Consiglio Regionale del Piemonte
Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
(B.U. 12 aprile 2000, 2° suppl. al n. 15)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
All. A.
Bollino blu
1. Le disposizioni della
presente legge sono finalizzate al controllo della qualità
dell'aria, per il miglioramento della qualità della vita, per la
salvaguardia dell'ambiente e delle forma di vita in esso
contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.
2. La finalità è perseguita attraverso l'esercizio coordinato
ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti
sul territorio regionale.
3. In tale ambito, la legge disciplina gli obiettivi e le
procedure per l'approvazione del piano per il risanamento e la
tutela della qualità dell'aria, per la realizzazione del sistema
regionale di rilevamento della qualità dell'aria, per la tenuta
dell'inventario delle emissioni e per l'esercizio coordinato
delle funzioni da parte degli enti preposti.
Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1. Nell'ambito delle proprie
competenze la Regione:
a) impartisce le direttive generali agli enti locali per
l'espletamento delle funzioni loro affidate;
b) elabora ed approva, previa consultazione con gli enti locali,
secondo quanto previsto all'articolo 6, il piano regionale di
risanamento e tutela della qualità dell'aria, quale parte del
piano regionale per l'ambiente, che dovrà essere approvato dalla
Regione per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela
dell'aria, dell'acqua e del suolo;
c) definisce, previa consultazione con le province, secondo
quanto previsto all'articolo 8, il sistema regionale di
rilevamento della qualità dell'aria ed elabora i criteri per lo
sviluppo, la gestione e la garanzia della qualità del sistema di
controllo delle emissioni;
d) emana direttive per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento atmosferico;
e) individua, previa consultazione con le province e i comuni
interessati, le zone in cui possono verificarsi episodi acuti di
inquinamento atmosferico ed elabora i criteri e le procedure per
la gestione ed il superamento di detti episodi acuti di cui
all'articolo 10;
f) elabora i criteri per la tenuta e l'aggiornamento
dell'inventario emissioni di cui all'articolo 9;
g) approva il disciplinare per il bollino blu previsto nello
stralcio di piano approvato ai sensi dell'articolo 12.
2. Per l'attuazione della presente legge e per gli adempimenti
derivanti dallo sviluppo della normativa comunitaria e nazionale
la Giunta regionale istituisce apposite borse di studio per gli
approfondimenti e le ricerche in materia.
Art. 3.
(Funzioni delle province)
1. Nell'ambito delle proprie
competenze le province:
a) garantiscono il controllo della qualità dell'aria;
b) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla
riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati
dal piano;
c) quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di
rischio, elaborano con i comuni interessati i piani d'intervento
operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti
d'inquinamento di cui all'articolo 10;
d) garantiscono il controllo delle emissioni e a tal fine emanano
i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e
revoca delle autorizzazioni degli impianti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
(Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della
legge 16 aprile 1987, n. 183);
e) provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario
delle emissioni di cui all'articolo 9;
f) provvedono al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli
impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di
formazione;
g) autorizzano le officine per il rilascio del bollino blu di cui
allo stralcio approvato ai sensi dell'articolo 12;
h) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in
caso di inerzia nell'attuazione degli interventi per la gestione
operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
i) formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione
di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di
miglioramento o tutela della qualità dell'aria.
1. Nell'ambito delle proprie
competenze i comuni:
a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi
acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani
provinciali di cui all'articolo 3;
b) provvedono al controllo delle emissioni in atmosfera degli
impianti termici degli edifici di civile abitazione;
c) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21
aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per
l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato
della qualità dell'aria di cui all'articolo 7, comma 2, e
secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 6;
d) garantiscono alla popolazione la messa a disposizione delle
informazioni sulla qualità dell'aria;
e) formulano proposte alla Giunta provinciale per
l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari
interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.
1. Nell'ambito dei controlli esercitati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) a supporto delle competenze degli enti preposti, essa provvede a segnalare tempestivamente agli enti stessi, ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del d.p.r. 203/1988 nonché della presente legge e degli atti susseguenti.
Capo III. Gestione della qualità dell'aria
Art. 6.
(Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria)
1. Il Piano regionale per il
risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo
strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo
in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del più
generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato
al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla
salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.
2. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della
qualità dell'aria è approvato in attuazione della normativa
comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o
parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di
riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono
essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari
inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da
omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di
densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche,
meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di
inquinamento raggiunti ed in relazione al valore
paesaggistico-ambientale.
3. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono
essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono
essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene
predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con le province e
approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle
priorità di intervento approvati dal Consiglio, emana gli
specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi
fissati.
5. Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di
adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui
sono rivolte.
Art. 7.
(Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani
stralcio e del piano nel suo complesso)
1. In attuazione a quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è
approvato sulla base di una valutazione dello stato della
qualità dell'aria, ai fini di individuare le zone interessate
alle diverse linee di azione.
2. La valutazione dello stato della qualità dell'aria viene
realizzata attraverso l'utilizzo di misurazioni prodotte dal
sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria,
campagne di misurazione effettuate sul territorio, elaborazione
dell'inventario delle emissioni, studi sulla caratterizzazione
meteorologica, stime e modelli matematici.
3. Ai fini dell'elaborazione del piano e in armonia con le
indicazioni comunitarie e nazionali, si terrà conto dei seguenti
elementi:
a) sotto il profilo territoriale:
1) gli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e le onurbazioni;
2) area metropolitana torinese, intendendosi per tale l'area
individuata nella proposta di Piano regionale dei trasporti;
3) aree protette, come definite dalla legge regionale 22 marzo
1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette);
4) aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa
comunitaria e nazionale.
b) sotto il profilo degli inquinanti:
1) riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle
emissioni di gas clima alteranti e di quelle che producono
effetti sull'ozono;
2) raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di
qualità dell'aria individuati dalle normative.
c) sotto il profilo delle sorgenti:
1) impianti produttivi, attività agricole e terziarie;
2) insediamenti civili;
3) traffico;
4) sorgenti naturali.
4. Ai fini della protezione, della conservazione e del
risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 saranno tra di
loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei
diversi piani stralcio, dell'individuazione delle zone
interessate, anche sulla base dell'inventario delle emissioni e
del sistema di rilevamento della qualità dell'aria.
Art. 8.
(Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria)
1. Il sistema regionale di
rilevamento della qualità dell'aria è finalizzato alla
direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della
qualità dell'aria installati sul territorio regionale da
soggetti pubblici o privati.
2. A tal fine la Regione, nel coordinare il sistema di
rilevamento, dispone con deliberazione della Giunta regionale, le
implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della
normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del
territorio piemontese, garantendo il raccordo e il reciproco
interscambio con il Sistema informativo nazionale ambientale
(SINA) e con gli enti competenti in materia.
3. La Giunta regionale provvede altresì a definire il livello
minimo di informazione sulla qualità dell'aria che deve essere
reso disponibile alle diverse amministrazioni interessate e al
pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal
sistema di rilevamento della qualità dell'aria da parte di
soggetti pubblici o privati, determinandone le eventuali tariffe
d'utenza e garantendo qualità e validazione dei dati in coerenza
con gli standard nazionali ed europei.
4. Il sistema è realizzato e si sviluppa nell'ambito del Sistema
informativo regionale ambientale (SIRA), tenendo conto della
normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale
e comunitario.
5. L'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 60/1995, gestisce
il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, in
maniera coordinata, al fine di fornire l'informazione necessaria
per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e per lo
svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai
diversi enti.
6. Presso i dipartimenti provinciali dell'ARPA, anche ai fini di
garantire da parte delle province lo svolgimento delle funzioni
di cui all'articolo 3, devono essere attivati i centri operativi
provinciali (COP) ai quali afferiscono le stazioni di misura
collocate sul territorio provinciale.
7. I COP garantiscono, sulla base di idonee metodologie, la
raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni
di monitoraggio della rete fissa e dalle campagne di misura; la
raccolta, l'analisi, la validazione e l'elaborazione dei
parametri non rilevati automaticamente sulla base di idonee
metodologie; la trasmissione al centro di elaborazione finale dei
parametri misurati ai fini dell'alimentazione della banca dati
misure; la trasmissione delle informazioni relative alla
valutazione della qualità dell'aria alla provincia competente
per territorio con modalità e tempi idonei a garantire la
possibilità di intervento nel caso in cui si manifestino episodi
acuti di inquinamento oppure situazioni di allerta e di allarme.
