Direttiva 1999/30/CE del Consiglio
del 22 aprile 1999
concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo,
il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 29/06/1999 PAG. 0041 - 0060

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (GU C 9 del 14.1.1998 pag. 6),
visto il parere del Comitato economico e sociale (GU C 214 del 10.7.1998, pag. 1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (Parere espresso dal Parlamento europeo il 13 maggio 1998 (GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 103), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 360 del 23.11.1998, pag. 99) e decisione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1999 (GU C 104 del 14.4.1999, pag. 44).),

(1) considerando che, sulla base dei principi contenuti nell'articolo 130 R del trattato, il programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione in materia ambientale) (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.) prevede in particolare modifiche alla legislazione vigente sugli inquinanti atmosferici; che tale programma raccomanda la fissazione di obiettivi a lungo termine per la qualità dell'aria;
(2) considerando che l'articolo 129 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che la lettera o) dell'articolo 3 del trattato prevede che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
(3) considerando che, in base al paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.) il Consiglio deve adottare la normativa di cui al paragrafo 1 nonché le disposizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo
(4) considerando che i valori limite fissati dalla presente direttiva sono requisiti minimi; che, a norma dell'articolo 130 T del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore; che valori limite più rigorosi possono essere introdotti, in particolare per tutelare la salute di gruppi particolarmente vulnerabili, come i bambini e i degenti in ospedale; che gli Stati membri possono prevedere che i valori limite sono raggiunti prima della data stabilita nella presente direttiva;
(5) considerando che è opportuno proteggere gli ecosistemi dagli effetti negativi del biossido di zolfo; che è opportuno proteggere la vegetazione dagli effetti negativi degli ossidi di azoto;
(6) considerando che diversi tipi di particelle possono avere effetti nocivi differenti sulla salute umana; che è stato dimostrato che i rischi per la salute umana associati all'esposizione di particelle originate dall'attività umana sono superiori a quelli associati all'esposizione alle particelle presenti naturalmente nell'aria;
(7) considerando che la direttiva 96/62/CE prevede l'elaborazione di piani di azione per le zone dove le concentrazioni di inquinanti nell'aria superano i valori limite più i margini temporanei di tolleranza applicabili per garantire l'osservanza dei valori limite entro la(e) data(e) specificata(e); che questi piani di azione ed altre strategie di riduzione dovrebbero mirare, nel caso delle particelle, a ridurre le concentrazioni di particelle fini, come parte della riduzione totale delle concentrazioni di particelle;
(8) considerando che la direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori limite numerici e le soglie di allarme devono basarsi sui risultati dei lavori svolti da gruppi scientifici internazionali del settore; che la Commissione deve tener conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico ed ambientale e dei progressi più recenti nei metodi di misurazione per riesaminare gli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme;
(9) considerando che, per agevolare la revisione della direttiva, nel 2003 la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di incoraggiare la ricerca sugli effetti delle sostanze inquinanti contemplate dalla direttiva stessa, vale a dire il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;
(10) considerando che precise tecniche di misurazione standardizzate e criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misurazione costituiscono un elemento importante per valutare la qualità dell'aria ambiente al fine di ottenere informazioni comparabili a livello della Comunità;
(11) considerando che, le modifiche necessarie a norma del paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva 96/62/CE, per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico possono riguardare esclusivamente i criteri e le tecniche di valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo e/o le modalità dettagliate di trasmissione delle informazioni alla Commissione; che esse non possono comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di allarme
(12) considerando che informazioni aggiornate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente dovrebbero essere prontamente messe a disposizione del pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Finalità

La direttiva ha le seguenti finalità:

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "aria ambiente": l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
2) "inquinante": qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
3) "livello": concentrazione nell'aria ambiente o deposito di un inquinante su una superficie in un dato periodo di tempo;
4) "valutazione": qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;
5) "valore limite": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e non dovrà essere in seguito superato;
6) "soglia di allarme": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma della direttiva 96/62/CE;
7) "margine di superamento": la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dalla direttiva 96/62/CE;
8) "zona": parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata;
9) "agglomerato": zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250000 abitanti, una densità di popolazione per km2 tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente;
10) "biossido di azoto": la somma di monossido e biossido di azoto aggiunta nella misura di parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;
11) particelle "PM 10 " le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 10 microm;
12) particelle "PM 2,5 ": le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 2,5 microm;
13) "soglia di valutazione superiore": un livello specificato nell'allegato V, al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente, a norma del paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE;
14) "soglia di valutazione inferiore": un livello specificato nell'allegato V, al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE;
15) "evento naturale": eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;
16) "misurazione fissa": una misurazione effettuata a norma del paragrafo 5 dell'articolo 6 della direttiva 92/62/CE.

