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Certificazione Energetica

Ultimo aggiornamento 29.03.2016, 14:02

L'A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) è il documento che testimonia la prestazione energetica di un immobile, cioè quanta energia è necessaria in un anno per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, di riscaldamento dell'acqua per uso domestico, di ventilazione e di illuminazione.
Esso, inoltre, contiene anche raccomandazioni per migliorare tale rendimento e sarà sempre più in grado di incidere positivamente o negativamente sui prezzi immobiliari, tenuto conto dell’elevata incidenza dei costi gestionali energetici nella vita utile del bene.
L’Attestato di Prestazione Energetica stabilisce il livello di consumo dell’ immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza: più è bassa la lettera associata all’ immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

Casa certificazione

La certificazione energetica (file pdf 72 KB) degli edifici è necessaria (ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 13/2007 e s.m.i.):

  1. nel caso di nuova costruzione di edifici;
  2. nel caso di ristrutturazione edilizia di edifici;
  3. nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
  4. nel caso di locazione (nuovi contratti, non rinnovi) di un intero immobile o di singole unità immobiliari;

Gli edifici vengono classificati in 8 categorie da A+ a G.
Nel caso di fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato, la certificazione potrà riguardare l’intero stabile e varrà per tutte le unità immobiliari che lo compongono.

In quali casi l’attestato NON è richiesto? (da FAQ 3.2 del 30/10/2014 Regione Piemonte)

L’Attestato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge regionale 28 maggio 2007 n.13 all’art.2 comma 5) e dalla D.G.R. n.43-11965 paragrafo 5, ovvero:

- i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (vedi FAQ 2.1 e 2.2);

- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

- edifici dichiarati inagibili, collabenti, rustici, scheletri strutturali, ecc.

- edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione ecc.

Si riporta per estratto l’art.2 del DM 22/11/2012 (modifica delle Linee Guida Nazionali) che chiarisce che:

“Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo.

Sono altresi' esclusi dall'obbligo di Prestazione Energetica al momento dei passaggi di proprieta':

a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;

b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica diprogetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori”.

 

Come?

L’Attestato di Prestazione Energetica viene redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 e delle normative regionali quali la legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 e successive disposizioni attuative.
L’ Attestato viene rilasciato da un tecnico qualificato, in seguito alla Diagnosi Energetica dell’ Edificio e dura per un massimo di 10 anni ed alla sua scadenza dovrà essere nuovamente convalidato, così come in caso di interventi che modificano le prestazioni energetiche dell’edificio.

Che cosa si ottiene dall’Attestato di Prestazione Energetica ?

L'A.P.E. consente di migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione sulle caratteristiche e sulle spese energetiche dell’immobile.
Informa i proprietari degli immobili del costo energetico relativo alla conduzione del proprio immobile, in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione. 

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