112/1998.
f) l'approvazione del progetto di gestione delle dighe in merito
alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento così come
indicato dall'articolo 40 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole).
2. La Giunta regionale promuove opportune intese con le altre
Regioni interessate per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
89 del d. lgs. 112/1998 che richiedono la gestione unitaria alla
scala del bacino del fiume Po e relative all'asta principale ed
eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento.
Art. 60.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36 le Province concorrono alla
pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del
reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli
strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, in conformità
ai piani di bacino.
2. Ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, i Piani
territoriali e provinciali assumono il valore e gli effetti dei
Piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo
e vengono definiti con intese tra la Regione, la Provincia e le
Amministrazioni, anche statali, competenti.
3. Dopo il riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'articolo
92 del d.lgs. 112/1998 la Regione, sentita la Conferenza
Permanente Regione-Autonomie locali, definisce la
gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale
anche sulla base dei piani di cui al comma 2, affidando alle
Province compiti di progettazione, realizzazione, gestione,
manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi
natura riguardanti corsi d'acqua superficiali o laghi naturali di
interesse regionale di cui all'art. 59 comma 1, lettera c) nonchè
compiti di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.
Art. 61.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, i Comuni concorrono alla
pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del
reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli
strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani
di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Sono altresì trasferite ai Comuni, non appartenenti a Comunità
montane, le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d'acqua
superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse
regionale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c):
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere
idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli
alvei: l'esercizio di tali funzioni può essere demandato ai
Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r. d.
523/1904 e al r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e
divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al
di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in
grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di
materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree
fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.
37 (Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
d) la vigilanza, al fine di mantenere le condizioni di efficienza
sul reticolo idrografico, anche in concorso con l'autorità
idraulica competente sui corsi d'acqua superficiali di interesse
regionale.
3. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali
interessino il territorio di più Comuni, le funzioni
amministrative di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni in
forma associata.
Art. 62.
(Funzioni delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 29 della l.
142/1990, concorrono alla pianificazione e alla programmazione in
materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo,
in conformità ai piani di bacino.
2. Sono attribuite alle Comunità montane le seguenti funzioni
amministrative relative ai corsi d'acqua superficiali e ai laghi
naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all'articolo
59, comma 1, lettera c):
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere
idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli
alvei l'esercizio di tali funzioni può essere demandato ai
Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r.d. 523/1904
e al r.d. 2669/1937 ivi comprese l'imposizione di limitazioni e
divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al
di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in
grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di
materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree
fluviali e lacuali, anche ai sensi della l. 37/1994;
d) la vigilanza al fine di mantenere le condizioni di efficienza
sul reticolo idrografico, anche in concorso con l'autorità
idraulica competente sui corsi d'acqua superficiali di interesse
regionale.
Capo XI. Prevenzione e previsione dei rischi naturali
Art. 63.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni amministrative:
a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli
interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico,
meteorologico, nivologico e sismico;
b) verifica e valutazione degli studi geologico-tecnici a
supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica di cui alla legge regionale urbanistica, con
particolare riferimento alle aree esposte a pericolosità ed a
rischio idrogeologico; individuazione di aree dissestabili e
definizione di vincoli; predisposizione di misure cautelari di
utilizzo del territorio nelle aree colpite da calamità naturali
o connotate da alta vulnerabilità;
c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio
idrogeologico tramite la gestione della rete di rilevamento
nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e
sismica nonché dell'Ufficio periferico del dipartimento dei
Servizi tecnici nazionali trasferito alla Regione e la
partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;
d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi
calamitosi attraverso l'attività di consulenza a favore degli
Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione
lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e
monitoraggio geotecnico sul territorio;
e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento
dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità
sismica del territorio;
f) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio
1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12
marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge
2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre
1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e
dichiarati sismici.
2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti
funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale:
a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del
vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989
relative a:
1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;
2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci,
nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali
impianti di innevamento artificiale;
3) interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega
di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all'articolo
66, comma 1, lettera i), numero 2);
b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia
geologica e geotematica.
Art. 64.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle Province le
seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico
ai sensi della l.r. 45/1989 non riservate alla Regione e non
trasferite ai Comuni dalla presente legge;
b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla
Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.
Art. 65.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, sono trasferite ai Comuni le
seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico
ai sensi della l. r. 45/1989 relative a interventi ed attività
che comportino modifiche o trasformazione d'uso del suolo su aree
non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non
superiori a 2500 metri cubi;
b) attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla
Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.