Articolo 3
Biossido di zolfo

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato I, a decorrere dalle date ivi indicate.
    I margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato I si applicano a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
  2. La soglia di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria è indicata nella sezione II dell'allegato I.
  3. Al fine di assistere la Commissione nella preparazione della relazione di cui all'articolo 10, gli Stati membri, fino al 31 dicembre 2003, registrano, ove possibile, i dati sulle concentrazioni di biossido di zolfo, espresse in media su dieci minuti, provenienti da alcune stazioni di misurazione scelte dagli Stati membri come rappresentative della qualità dell'aria in zone abitate vicine alle fonti e presso le quali vengono misurate concentrazioni orarie. Contemporaneamente alla trasmissione dei dati sulle concentrazioni orarie, a norma del punto 1 dell'articolo 11, della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ove risulti possibile per le stazioni di misurazione scelte, il numero di concentrazioni su dieci minuti che hanno superato i 500 mcg/m3, il numero di giorni nell'anno civile in cui ciò è avvenuto, il numero di giorni in cui le concentrazioni orarie di biossido di zolfo hanno superato simultaneamente i 350 mcg/m3 e la massima concentrazione su dieci minuti registrata.
  4. Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di biossido di zolfo indicati nella sezione I dell'allegato I sono superati a causa di concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente dovute a fonti naturali. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di tali zone o agglomerati, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di biossido di zolfo. Nell'informare la Commissione a norma del paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri forniscono le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto a fonti naturali.
    All'interno di tali zone o agglomerati gli Stati membri sono obbligati ad applicare piani di azione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE soltanto dove i valori limite di cui alla sezione I dell'allegato I sono superati a causa di emissioni di origine antropica.

Articolo 4
Biossido di azoto e ossidi di azoto

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di azoto e, ove possibile, degli ossidi di azoto nell'aria, valutate a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato II, a decorrere dalle date ivi indicate.
    I margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato II si applicano a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
  2. La soglia di allarme per le concentrazioni di biossido di azoto nell'aria ambiente è indicata nella sezione II dell'allegato II.

Articolo 5
Particelle

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell'aria ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato III a decorrere dalle date ivi indicate.
    I margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato III si applicano a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
  2. Gli Stati membri garantiscono che vengano installate e gestite stazioni di misurazione per fornire dati sulle concentrazioni delle particelle PM2,5. Il numero e l'ubicazione delle stazioni di misurazione delle PM2,5 sono determinati dagli Stati membri in modo rappresentativo delle concentrazioni delle PM2,5 sul proprio territorio nazionale. Ove possibile, i punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione dei punti di campionamento per le PM10.
    Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, non più tardi di nove mesi dopo la fine di ciascun anno, la media aritmetica, la mediana, il novantottesimo percentile e la concentrazione massima calcolate in base alle misure delle PM2,5 su 24 ore in tale anno. Il novantottesimo percentile è calcolato secondo la procedura di cui alla sezione 4 dell'allegato I della decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.).
  3. I piani di azione elaborati per le PM10, a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE e le strategie generali per diminuire le concentrazioni delle stesse particelle tendono anche a ridurre le concentrazioni delle particelle PM2,5.
  4. Se i valori limite per le PM10 di cui alla sezione I dell'allegato III sono superati a causa di concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente dovute a eventi naturali e ne derivano concentrazioni significativamente superiori ai normali livelli di riferimento relativi alle fonti naturali, gli Stati membri ne informano la Commissione a norma del paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto a eventi naturali. In tali casi, gli Stati membri sono obbligati ad applicare piani d'azione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 8 di detta direttiva soltanto dove i valori limite di cui alla sezione I dell'allegato III sono superati per cause diverse dagli eventi naturali.
  5. Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10 indicati nella sezione I dell'allegato III sono superati a causa di concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente dovute alla risospensione di particelle a seguito dello spargimento invernale di sabbia sulle strade. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di tali zone o agglomerati, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10. Nell'informare la Commissione a norma del punto 1 dell'articolo 11, della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri forniscono le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto a tali particelle rimesse in sospensione e che sono state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.
    All'interno di tali zone o agglomerati gli Stati membri sono obbligati ad applicare piani di azione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE soltanto dove i valori limite di cui alla sezione I dell'allegato III sono superati a causa di livelli di PM10 diversi da quelli derivanti dallo spargimento invernale di sabbia sulle strade.

