Direttiva 1999/30/CE del Consiglio
del 22 aprile 1999
concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo,
il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 29/06/1999 PAG. 0041 - 0060
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (GU C 9 del 14.1.1998 pag.
6),
visto il parere del Comitato economico e sociale (GU C 214
del 10.7.1998, pag. 1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del
trattato (Parere espresso dal Parlamento europeo il 13 maggio
1998 (GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 103), posizione comune del
Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 360 del 23.11.1998, pag. 99)
e decisione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1999 (GU C 104
del 14.4.1999, pag. 44).),
| (1) |
considerando che, sulla base dei principi contenuti
nell'articolo 130 R del trattato, il programma politico e
d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e
di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione
in materia ambientale) (GU C 138 del 17.5.1993, pag.
5.) prevede in particolare modifiche alla
legislazione vigente sugli inquinanti atmosferici; che
tale programma raccomanda la fissazione di obiettivi a
lungo termine per la qualità dell'aria; |
| (2) |
considerando che l'articolo 129 del trattato
stabilisce che le esigenze di protezione della salute
costituiscono una componente delle altre politiche della
Comunità; che la lettera o) dell'articolo 3 del trattato
prevede che l'azione della Comunità comporti un
contributo al conseguimento di un elevato livello di
protezione della salute; |
| (3) |
considerando che, in base al paragrafo 5 dell'articolo
4 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27
settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione
della qualità dell'aria (GU L 296 del 21.11.1996,
pag. 55.) il Consiglio deve adottare la normativa di
cui al paragrafo 1 nonché le disposizioni previste nei
paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo |
| (4) |
considerando che i valori limite fissati dalla
presente direttiva sono requisiti minimi; che, a norma
dell'articolo 130 T del trattato, gli Stati membri
possono mantenere o prendere provvedimenti per una
protezione ancora maggiore; che valori limite più
rigorosi possono essere introdotti, in particolare per
tutelare la salute di gruppi particolarmente vulnerabili,
come i bambini e i degenti in ospedale; che gli Stati
membri possono prevedere che i valori limite sono
raggiunti prima della data stabilita nella presente
direttiva; |
| (5) |
considerando che è opportuno proteggere gli
ecosistemi dagli effetti negativi del biossido di zolfo;
che è opportuno proteggere la vegetazione dagli effetti
negativi degli ossidi di azoto; |
| (6) |
considerando che diversi tipi di particelle possono
avere effetti nocivi differenti sulla salute umana; che
è stato dimostrato che i rischi per la salute umana
associati all'esposizione di particelle originate dall'attività
umana sono superiori a quelli associati all'esposizione
alle particelle presenti naturalmente nell'aria; |
| (7) |
considerando che la direttiva 96/62/CE prevede l'elaborazione
di piani di azione per le zone dove le concentrazioni di
inquinanti nell'aria superano i valori limite più i
margini temporanei di tolleranza applicabili per
garantire l'osservanza dei valori limite entro la(e) data(e)
specificata(e); che questi piani di azione ed altre
strategie di riduzione dovrebbero mirare, nel caso delle
particelle, a ridurre le concentrazioni di particelle
fini, come parte della riduzione totale delle
concentrazioni di particelle; |
| (8) |
considerando che la direttiva 96/62/CE stabilisce che
i valori limite numerici e le soglie di allarme devono
basarsi sui risultati dei lavori svolti da gruppi
scientifici internazionali del settore; che la
Commissione deve tener conto dei dati più recenti della
ricerca scientifica nei settori epidemiologico ed
ambientale e dei progressi più recenti nei metodi di
misurazione per riesaminare gli elementi su cui si basano
i valori limite e le soglie di allarme; |
| (9) |
considerando che, per agevolare la revisione della
direttiva, nel 2003 la Commissione e gli Stati membri
dovrebbero valutare l'opportunità di incoraggiare la
ricerca sugli effetti delle sostanze inquinanti
contemplate dalla direttiva stessa, vale a dire il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di
azoto, le particelle e il piombo; |
| (10) |
considerando che precise tecniche di misurazione
standardizzate e criteri comuni per l'ubicazione delle
stazioni di misurazione costituiscono un elemento
importante per valutare la qualità dell'aria ambiente al
fine di ottenere informazioni comparabili a livello della
Comunità; |
| (11) |
considerando che, le modifiche necessarie a norma del
paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva 96/62/CE,
per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico
possono riguardare esclusivamente i criteri e le tecniche
di valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo,
biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo e/o