Capo XII. Lavori e opere pubbliche
Art. 66.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione dell'osservatorio regionale dei
lavori e opere pubbliche, la formazione e l'aggiornamento degli
elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche nonché la verifica
dell'attuazione degli interventi programmati e della spesa;
b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche
di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di
legge o regolamentari, nonché svolgimento delle funzioni non più
esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla
Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali
in conseguenza del riordino previsto dal d.lgs. 112/1998;
c) svolgimento delle funzioni di "unità specializzate"
anche a supporto dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici di cui all'articolo 4, comma 5 della l. 109/1994 e
successive modificazioni;
d) progettazione, appalto e direzione di lavori e opere pubbliche
realizzate dalla Regione nonché per conto degli enti locali che
ne facciano richiesta nei casi e con le modalità che verranno
definite con successivi provvedimenti normativi;
e) organizzazione e gestione dello sportello per le pubbliche
amministrazioni in materia di lavori ed opere pubbliche;
f) accertamento dei danni alle opere pubbliche in conseguenza di
eventi calamitosi, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo
67, comma 1, lettera c);
g) verifica delle priorità e programmazione degli interventi
volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici
danneggiati da eventi calamitosi ed alla rimozione dei pericoli,
nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita;
h) verifica di congruità e finanziamento degli interventi a
favore dei privati per danni conseguenti a calamità naturali e
ad eventi bellici;
i) la valutazione tecnico - amministrativa su:
1) progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale;
2) progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare
interesse regionale in base ai criteri definiti da deliberazione
della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge. In via transitoria sono
considerati di particolare interesse regionale i lavori e le
opere pubbliche di cui all'articolo 18 della l.r. 18/1984, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 58, comma 2;
l) formazione e aggiornamento del catasto della rete elettrica
regionale;
m) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori,
espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione
temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di
competenza regionale.
2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti
funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale:
a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla
gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in
rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni
relative alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei
lavori, l'espropriazione per pubblica utilità nonché l'occupazione
temporanea d'urgenza;
b) le funzioni conferite dall'articolo 94, comma 2, del d.lgs.
112/1998 in materia di edilizia di culto.
3. La Regione assicura, altresì, ai sensi dell'articolo 2, comma
2 e dell'articolo 35, la consulenza ed assistenza nella
realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché nei confronti
degli enti che ne facciano richiesta, in materia di procedure d'appalto
di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 14
della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante
provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività
amministrativa).
4. La Regione esercita le funzioni delegate dallo Stato in
relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione
straordinaria delle opere relative alle materie di cui all'articolo
1, comma 3 della l. 59/1997, escluse le grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge
statale, le opere in materia di difesa, dogane, ordine e
sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria, la manutenzione
straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione
statale, espressamente mantenute dallo Stato ai sensi del d.lgs.
112/1998.
5. Con apposita Conferenza dei servizi sono acquisite tutte le
intese, pareri, nulla osta comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche necessari per la realizzazione delle
opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 67.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle Province le
seguenti funzioni amministrative:
a) la progettazione, l'approvazione, la realizzazione e la
gestione delle opere pubbliche di loro competenza;
b) le funzioni relative alla dichiarazione d'urgenza ed
indifferibilità dei lavori, l'espropriazione per pubblica utilità
nonché l'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione
dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione
provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di
pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti
privati e non localizzati nell'ambito territoriale delle comunità
montane e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2,
lettera a);
c) l'accertamento dei danni alle opere pubbliche di loro
competenza in conseguenza di eventi calamitosi.
Art. 68.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, sono trasferite ai Comuni le
seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere
pubbliche di competenza comunale;
b) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio
di linee per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa
tensione;
c) ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce
di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai
sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso e a struttura metallica);
d) censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamità
naturali;
e) funzioni amministrative concernenti la dichiarazione di
urgenza ed indifferibilità dei lavori, l'espropriazione per
pubblica utilità nonché l'occupazione temporanea d'urgenza per
la realizzazione dei lavori di competenza comunale o la cui
autorizzazione compete al comune.
Art. 69.
(Funzioni delle Comunità montane)
1. Sono trasferite alle Comunità montane le seguenti funzioni
amministrative:
a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere
pubbliche di loro competenza;
b) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché
funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica
utilità e all'occupazione temporanea d'urgenza per la
realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità
realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e
localizzati nell'ambito territoriale delle comunità montane
stesse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2,
lettera a).
Art. 70.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale:
a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione
civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo
costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento
dell'azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e
di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed
antropici;
b) adozione, sentite le Province, del programma di previsione e
di prevenzione dei rischi, predisposto in sintonia con gli
strumenti della programmazione e pianificazione socio-economica e
territoriale, comprendente in particolare l'identificazione dei
rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilità
ambientale e l'individuazione degli interventi mitigatori;
c) approvazione dei programmi provinciali di previsione e di
prevenzione;
d) coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso
di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), d'intesa con l'Agenzia nazionale di
protezione civile e avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco;
e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai
primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile;
f) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto
stabilito all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs
112/1998;
g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione
e di solidarietà in materia di protezione civile;
h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse
da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di
protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;
i) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e,
in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le
Province, relativa formazione e sviluppo;
j) promozione delle attività informativo-formative rivolte alla
comunità regionale e in modo particolare alla scuola, tramite
accordi programmatici con le istituzioni scolastiche;
k) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli
organi nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile
utilizzati in attività di protezione civile.
Art. 71.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le
seguenti funzioni amministrative:
a) l'adozione del programma provinciale di previsione e
prevenzione dei rischi;
b) l'attuazione, in ambito provinciale, dei programmi di
previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani
provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;
c) l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
d) l'attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi
tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di
natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;
f) gli interventi per l'organizzazione e l'impiego del
volontariato e l'attuazione di periodiche esercitazioni e, in
accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.