Articolo 6
Piombo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di piombo nell'aria ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino il valore limite indicato nella sezione I dell'allegato IV a decorrere dalle date ivi indicate.
Si applicano i margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato IV, a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

Articolo 7
Valutazione delle concentrazioni

  1. Ai fini previsti dall'articolo 6 della direttiva 96/62/CE, nella sezione I dell'allegato V sono stabilite, per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo le soglie di valutazione superiore e inferiore.
    La classificazione di ciascuna zona o agglomerato ai fini previsti dal suddetto articolo 6 è riesaminata almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui alla sezione II dell'allegato V. Il riesame è anticipato in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano le concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto oppure, se del caso, di ossidi di azoto, particelle o piombo.
  2. L'allegato VI stabilisce i criteri di ubicazione dei punti di campionamento per misurare il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. L'allegato VII stabilisce il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni fisse di ciascuna sostanza inquinante da installare in ciascuna zona o agglomerato all'interno del quale è richiesta la misurazione, se la misurazione è la sola fonte di dati sulle concentrazioni al suo interno.
  3. Per le zone e gli agglomerati nei quali l'informazione delle stazioni fisse di misurazione è fornita da altre fonti, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione della qualità dell'aria, il numero di stazioni di misurazione fisse da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter permettere di determinare le concentrazioni di inquinanti atmosferici in base alla sezione I dell'allegato VI e alla sezione I dell'allegato VIII.
  4. Per le zone e gli agglomerati per i quali non è richiesta la misurazione, è consentito ricorrere a tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva.
  5. I metodi di riferimento per l'analisi di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto e per il campionamento e l'analisi del piombo sono indicati nelle sezioni da I a III dell'allegato IX.
    Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione delle PM10 è indicato nella sezione IV dell'allegato IX.
    Il progetto di metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM2,5 è indicato nella sezione V dell'allegato IX.
    La sezione VI dell'allegato IX stabilisce le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria.
  6. Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, a norma della lettera d) del punto 1 dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE.
  7. Qualsiasi modifica necessaria per adeguare le disposizioni del presente articolo e gli allegati da V e IX al progresso scientifico e tecnico è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE.

Articolo 8
Informazione del pubblico

  1. Gli Stati membri garantiscono che informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo siano messe regolarmente a disposizione del pubblico nonché degli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni che rappresentano le categorie esposte a rischi per la salute ed altri organismi sanitari rilevanti, ad esempio tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli informativi o servizi di reti informatiche.
    Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto e particelle sono aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari di biossido di zolfo e di biossido di azoto, quando possibile, le informazioni sono aggiornate ogni ora. Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente di piombo sono aggiornate con frequenza trimestrale.
    Tali informazioni indicano almeno tutti i superamenti delle concentrazioni in valori limite e soglie di allarme nel corso dei periodi medi specificati negli allegati da I a IV. Esse forniscono inoltre una breve valutazione relativamente ai valori limite e alle soglie di allarme ed adeguate informazioni relative agli effetti sulla salute.
  2. Quando rendono pubblici i piani o i programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, ivi compresi i piani o i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della presente direttiva, gli Stati membri si adoperano per metterli a disposizione degli organismi di cui al paragrafo 1.
  3. Quando viene superata la soglia di allarme di cui all'allegato I e all'allegato II, le informazioni fornite al pubblico, a norma dell'articolo 10 della direttiva 96/62/CE, devono comprendere come minimo le voci elencate alla sezione III dell'allegato in questione.
  4. Le informazioni fornite al pubblico e agli organismi in base ai paragrafi 1 e 3 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