le modalità dettagliate di trasmissione delle
informazioni alla Commissione; che esse non possono
comportare la modifica diretta o indiretta dei valori
limite o delle soglie di allarme |
| (12) |
considerando che informazioni aggiornate sulle
concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto,
ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente
dovrebbero essere prontamente messe a disposizione del
pubblico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Finalità
La direttiva ha le seguenti finalità:
- stabilire valori limite e, ove opportuno, soglie di
allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo,
biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo
nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o
ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente
in generale;
- valutare le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido
di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle
e piombo in base a metodi e criteri comuni;
- ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di
biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto,
particelle e piombo nell'aria ambiente e garantire che
siano rese pubbliche;
- mantenere la qualità dell'aria dove essa è buona e
migliorarla negli altri casi relativamente al biossido di
zolfo, al biossido di azoto, agli ossidi di azoto, alle
particelle e al piombo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
| 1) |
"aria ambiente": l'aria esterna presente
nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei
luoghi di lavoro; |
| 2) |
"inquinante": qualsiasi sostanza immessa
direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria
ambiente che può avere effetti nocivi sulla salute umana
o sull'ambiente nel suo complesso; |
| 3) |
"livello": concentrazione nell'aria
ambiente o deposito di un inquinante su una superficie in
un dato periodo di tempo; |
| 4) |
"valutazione": qualsiasi metodo impiegato
per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello
di un inquinante nell'aria ambiente; |
| 5) |
"valore limite": livello fissato in base
alle conoscenze scientifiche al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana
e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere
raggiunto entro un dato termine e non dovrà essere in
seguito superato; |
| 6) |
"soglia di allarme": livello oltre il quale
vi è un rischio per la salute umana in caso di
esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli
Stati membri devono immediatamente intervenire a norma
della direttiva 96/62/CE; |
| 7) |
"margine di superamento": la percentuale
del valore limite nella cui misura tale valore può
essere superato alle condizioni stabilite dalla direttiva
96/62/CE; |
| 8) |
"zona": parte del territorio degli Stati
membri da essi delimitata; |
| 9) |
"agglomerato": zona con una concentrazione
di popolazione superiore a 250000 abitanti o, allorché
la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a
250000 abitanti, una densità di popolazione per km2 tale
da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione
e la gestione della qualità dell'aria ambiente; |
| 10) |
"biossido di azoto": la somma di monossido
e biossido di azoto aggiunta nella misura di parti per
miliardo ed espressa come biossido di azoto in
microgrammi per metro cubo; |
| 11) |
particelle "PM
10
" le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale
selettivo con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro
aerodinamico di 10 m; |
| 12) |
particelle "PM
2,5
": le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale
selettivo con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro
aerodinamico di 2,5 m; |
| 13) |
"soglia di valutazione superiore": un
livello specificato nell'allegato
V, al di sotto del quale le misurazioni possono
essere combinate con le tecniche di modellizzazione al
fine di valutare la qualità dell'aria ambiente, a norma
del paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE; |
| 14) |
"soglia di valutazione inferiore": un
livello specificato nell'allegato V, al di
sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle
tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine
di valutare la qualità dell'aria, a norma del paragrafo
4 dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE; |
| 15) |
"evento naturale": eruzioni vulcaniche,
attività sismiche, attività geotermiche, incendi
spontanei, tempeste di vento o trasporto o risospensione
atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche; |
| 16) |
"misurazione fissa": una misurazione
effettuata a norma del paragrafo 5 dell'articolo 6 della
direttiva 92/62/CE. |
Articolo 3
Biossido di zolfo
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria
ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino
i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato I, a
decorrere dalle date ivi indicate.
I margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato I si
applicano a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
- La soglia di allarme per le concentrazioni di biossido di
zolfo nell'aria è indicata nella sezione II dell'allegato I.
