Ultimo aggiornamento 19.09.2007 13:32
Consiglio regionale del Piemonte
Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19.
Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(B.U.5 agosto 2004, n. 31)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21Capo I. OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni della presente
legge disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo
degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti,
di seguito tutti denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio
2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche) e della legge regionale 26 aprile
2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59"), da ultimo modificata dalla legge 31 maggio 2004, n. 14,
al fine di:
a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione
esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all'articolo 32 della Costituzione;
b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti,
in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;
c) prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche
degli impianti e assicurare la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio,
anche tramite l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento
di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;
d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli
impianti;
e) concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli
effetti sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili;
f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.
Art. 2.
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi
civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l'esposizione
della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze
comprese tra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni
si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore
a centotrenta chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti
per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi
di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni
di cui agli articoli 10 e 12 della l. 36/2001.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano, inoltre:
a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque
watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune,
all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale
per le comunicazioni (CORECOM);
b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna
non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso
e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili
quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere
data comunicazione all'ARPA.
4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni
della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale
vigente. Tali organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche
tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti
già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
5. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.
1. Ai fini dell'applicazione della
legge si assumono le seguenti definizioni:
a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi
collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per
le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;
b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico:
archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici
degli impianti;
c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione
di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonchè
ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia;
e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio
di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con
la rete del servizio di telefonia mobile;
f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio
di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
g) elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle
cabine di trasformazione;
h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato
dal corpo umano;
i) obiettivi di qualità:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni
per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione
con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo
Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che
disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione
territoriale di livello provinciale e regionale;
k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi
con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un
comune o di più comuni;
l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo
della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione
della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79);
m) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) e i titolari degli impianti
che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento
degli impianti stessi;
n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media
tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l'alta tensione
è superiore a trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt,
mentre l'altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.
Capo II. AUDIZIONE TECNICA
1. È attivata l'audizione tecnica
regionale con il fine di acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto
all'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalla
presente legge, nonchè di provvedere al monitoraggio degli adempimenti ivi previsti.
L'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'audizione sono definite con
determinazione del responsabile della struttura regionale competente.
2. Partecipano all'audizione tecnica, secondo la specificità dei temi:
a) l'ARPA;
b) il CORECOM, gli enti, le società e le associazioni operanti nel settore delle
telecomunicazioni e della radiodiffusione;
c) la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e gli enti
e le società operanti nel campo della trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica, ivi compresa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
d) i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali interessati
e dalle associazioni ambientaliste individuate in base all'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme
in materia di danno ambientale) e successive modificazioni.
3. Le attività di audizione e consultazione tecnica funzionali all'esercizio
delle competenze regionali di cui all'articolo 5 e quelle di raccordo con gli
enti locali territoriali sono garantite dalla Giunta regionale tramite la struttura
regionale competente.
Capo III. COMPETENZE
Art. 5.
(Competenze della Regione)
1. Le competenze della Regione sono:
a) fissare, sentite le province, i criteri generali per la localizzazione degli
impianti e gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per l'individuazione
di aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e le misure di
cautela da adottarsi in esse;
b) stabilire, sentite le province, i criteri per la definizione dei tracciati
degli elettrodotti ad alta tensione fino a centocinquanta chilovolt, secondo
criteri di compatibilità ambientale;
c) esprimere il parere, anche tramite valutazioni di tipo ambientale strategico,
sul programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete
elettrica di trasmissione, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.m. industria,
commercio e artigianato 22 dicembre 2000, verificando il perseguimento degli
obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della
convenzione approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato 17 luglio 2000 (Concessione alla società "Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a." delle attività di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale);
d) disciplinare le modalità di intervento per il risanamento ambientale di cui
agli articoli 8 e 9, su proposta dell'ARPA;
e) garantire, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto
che è messo a disposizione delle province; tale realizzazione avviene in termini
coerenti e funzionali al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in
raccordo con il catasto nazionale; a tale fine le autorità competenti al rilascio
delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione
e agli elettrodotti, trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA;
copia delle autorizzazioni relative ai soli impianti per telecomunicazioni e
radiodiffusione, è altresì trasmessa al CORECOM;
f) definire la misura degli oneri di cui all'articolo 14 e le modalità di corresponsione
agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative;
g) definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione e alla modifica degli impianti;
h) fissare le modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi
elaborato dall'ARPA;
i) esprimere, con il supporto dell'ARPA, sentite le province e su proposta del
CORECOM ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1), della legge
regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento
del Comitato regionale per le Comunicazioni), il parere sul piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e della legge 30 aprile 1998, n.
122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive).
2. La Giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma 1, con atto di indirizzo
e regolamentazione, articolato in direttive tecniche, da emanarsi in vigenza
dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l. 36/2001, nelle
materie da essi disciplinate, informandone la Commissione consiliare competente.