Articolo 9
Abrogazione e disposizioni transitorie

  1. La direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30.) è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2001, con le seguenti eccezioni: l'articolo 1, il paragrafo 1 dell'articolo 2, il paragrafo 1 dell'articolo 3, gli articoli 9, 15 e 16 e gli allegati I, III b e IV sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2005.
  2. La direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15.) è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2001, con le seguenti eccezioni: gli articoli 1 e 2, il paragrafo 1 dell'articolo 3, gli articoli 7, 12 e 13, sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2005.
  3. La direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.) è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2001, ad eccezione del primo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 1, e il paragrafo 2, il primo trattino dell'articolo 2, il paragrafo 1 dell'articolo 3, degli articoli 5, 9, 15 e 16 e l'allegato I, a decorrere dal 1o gennaio 2010.
  4. A decorrere dal 19 luglio 2001 gli Stati membri possono utilizzare stazioni di misurazione ed altri metodi di valutazione della qualità dell'aria conformi ai requisiti della presente direttiva per valutare le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto e piombo nell'aria ambiente ai fini della rilevazione dei dati necessari per dimostrare il rispetto dei valori limite stabiliti dalle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE, fino al momento in cui cessano di applicarsi i valori limite stabiliti da tali direttive.
  5. A decorrere dal 19 luglio 2001 gli Stati membri possono utilizzare stazioni di misurazione ed altri metodi di valutazione della qualità dell'aria conformi ai requisiti della presente direttiva per le PM10, al fine di valutare le concentrazioni di particelle in sospensione per dimostrare il rispetto dei valori limite per le particelle in sospensione totali stabiliti nell'allegato IV della direttiva 80/779/CEE; tuttavia, per dimostrare tale rispetto dei valori limite, i dati raccolti sono moltiplicati per un fattore 1,2.
  6. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni superamento dei valori limite stabiliti dalle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE, comunicando i valori registrati, i motivi di ciascun superamento e le misure adottate per evitare il ripetersi di tali eventi; tale comunicazione viene effettuata annualmente, entro nove mesi dalla fine di ogni anno, secondo la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, fino a che cessano di applicarsi i valori limite pertinenti.
  7. Nelle aree in cui gli Stati membri interessati considerano necessario limitare o impedire un aumento prevedibile dell'inquinamento da biossido di zolfo, biossido di azoto o particelle in sospensione, essi possono continuare ad utilizzare i valori guida per la protezione degli ecosistemi di cui all'allegato II della direttiva 80/779/CEE e all'allegato II della direttiva 85/203/CEE.

Articolo 10
Relazione e revisione

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'esperienza dell'applicazione della presente direttiva e in particolare sui risultati più recenti della ricerca scientifica in ordine agli effetti per la salute umana e per gli ecosistemi dell'esposizione al biossido di zolfo, al biossido di azoto, agli ossidi di azoto, a diverse frazioni di particelle e al piombo ed agli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di particelle nell'aria e della deposizione di particelle e piombo sulle superfici.
Al fine di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e tenendo conto dell'esperienza dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, comprese in particolare le condizioni, indicate nell'allegato VI, in cui sono state effettuate le misurazioni, la relazione è corredata di eventuali proposte di modifica della presente direttiva. In particolare, la Commissione esaminerà i valori limite per le PM10 per la seconda fase al fine di renderli obbligatori e valuterà se confermare o modificare i valori limite per la seconda e, nel caso, per la prima fase. La Commissione provvederà inoltre con particolare attenzione a fissare valori limite per le PM2,5 o diverse frazioni di particelle, a seconda dei casi. Inoltre la Commissione esaminerà il valore limite annuale per la protezione della salute umana per il biossido di azoto e farà una proposta per confermare o modificare questo valore. La Commissione esaminerà anche il valore limite orario per l'ossido d'azoto alla luce delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità e valuterà se tale valore limite debba essere confermato o modificato.
La Commissione esaminerà anche se possano essere fissate soglie di allarme, coerenti con altre sostanze inquinanti di cui alla presente direttiva, per le PM10, le PM2,5 o specifiche frazioni di particelle, a seconda dei casi.

Articolo 11
Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12
Attuazione

  1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 19 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
  2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MÜLLER

ALLEGATO I VALORI LIMITE E SOGLIA DI ALLARME PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO
ALLEGATO II VALORI LIMITE PER IL BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) E IL MONOSSIDO DI AZOTO (NOx) E SOGLIA DI ALLARME PER IL BIOSSIDO DI AZOTO
ALLEGATO III VALORI LIMITE PER LE PARTICELLE (PM10)
ALLEGATO IV VALORI LIMITE PER IL PIOMBO
ALLEGATO V DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, DI BIOSSIDO DI AZOTO (NO2), DI OSSIDI DI AZOTO (NOx), PARTICELLE (PM10) E PIOMBO NELL'ARIA AMBIENTE ENTRO UNA ZONA O UN AGGLOMERATO
ALLEGATO VI UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, BIOSSIDO DI AZOTO, DI OSSIDI DI AZOTO, PARTICELLE E PIOMBO NELL'AMBIENTE
ALLEGATO VII CRITERI PER DETERMINARE I NUMERI MINIMI DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE FISSA DELLE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2), BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) OSSIDI DI AZOTO (NOx), PARTICELLE E PIOMBO NELL'ARIA AMBIENTE
ALLEGATO VIII OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E COMPILAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
ALLEGATO IX METODI DI RIFERIMENTO PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, BIOSSIDO DI AZOTO, OSSIDI DI AZOTO, PARTICELLE (PM10 E PM2,5) E PIOMBO

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