Art. 72.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le
seguenti funzioni amministrative:
a) l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione
e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai
programmi e piani regionali e provinciali;
b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per
fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) l'adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del
piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di
protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione
previste dalla l. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità
montane, nonché cura della loro attuazione;
d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;
e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali
di protezione civile dei servizi urgenti;
f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello
comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi
comunali e intercomunali.
2. In caso di inerzia dei Comuni, i piani di cui al comma 1,
lettera c), vengono adottati dalle Province.
Capo XIV. Protezione della natura
Art. 73.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione adotta la Carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Art. 74.
(Funzioni delle Province)
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 36, sono
trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.
142/1990, le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione,
valorizzazione e risanamento dell'ambiente naturale;
b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e
relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e
valorizzazione, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n.
32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto
ambientale).
Titolo IV. Formazione professionale
Capo I. Formazione professionale
1. La Regione disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 140 e seguenti del d. lgs. 112/1998, con la finalità di garantire il più alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.
Art. 76.
(Funzioni della Regione)
1. Restano ferme le competenze della Regione così come
disciplinate dalla l.r. 63/1995 salvo quanto disposto dall'articolo
77.
2. Gli atti di programmazione dell'offerta formativa previsti
dalla l.r. 63/1995 e dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n.
41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia
di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni,
stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e
formazione professionale.
3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le
Province ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 63/1995, sulla base
delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le
esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali.
Art. 77.
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste
dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:
a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive
annuali di cui all'articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione
di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di
rilevante interesse della Regione che impongono la gestione
unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime
direttive. L'attribuzione ha luogo con gradualità a partire dal
1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere,
previa valutazione di modalità e tempi concordati con le
Province, all'attribuzione di alcune competenze gestionali;
b) l'istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo
24 della l.r. 63/1995. A modifica di quanto previsto all'articolo
24, comma 2 della l.r. 63/1995 il Presidente delle commissioni è
designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere
integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore
regionale competente su specifica richiesta alla Provincia
interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere
innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;
c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle
Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con
le Province;
d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo
144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli
istituti professionali.
2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli
atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi
regionali n. 63/1995 e 41/1998.
3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di
coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione,
lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995.
La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le
attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione
previo parere delle Province.
4. Salvo quanto previsto dalla l.r. 34/1998 in ordine all'assegnazione
e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite,
il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito
ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995 può essere
trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni
interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell'attribuzione
delle competenze in materia di formazione e orientamento
professionale.
Titolo V. Polizia amministrativa regionale e locale
Capo I. Disposizioni in materia di polizia regionale e regime autorizzatorio
Art. 78.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del d.
lgs. 112/1998, la Regione Piemonte è titolare delle funzioni di
polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria
competenza.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa e
locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività
operativa ed alla formazione ed aggiornamento professionale dei
corpi e dei servizi di polizia locale.
Art. 79.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono
attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in
tutte le materie ad essi conferite.
2. La Regione promuove l'esercizio in forma associata da parte
dei Comuni delle funzioni e dei compiti di polizia locale.
Art. 80.
(Competizioni su strade regionali)
1. E' attribuito alle Province il rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada). L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Titolo VI. Disposizioni finanziarie e finali
Capo I. Disposizioni finanziarie e finali
Art. 81.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II (Sviluppo
economico ed attività produttive) sono istituiti nel bilancio di
previsione per l'anno 2000 i seguenti capitoli di spesa:
a) "Spese per la gestione degli incentivi alle imprese"
il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di
lire 100 milioni;
b) "Osservatorio Settori produttivi industriali" il cui
stanziamento, è, in termini di competenza e di cassa, "per
memoria";
c) "Finanziamento attività di assistenza alle imprese e di
sostegno all'attivazione degli sportelli unici per le attività
produttive" il cui stanziamento, in termini di competenza e
di cassa, è di lire 70 milioni;
2. La copertura finanziaria dei rispettivi capitoli è assicurata
dallo stanziamento iscritto al capitolo 15910 della spesa del
bilancio 2000.
3. Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di
predisposizione dei relativi bilanci.
4. Con legge regionale è possibile integrare le autorizzazioni
di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla
presente legge.
1. L'efficacia dei disposti di cui alla presente legge, ai
fini del nuovo riparto delle competenze, decorre dalla data
indicata nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.
2. A seguito della riorganizzazione territoriale conseguente al
programma regionale di cui all'articolo 11 della l. 142/1990,
come da ultimo modificato dall'articolo 6 della l. 265/1999, e
all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 7, la presente legge è soggetta a
verifica e, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie
locali, a revisione entro due anni dalla sua entrata in vigore,
ai fini di assicurarne la piena conformità ai principi di
sussidiarietà e adeguatezza, anche rispetto ai disposti della l.r.
34/1998.
1. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali adottate a recepimento ed attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta regionale può disciplinare transitoriamente i procedimenti e le modalità di concessione ed erogazione di benefici alle imprese in conformità ai principi desumibili dal d.lgs. 123/1998 e dal d.lgs. 112/1998.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.