- Al fine di assistere la Commissione nella preparazione
della relazione di cui all'articolo 10, gli Stati membri,
fino al 31 dicembre 2003, registrano, ove possibile, i
dati sulle concentrazioni di biossido di zolfo, espresse
in media su dieci minuti, provenienti da alcune stazioni
di misurazione scelte dagli Stati membri come
rappresentative della qualità dell'aria in zone abitate
vicine alle fonti e presso le quali vengono misurate
concentrazioni orarie. Contemporaneamente alla
trasmissione dei dati sulle concentrazioni orarie, a
norma del punto 1 dell'articolo 11, della direttiva 96/62/CE,
gli Stati membri comunicano alla Commissione, ove risulti
possibile per le stazioni di misurazione scelte, il
numero di concentrazioni su dieci minuti che hanno
superato i 500 mcg/m3, il
numero di giorni nell'anno civile in cui ciò è avvenuto,
il numero di giorni in cui le concentrazioni orarie di
biossido di zolfo hanno superato simultaneamente i 350
mcg/m3 e la massima concentrazione
su dieci minuti registrata.
- Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei
quali i valori limite di biossido di zolfo indicati nella
sezione I dell'allegato
I sono superati a causa di concentrazioni di biossido
di zolfo nell'aria ambiente dovute a fonti naturali. Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di
tali zone o agglomerati, insieme alle informazioni sulle
concentrazioni e sulle fonti di biossido di zolfo. Nell'informare
la Commissione a norma del paragrafo 1 dell'articolo 11
della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri forniscono le
necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il
superamento è dovuto a fonti naturali.
All'interno di tali zone o agglomerati gli Stati membri
sono obbligati ad applicare piani di azione a norma del
paragrafo 3 dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE
soltanto dove i valori limite di cui alla sezione I dell'allegato I sono
superati a causa di emissioni di origine antropica.
Articolo 4
Biossido di azoto e ossidi di azoto
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le concentrazioni di biossido di azoto e,
ove possibile, degli ossidi di azoto nell'aria, valutate
a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite
indicati nella sezione I dell'allegato II, a
decorrere dalle date ivi indicate.
I margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato II si
applicano a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
- La soglia di allarme per le concentrazioni di biossido di
azoto nell'aria ambiente è indicata nella sezione II
dell'allegato II.
Articolo 5
Particelle
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell'aria
ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino
i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato III a
decorrere dalle date ivi indicate.
I margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato III si
applicano a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
- Gli Stati membri garantiscono che vengano installate e
gestite stazioni di misurazione per fornire dati sulle
concentrazioni delle particelle PM2,5. Il numero e l'ubicazione
delle stazioni di misurazione delle PM2,5 sono
determinati dagli Stati membri in modo rappresentativo
delle concentrazioni delle PM2,5 sul proprio territorio
nazionale. Ove possibile, i punti di campionamento devono
avere la stessa ubicazione dei punti di campionamento per
le PM10.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione,
non più tardi di nove mesi dopo la fine di ciascun anno,
la media aritmetica, la mediana, il novantottesimo
percentile e la concentrazione massima calcolate in base
alle misure delle PM2,5 su 24 ore in tale anno. Il
novantottesimo percentile è calcolato secondo la
procedura di cui alla sezione 4 dell'allegato I della
decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997,
che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di
dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di
misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati
membri (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.).
- I piani di azione elaborati per le PM10, a norma dell'articolo
8 della direttiva 96/62/CE e le strategie generali per
diminuire le concentrazioni delle stesse particelle
tendono anche a ridurre le concentrazioni delle
particelle PM2,5.
- Se i valori limite per le PM10 di cui alla sezione I dell'allegato III sono
superati a causa di concentrazioni di PM10 nell'aria
ambiente dovute a eventi naturali e ne derivano
concentrazioni significativamente superiori ai normali
livelli di riferimento relativi alle fonti naturali, gli
Stati membri ne informano la Commissione a norma del
paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE,
fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del
fatto che il superamento è dovuto a eventi naturali. In
tali casi, gli Stati membri sono obbligati ad applicare
piani d'azione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 8 di
detta direttiva soltanto dove i valori limite di cui alla
sezione I dell'allegato
III sono superati per cause diverse dagli eventi
naturali.
- Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei
quali i valori limite di PM10 indicati nella sezione I
dell'allegato III
sono superati a causa di concentrazioni di PM10 nell'aria
ambiente dovute alla risospensione di particelle a
seguito dello spargimento invernale di sabbia sulle
strade. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un
elenco di tali zone o agglomerati, insieme alle
informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10.
Nell'informare la Commissione a norma del punto 1 dell'articolo
11, della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri forniscono
le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il
superamento è dovuto a tali particelle rimesse in
sospensione e che sono state adottate misure ragionevoli
per diminuire le concentrazioni.
All'interno di tali zone o agglomerati gli Stati membri
sono obbligati ad applicare piani di azione a norma dell'articolo
8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE soltanto dove i
valori limite di cui alla sezione I dell'allegato III sono
superati a causa di livelli di PM10 diversi da quelli
derivanti dallo spargimento invernale di sabbia sulle
strade.
Articolo 6
Piombo
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire
che le concentrazioni di piombo nell'aria ambiente, valutate a
norma dell'articolo 7, non superino il valore limite indicato
nella sezione I dell'allegato
IV a decorrere dalle date ivi indicate.
Si applicano i margini di tolleranza indicati nella sezione I
dell'allegato IV, a norma
dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
Articolo 7
Valutazione delle concentrazioni
- Ai fini previsti dall'articolo 6 della direttiva 96/62/CE,
nella sezione I dell'allegato
V sono stabilite, per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e
il piombo le soglie di valutazione superiore e inferiore.
La classificazione di ciascuna zona o agglomerato ai fini
previsti dal suddetto articolo 6 è riesaminata almeno
ogni cinque anni, secondo la procedura di cui alla
sezione II dell'allegato
V. Il riesame è anticipato in caso di cambiamenti
significativi delle attività che influenzano le
concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo,
biossido di azoto oppure, se del caso, di ossidi di azoto,
particelle o piombo.
- L'allegato VI
stabilisce i criteri di ubicazione dei punti di
campionamento per misurare il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e
il piombo. L'allegato
VII stabilisce il numero minimo di punti di
campionamento per le misurazioni fisse di ciascuna
sostanza inquinante da installare in ciascuna zona o
agglomerato all'interno del quale è richiesta la
misurazione, se la misurazione è la sola fonte di dati
sulle concentrazioni al suo interno.
- Per le zone e gli agglomerati nei quali l'informazione
delle stazioni fisse di misurazione è fornita da altre
fonti, come inventari delle emissioni, metodi indicativi
di misurazione e modellizzazione della qualità dell'aria,
il numero di stazioni di misurazione fisse da installare
e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter
permettere di determinare le concentrazioni di inquinanti
atmosferici in base alla sezione I dell'allegato VI e alla
sezione I dell'allegato
VIII.
- Per le zone e gli agglomerati per i quali non è
richiesta la misurazione, è consentito ricorrere a
tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva.
- I metodi di riferimento per l'analisi di biossido di
zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto e per il
campionamento e l'analisi del piombo sono indicati nelle
sezioni da I a III dell'allegato
IX.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione delle PM10 è indicato nella sezione IV dell'allegato IX.
Il progetto di metodo di riferimento provvisorio per il
campionamento e la misurazione delle PM2,5 è indicato
nella sezione V dell'allegato
IX.
La sezione VI dell'allegato
IX stabilisce le tecniche di riferimento per la
modellizzazione della qualità dell'aria.
- Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente
direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione i
metodi seguiti per la valutazione preliminare della
qualità dell'aria, a norma della lettera d) del punto 1
dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE.
- Qualsiasi modifica necessaria per adeguare le
disposizioni del presente articolo e gli allegati da V e
IX al progresso scientifico e tecnico è adottata secondo
la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE.
Articolo 8
Informazione del pubblico
- Gli Stati membri garantiscono che informazioni aggiornate
sulle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo,
biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo
siano messe regolarmente a disposizione del pubblico
nonché degli opportuni organismi, quali associazioni
ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni
che rappresentano le categorie esposte a rischi per la
salute ed altri organismi sanitari rilevanti, ad esempio
tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli
informativi o servizi di reti informatiche.
Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente di
biossido di zolfo, biossido di azoto e particelle sono
aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso
dei valori orari di biossido di zolfo e di biossido di
azoto, quando possibile, le informazioni sono aggiornate
ogni ora. Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente
di piombo sono aggiornate con frequenza trimestrale.
Tali informazioni indicano almeno tutti i superamenti
delle concentrazioni in valori limite e soglie di allarme
nel corso dei periodi medi specificati negli allegati da
I a IV. Esse forniscono inoltre una breve valutazione
relativamente ai valori limite e alle soglie di allarme
ed adeguate informazioni relative agli effetti sulla
salute.
- Quando rendono pubblici i piani o i programmi di cui all'articolo
8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, ivi compresi i
piani o i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e
all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della presente direttiva,
gli Stati membri si adoperano per metterli a disposizione
degli organismi di cui al paragrafo 1.
- Quando viene superata la soglia di allarme di cui all'allegato I e all'allegato II, le
informazioni fornite al pubblico, a norma dell'articolo
10 della direttiva 96/62/CE, devono comprendere come
minimo le voci elencate alla sezione III dell'allegato in
questione.
- Le informazioni fornite al pubblico e agli organismi in
base ai paragrafi 1 e 3 devono essere chiare,
comprensibili e accessibili.
Articolo 9
Abrogazione e disposizioni transitorie
- La direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980,
relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità
dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in
sospensione (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30.)
è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2001, con le
seguenti eccezioni: l'articolo 1, il paragrafo 1 dell'articolo
2, il paragrafo 1 dell'articolo 3, gli articoli 9, 15 e
16 e gli allegati I, III b e IV sono abrogati a decorrere
dal 1o gennaio 2005.
- La direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre
1982, concernente un valore limite per il piombo
contenuto nell'atmosfera (GU L 378 del 31.12.1982,
pag. 15.) è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2001,
con le seguenti eccezioni: gli articoli 1 e 2, il
paragrafo 1 dell'articolo 3, gli articoli 7, 12 e 13,
sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2005.
- La direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985,
concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti industriali (GU L 87 del 27.3.1985,
pag. 1.) è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2001,
ad eccezione del primo trattino del paragrafo 1 dell'articolo
1, e il paragrafo 2, il primo trattino dell'articolo 2,
il paragrafo 1 dell'articolo 3, degli articoli 5, 9, 15 e
16 e l'allegato I, a decorrere dal 1o gennaio 2010.
- A decorrere dal 19 luglio 2001 gli Stati membri possono
utilizzare stazioni di misurazione ed altri metodi di
valutazione della qualità dell'aria conformi ai
requisiti della presente direttiva per valutare le
concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto,
ossidi di azoto e piombo nell'aria ambiente ai fini della
rilevazione dei dati necessari per dimostrare il rispetto
dei valori limite stabiliti dalle direttive 80/779/CEE,
82/884/CEE e 85/203/CEE, fino al momento in cui cessano
di applicarsi i valori limite stabiliti da tali direttive.
- A decorrere dal 19 luglio 2001 gli Stati membri possono
utilizzare stazioni di misurazione ed altri metodi di
valutazione della qualità dell'aria conformi ai
requisiti della presente direttiva per le PM10, al fine
di valutare le concentrazioni di particelle in
sospensione per dimostrare il rispetto dei valori limite
per le particelle in sospensione totali stabiliti nell'allegato IV della
direttiva 80/779/CEE; tuttavia, per dimostrare tale
rispetto dei valori limite, i dati raccolti sono
moltiplicati per un fattore 1,2.
- Gli Stati membri informano la Commissione di ogni
superamento dei valori limite stabiliti dalle direttive
80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE, comunicando i valori
registrati, i motivi di ciascun superamento e le misure
adottate per evitare il ripetersi di tali eventi; tale
comunicazione viene effettuata annualmente, entro nove
mesi dalla fine di ogni anno, secondo la procedura di cui
all'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, fino a che
cessano di applicarsi i valori limite pertinenti.