Art. 9.
(Inventario delle emissioni)
1. L'inventario delle emissioni
è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è
raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell'aria e
al SIRA.
2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'inventario
regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua
elaborazione ed implementazione di concerto con le province
chiamate, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 203/1988, alla
tenuta dell'inventario provinciale.
3. La Giunta regionale, nelle more dell'emanazione da parte dello
Stato dei criteri previsti dall'articolo 3, comma 4, lettera e)
del d.p.r. 203/1988, utilizza i criteri discendenti dalle
indicazioni della Comunità europea, attraverso l'Agenzia europea
per l'ambiente, nonché quelli già emanati per la pianificazione
territoriale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero
dell'ambiente 20 maggio 1991.
4. L'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 60/1995,
garantisce il supporto alla Regione e alle province per
l'aggiornamento e l'implementazione dell'inventario, utilizzando
le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e
provinciale e assicura ai comuni l'elaborazione e la conoscenza
dei dati necessari all'applicazione dell'articolo 3 del d.m.
163/1999.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i
criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario
provinciale delle emissioni entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 10.
(Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi
acuti di inquinamento atmosferico)
1. In attuazione di quanto
previsto all'articolo 2, con provvedimento della Giunta
regionale, previa consultazione con le province ed i comuni
interessati, sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per l'elaborazione
dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria) e dell'articolo 9 del decreto ministeriale 20 maggio
1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità
dell'aria) nonché della ulteriore normativa nazionale in
materia, le zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di
inquinamento atmosferico.
2. La Giunta regionale, previa consultazione con le province,
aggiorna obiettivi e criteri per la gestione degli episodi acuti,
in relazione all'evoluzione della normativa in materia.
3. Le province con i comuni interessati elaborano i piani
d'intervento operativo prevedendo tutti gli interventi
strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono
necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per
il superamento degli episodi acuti d'inquinamento.
4. Le province, acquisiti i dati trasmessi dai centri operativi
provinciali, nei casi in cui si manifestino episodi acuti di
inquinamento atmosferico emanano i provvedimenti di loro
competenza ed informano i sindaci dei comuni interessati
affinché siano adottate le misure di emergenza previste nei
piani stessi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento.
Capo IV. Disposizioni finanziarie e finali
Art. 11.
(Disposizione finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge si provvede mediante
l'iscrizione nello stato di previsione della spesa dei seguenti
capitoli:
a) nella parte corrente, capitolo denominato "Spese per
l'acquisto di beni e servizi per la redazione e l'aggiornamento
del piano regionale di tutela dell'ambiente e per l'aggiornamento
del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità
dell'aria", con dotazione di lire 700 milioni per l'anno
2000, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari
ammontare dello stanziamento del capitolo 15910, e con dotazione
per gli esercizi successivi da determinarsi con legge di
approvazione dei relativi bilanci di previsione;
b) nella parte corrente, capitolo denominato "Istituzione di
borse di studio per l'approfondimento di problematiche connesse
all'aggiornamento e all'attuazione del Piano", con dotazione
di lire 70 milioni per l'anno 2000, alla cui copertura si
provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del
capitolo 15910, e con dotazione per gli esercizi successivi da
determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di
previsione;
c) nell'esercizio finanziario 2000, lo stanziamento del capitolo
iscritto ai sensi dell'articolo 17, lettera d), della l.r.
60/1995, e relativo ai trasferimenti in conto capitale all'ARPA,
è incrementato attraverso la riduzione di pari ammontare del
capitolo 27170, della somma di lire 1 miliardo 800 milioni per
l'acquisto della strumentazione necessaria al completamento del
sistema di rilevamento della qualità dell'aria, mentre nei
successivi esercizi finanziari sarà determinato tenendo conto
anche degli investimenti relativi alle emergenti esigenze di
manutenzione straordinaria del sistema medesimo.
Art. 12.
(Disposizione finale)
1. Contestualmente alla presente legge è approvato l'allegato A: "Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", contenente
a) valutazione preliminare della qualità dell'aria;
b) criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell'aria;
c) stralci di piano relativi:1) ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti (bollino blu);
2) agli indirizzi per la gestione degli episodi acuti d'inquinamento atmosferico.
Prima attuazione del Piano
regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria