Legge regionale 7 ottobre
2002, n. 23.
Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano
regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo
1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79.
(B.U. 10 ottobre 2002, n. 41)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla disciplina di una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in armonia con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, e in attuazione delle attribuzioni riconosciute dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente, della qualita' della vita e del corretto uso del territorio".
1. La Regione in attuazione
dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nell'esercizio della propria
competenza legislativa, concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi
nazionali di politica energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni
non riservate allo Stato dalla legge nazionale emanata ai sensi del medesimo
articolo 117 sui principi fondamentali.
2. In coerenza con la l.r. 44/2000, la Regione:
a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche
in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
b) formula gli indirizzi per l'espletamento delle funzioni affidate agli enti
locali;
c) coordina, anche sotto i profili relativi alla formazione ed all'informazione,
l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge
9 gennaio 1991, n. 10), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 551;
d) elabora, approva e aggiorna il piano regionale energetico-ambientale e il
relativo programma di azioni di cui agli articoli 5 e 6, secondo la procedura
di cui all'articolo 6;
e) promuove strumenti di programmazione negoziata, anche ai sensi dell'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica);
f) promuove, anche attraverso apposite linee guida, l'informazione e la formazione
in campo energetico e ambientale, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'uso
razionale dell'energia, il risparmio energetico e il ricorso a tecnologie compatibili;
g) eroga contributi per i progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;
h) emana norme per la certificazione energetica degli edifici;
i) emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione,
di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le caratteristiche costruttive
degli edifici;
l) provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione
di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete, non riservate alla
competenza dello Stato;
m) individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche
di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso ai sensi dell'articolo
8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione
e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche);
n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione
energetica in ambito interprovinciale, nonche' di trasporto energetico non riservate
alle competenze dello Stato;
o) coordina, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000,
lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), nel quale confluiscono
e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati
dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto.
3. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n),
o) sono riservate alla competenza della Giunta; le funzioni di cui alla lettera
d) sono normate secondo la procedura di cui all'articolo 6.
1. Le province:
a) provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di
loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando
le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;
b) provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 e dall'articolo
53 della l.r. 44/2000, al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione
ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla
competenza dello Stato, nonche' al rilascio dei provvedimenti in materia di
deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;
c) provvedono, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 44/2000, al rilascio dell'abilitazione
alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi
corsi di formazione;
d) redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione
delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del d.lgs.
112/1998 e della l.r. 44/2000;
e) esercitano le funzioni di controllo sul rendimento energetico degli impianti
termici, secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera c), del
d.lgs. 112/1998 e dall'articolo 53, comma 1, lettera d), della l.r. 44/2000,
con facolta' di prevedere l'autocertificazione anche per gli impianti civili
di potenza superiore a 35 chilowatt; il controllo sul rendimento energetico
degli impianti termici e' coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche
degli impianti termici delle attivita' produttive e terziarie ed e' svolto avvalendosi
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'articolo
38 della l.r. 44/2000;
f) esercitano, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera e), della l.r. 44/2000,
le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve
le competenze attribuite alla Regione e ai comuni;
g) provvedono, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 44/2000 e dell'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, ad uniformare
ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure
dirette alla rilevazione dei dati energetici utilizzati per la redazione dei
loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato ai sensi dell'articolo
2, comma 2, lettera o) in campo energetico ambientale e in un'ottica di integrazione
e scambio delle informazioni;
h) definiscono apposite linee guida per l'applicazione della l.r. 31/2000, e
provvedono a diffondere i principi in essa sanciti in materia di prevenzione
e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.
1. I comuni:
a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore ai 50 mila abitanti,
nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942,
n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili
di energia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della l. 10/1991;
gli stessi comuni approvano il piano regolatore dell'illuminazione finalizzato
a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico e a migliorare l'efficienza energetica
e luminosa degli impianti, secondo il disposto dell'articolo 6 della l.r. 31/2000;
i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila e i 50 mila abitanti hanno facolta'
di approvare i piani predetti nell'ambito dei piani regolatori generali;
b) autorizzano la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree
a piu' elevata sensibilita' individuate dalla Regione ai sensi della l.r. 31/2000;
c) esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica
a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2,
lettera l);
d) adottano, nell'ambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di
attuazione per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili,
coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera h).
1. Il piano regionale energetico-ambientale
e' lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli
indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori
di qualita' in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di
energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare
mediante:
a) l'individuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico
regionale;
b) l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle
emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi
di carattere energetico in coerenza con i parametri fissati dagli accordi internazionali
ed europei;
c) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate,
ivi comprese quelle relative alle produzioni agricole;
d) la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nei settori
produttivo, abitativo, terziario e agricolo;
e) la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nel settore
dei trasporti attraverso un piu' basso impatto ambientale;
f) il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e di trasporto
dell'energia.
2. Il Piano regionale energetico-ambientale si articola in:
a) una valutazione preliminare dello scenario energetico contenente, oltre ad
un inquadramento degli orientamenti internazionali e nazionali in materia di
politica energetica, il bilancio energetico regionale, quale analisi della domanda
e dell'offerta di energia in Piemonte, suddivisa per fonti energetiche e settori
di utilizzo;
b) una definizione degli indirizzi generali e specifici della programmazione
energetica regionale in correlazione con gli altri strumenti di programmazione
di settore;
c) una individuazione delle esigenze di ricerca finalizzate all'efficienza energetica,
alla produzione ecosostenibile e alla minimizzazione degli impatti ambientali;
d) una previsione degli strumenti per facilitare il conseguimento degli obiettivi
posti dai predetti indirizzi di programmazione;
e) una previsione di priorita' nelle principali azioni di intervento.
1. Il piano regionale energetico-ambientale
e' predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha validita'
triennale.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale
energetico-ambientale, individua, previa informazione alle competenti Commissioni
consiliari, uno specifico programma di azioni sulla base degli obiettivi e degli
indirizzi del piano e ai fini della loro attuazione.
3. Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale e al programma
di azioni sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e
previa informazione alle competenti Commissioni consiliari.
1. Ai fini della predisposizione,
dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale,
la Regione, con deliberazione della Giunta regionale istituisce, anche ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 112/1998, un tavolo di concertazione con
gli enti locali, denominato Forum regionale per l'energia, al quale partecipano
anche i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia, nazionali
e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni
ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca.
2. Il Forum di cui al comma 1 e' convocato dalla Giunta regionale durante la
fase di predisposizione del Piano, ed almeno annualmente, nonche' ogni qualvolta
se ne ravvisi la necessita', anche a richiesta dei soggetti che ne fanno parte.
3. Per il funzionamento del Forum e' prevista una segreteria tecnica con compiti
organizzativi.
4. L'istituzione e la composizione della segreteria tecnica di cui al comma
3 sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale a seguito del Forum relaziona una volta all'anno al Consiglio
regionale.
1. La Regione individua,
tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale,
gli accordi tra enti locali, nonche' tra enti pubblici e soggetti privati, con
particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione
previsti dall'articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.
2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualita'
ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla
registrazione comunitaria di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ed alla certificazione
secondo gli standard internazionali IS0 14000.
3. E' istituito, presso l'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte, - un
fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione
finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare
interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore
impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale
e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di
cui all'articolo 6, comma 2.
4. Le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del fondo rotativo di
cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.
5. La Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali,
concede, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), contributi per interventi
di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di
tecnologie innovative in campo energetico.
6. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma
5 sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
1. All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione
della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:
a) "Spese per approfondimenti tecnico-scientifici e istituzione di borse di
studio", da collocare nell'unita' previsionale di base 22081 e da destinare
ad approfondimenti finalizzati all'ottimizzazione del sistema energetico regionale
da utilizzare, in deroga all'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988,
n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita'
dell'amministrazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale
6 agosto 1991, n. 36, e all'istituzione di borse di studio dirette all'approfondimento
di problematiche connesse all'aggiornamento e all'attuazione del piano regionale
energetico-ambientale con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione
di 30 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi mediante
riduzione di pari importo dell'unita' previsionale di base (UPB) 22011 (capitolo
15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
b) "Spese per la diffusione dell'informazione in campo energetico e per attivita'
volte agli operatori", da collocare nell'UPB 22081 e con dotazione per memoria
per l'anno 2002 e con dotazione di 20 mila euro rispettivamente per gli anni
2003 e 2004 da determinarsi mediante corrispondente riduzione di pari importo
dell'UPB 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
c) "Fondo rotativo per il sostegno di interventi di uso razionale dell'energia
nell'industria e nel settore civile pubblico e privato" gestito da Finpiemonte,
da collocare nell'UPB 22082, con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con
dotazione di un milione di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa
riduzione di pari importo dell'UPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti
esercizi finanziari;
d) "Contributi per interventi dimostrativi e strategici", da collocare nell'UPB
22082, con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di 4 milioni
di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo
dell'UPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari.
1. Gli interventi di risparmio
energetico utilmente inseriti nelle graduatorie relative ai bandi pregressi
emanati ai sensi dell'articolo 9 della l. 10/1991, e non ancora finanziati alla
data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere oggetto di finanziamento
a valere, nell'esercizio finanziario 2002, sui fondi di cui all'UPB 22082 (capitolo
26770).
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto delle disposizioni
dei bandi di riferimento.
1. La concessione degli aiuti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera g) e dall'articolo 8 e' disposta dopo il parere favorevole dell'Unione Europea.
1. Sono abrogate le seguenti
leggi:
a) legge regionale 23 marzo 1984, n. 19;
b) legge regionale 17 luglio 1984, n. 31;
c) legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79.