- Nelle aree in cui gli Stati membri interessati
considerano necessario limitare o impedire un aumento
prevedibile dell'inquinamento da biossido di zolfo,
biossido di azoto o particelle in sospensione, essi
possono continuare ad utilizzare i valori guida per la
protezione degli ecosistemi di cui all'allegato II della
direttiva 80/779/CEE e all'allegato II della direttiva 85/203/CEE.
Articolo 10
Relazione e revisione
Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al
Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'esperienza
dell'applicazione della presente direttiva e in particolare sui
risultati più recenti della ricerca scientifica in ordine agli
effetti per la salute umana e per gli ecosistemi dell'esposizione
al biossido di zolfo, al biossido di azoto, agli ossidi di azoto,
a diverse frazioni di particelle e al piombo ed agli sviluppi
tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di
altri metodi di valutazione delle concentrazioni di particelle
nell'aria e della deposizione di particelle e piombo sulle
superfici.
Al fine di mantenere un elevato livello di protezione della
salute umana e dell'ambiente e tenendo conto dell'esperienza dell'applicazione
della presente direttiva negli Stati membri, comprese in
particolare le condizioni, indicate nell'allegato VI, in cui sono state
effettuate le misurazioni, la relazione è corredata di eventuali
proposte di modifica della presente direttiva. In particolare, la
Commissione esaminerà i valori limite per le PM10 per la seconda
fase al fine di renderli obbligatori e valuterà se confermare o
modificare i valori limite per la seconda e, nel caso, per la
prima fase. La Commissione provvederà inoltre con particolare
attenzione a fissare valori limite per le PM2,5 o diverse
frazioni di particelle, a seconda dei casi. Inoltre la
Commissione esaminerà il valore limite annuale per la protezione
della salute umana per il biossido di azoto e farà una proposta
per confermare o modificare questo valore. La Commissione
esaminerà anche il valore limite orario per l'ossido d'azoto
alla luce delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della
sanità e valuterà se tale valore limite debba essere confermato
o modificato.
La Commissione esaminerà anche se possano essere fissate soglie
di allarme, coerenti con altre sostanze inquinanti di cui alla
presente direttiva, per le PM10, le PM2,5 o specifiche frazioni
di particelle, a seconda dei casi.
Articolo 11
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso
di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla
presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive.
Articolo 12
Attuazione
- Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro 19 luglio
2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva
o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle principali disposizioni di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
W. MÜLLER
| ALLEGATO
I |
VALORI LIMITE E SOGLIA DI ALLARME PER IL BIOSSIDO
DI ZOLFO |
| ALLEGATO
II |
VALORI LIMITE PER IL BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)
E IL MONOSSIDO DI AZOTO (NOx) E SOGLIA DI ALLARME PER IL BIOSSIDO DI
AZOTO |
| ALLEGATO
III |
VALORI LIMITE PER LE PARTICELLE (PM10) |
| ALLEGATO
IV |
VALORI LIMITE PER IL PIOMBO |
| ALLEGATO
V |
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER VALUTARE LE
CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, DI BIOSSIDO DI AZOTO (NO2), DI
OSSIDI DI AZOTO (NOx), PARTICELLE (PM10) E PIOMBO NELL'ARIA AMBIENTE
ENTRO UNA ZONA O UN AGGLOMERATO |
| ALLEGATO
VI |
UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA
MISURAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, BIOSSIDO DI AZOTO,
DI OSSIDI DI AZOTO, PARTICELLE E PIOMBO NELL'AMBIENTE |
| ALLEGATO
VII |
CRITERI PER DETERMINARE I NUMERI MINIMI DI
PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE FISSA DELLE CONCENTRAZIONI
DI BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2), BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) OSSIDI DI AZOTO
(NOx), PARTICELLE E PIOMBO NELL'ARIA AMBIENTE |
| ALLEGATO
VIII |
OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E COMPILAZIONE
DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA |
| ALLEGATO
IX |
METODI DI RIFERIMENTO PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI
DI BIOSSIDO DI ZOLFO, BIOSSIDO DI AZOTO, OSSIDI DI AZOTO, PARTICELLE
(PM10 E PM2,5) E PIOMBO |