In fase di prima attuazione possono essere emanate direttive di carattere tecnico,
procedurale e organizzativo non strettamente collegate alla decretazione attuativa
nazionale.
3. In attesa della definizione delle procedure autorizzative di cui al comma
1, lettera g), restano invariate le procedure autorizzative per la costruzione
e la gestione degli elettrodotti per la distribuzione di energia elettrica fino
a centocinquanta chilovolt di cui all'articolo 66 della l.r. 44/2000 e disciplinate
dalla legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali
inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt).
4. Il Presidente della Giunta regionale emana provvedimenti di diffida, di disattivazione
degli elettrodotti o di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3.
Art. 6.
(Competenze delle province)
1. Le province, in armonia con le
disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 e alla l. 36/2001, provvedono a:
a) adottare i piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 1, della l.
36/2001, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla
Regione;
b) verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo
delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti
e i piani territoriali di coordinamento;
c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10, comma
5, tenendo conto delle linee di indirizzo del piano territoriale di coordinamento
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e all'articolo 57 del
d.lgs. 112/1998, anche supportando i comuni nella loro attività di progettazione
specifica;
d) esercitare le funzioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione
delle linee guida regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
e) esercitare il potere sostitutivo, secondo i principi di cui all'articolo
14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e
dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), decorso un congruo
termine e previa diffida, nei confronti dei comuni in caso di inerzia nel rilascio
delle autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) e nell'emanazione
dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).
Art. 7.
(Competenze dei comuni)
1. I comuni, in armonia con le disposizioni
di cui al d.lgs. 112/1998, alla l. 36/2001 e al d.lgs. n. 259/2003, provvedono
a:
a) definire, sulla base dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9, specifici
tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, sentite le province e nel
rispetto dei criteri regionali e dei parametri tecnici fissati dalle norme statali
vigenti;
b) individuare i siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei criteri
generali regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) adottare il regolamento comunale di cui all'articolo 8, comma 6, della l.
36/2001, entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, trasmettendone copia alla provincia
competente ed ai comuni limitrofi;
d) rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti
per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal d.lgs.
n. 259/2003 e delle linee elettriche a bassa tensione, secondo la procedura
fissata nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, anche sulla base del parere
tecnico preventivo dell'ARPA di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) e dei
programmi localizzativi di cui all'articolo 8, comma 1; per gli impianti per
telecomunicazioni e radiodiffusione, le citate autorizzazioni, rilasciate con
provvedimento unico, sono condizione per l'esercizio delle relative attività,
ferma restando la concessione ministeriale;
e) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi
1 e 2;
f) emanare provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida, di disattivazione
degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione o di revoca dell'autorizzazione
di cui alla lettera d), ai sensi dell'articolo 16.
2. Per l'adozione del regolamento di cui al comma 1, lettera c), i comuni assicurano
l'informazione, possono promuovere audizioni pubbliche e pubblicizzano l'esito
dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), tramite l'albo pretorio.
Capo IV. ATTIVITÀ E MEZZI DI TUTELA
Art. 8.
(Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento
degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)
1. I titolari degli impianti presentano
al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte
di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo
conto del regolamento comunale di cui all'articolo 7 comma 1, lettera c). Copia
del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente.
2. Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione garantiscono durante
l'esercizio il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti.
3. Qualora siano superati i limiti di esposizione definiti dalla normativa vigente
il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico
ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo
rilevato entro il limite di esposizione consentito, secondo le indicazioni dell'ARPA,
fatte salve le sanzioni previste all'articolo 16. Gli oneri per la riduzione
a conformità sono a carico dei gestori.
4. In caso di inadempienza dei gestori il comune richiede alle Amministrazioni
centrali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione
alla provincia.
5. Qualora non siano rispettati i valori di attenzione, il comune diffida i
gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire
la riduzione a conformità, compatibilmente con la qualità del servizio e previo
accertamento da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle
comunicazioni.
6. Se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del
servizio, i gestori presentano alla provincia una proposta di piano di risanamento.
La provincia adotta il piano di risanamento, avvalendosi del parere dell'ARPA,
sentiti i comuni interessati ed acquisito il preventivo parere vincolante da
parte degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità centrali competenti.
7. In caso di inottemperanza dei gestori a presentare proposte, il piano di
risanamento è formulato dalla provincia su proposta dell'ARPA e dei comuni,
sentiti gli enti interessati ed acquisito il preventivo parere degli organi
tecnici ed ausiliari periferici del Ministero delle Comunicazioni. Le azioni
di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.
8. In caso di mancato risanamento, secondo le previsioni e prescrizioni del
piano, dei sistemi radioelettrici, per telefonia mobile e per radiodiffusione
e degli impianti per telefonia fissa nonchè delle stazioni radioelettriche per
trasmissioni di dati, a causa dell'inerzia o inottemperanza dei gestori, la
provincia richiede al Ministero competente la disattivazione dei relativi impianti,
e ne dà comunicazione ai comuni interessati.
Art. 9.
(Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche)
1. Gli enti gestori degli elettrodotti
presentano alla Regione, in armonia con quanto disposto all'articolo 55 del
d.lgs. 112/1998, entro il 31 dicembre di ogni anno, i programmi di sviluppo
della rete provvedendo a mettere a disposizione gli aggiornamenti annuali determinati
anche da provvedimenti normativi ed autoritativi, di sicurezza e di tutela ambientale
e sanitaria. Il GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un'analisi
di compatibilità ambientale per l'espressione del parere di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c).
2. La definizione dei tracciati delle linee con tensione superiore a centocinquanta
chilovolt, di competenza statale, è oggetto di consultazione con il GRTN, e
di concertazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) della l. 36/2001.
3. Le proposte di piano di risanamento, di cui all'articolo 9, comma 3 della
l. 36/2001, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt,
presentate dai gestori, sono approvate dalla Regione, entro sessanta giorni
dalla presentazione del piano, sentiti i comuni interessati, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni i cui oneri realizzativi sono a carico dei proprietari
oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale.
4. Ai fini dell'approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con
tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di cui all'articolo 9, comma
3, della l. 36/2001, la Regione esprime apposito parere, verificando la rispondenza
delle priorità di intervento alle situazioni critiche riferite alle aree sensibili
così come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a).
5. Secondo le previsioni dell'articolo 9, commi 2 e 3, della l. 36/2001, nei
casi di inerzia oppure inadempienza da parte dei gestori, interviene in via
sostitutiva la Regione, che si avvale dell'ARPA sulla base di un programma di
priorità che evidenzi le situazioni critiche di cui al comma 4.
6. Il mancato risanamento, secondo le prescrizioni del piano, degli elettrodotti
con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, a causa dell'inerzia
o inadempienza dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione
nazionale, comporta la disattivazione dei suddetti impianti con provvedimento
della Giunta regionale, su segnalazione dell'ARPA, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 16, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione
del servizio di pubblica utilità.
Art. 10.
(Vigilanza e controlli)
1. Ai fini dell'attuazione della
presente legge, i comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza unitamente
al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale
7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della legge
regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale) e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati all'articolo 38 della
l.r. 44/2000.
2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle
misure di cautela nonchè delle prescrizioni degli atti autoritativi;
b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti
dai gestori di cui all'articolo 13 e il controllo a campione degli stessi.
3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati
all'Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro
attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.
5. La provincia, anche avvalendosi dell'ARPA, ha la facoltà di disporre verifiche
generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e sviluppo delle
reti degli impianti e gli obiettivi di qualità conseguiti nonchè all'attuazione
dei piani di risanamento.
Art. 11.
(Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico)
1. Sulla base delle informazioni
contenute nel catasto degli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e), l'ARPA redige un rapporto annuale, da presentare alla Regione e alla provincia,
contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico
presenti sul territorio regionale e provinciale.
2. È istituito l'Osservatorio regionale sulle sorgenti di campo elettromagnetico,
le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite dalla Giunta
regionale.
3. L'Osservatorio regionale ha il compito di raccogliere e sistematizzare le
informazioni ed i rapporti curati dal sistema delle agenzie per la protezione
ambientale a livello nazionale e regionale anche provvedendo alla loro diffusione
attraverso i mezzi di cui all'articolo 17, comma 4.
Art. 12.
(Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)
1. Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
Art. 13.
(Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici)
1. I gestori degli impianti radioelettrici
certificano all'amministrazione comunale la conformità dell'impianto e delle
reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni
tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione.
2. L'atto di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 2, definisce modalità
e contenuti della certificazione e dei controlli, che avvengono anche attraverso
l'installazione di sistemi di monitoraggio dei parametri tecnici sul rispetto
dei valori alla luce della normativa vigente.
Art. 14.
(Oneri autorizzativi e di controllo)
1. I gestori o i proprietari degli
impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche
ed amministrative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente
agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi
necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli
impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella
misura rispettivamente dell'ottanta e del venti per cento, secondo gli importi
fissati nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2.
2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attività di controllo esercitata
dall'ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento.
3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'eventuale variazione,
d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura
di cui al comma 1.
4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti
adottati dalla Giunta regionale.
Art. 15.
(Prescrizioni e incentivi)
1. I comuni, sulla base dei criteri
generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), al fine di minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per la telefonia
mobile e per la radiodiffusione, possono prevedere, nel regolamento di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), limitazioni e condizioni localizzative in luoghi ed
edifici espressamente individuati.
2. Le proposte relative alla realizzazione di impianti per telecomunicazioni
e radiodiffusione ed elettrodotti che non presentano, per dimensioni, caratteristiche
ed emissioni, un impatto con gli assetti ambientali, paesaggistici ed antropici
del territorio e che propongono soluzioni tecniche, tecnologiche, morfologiche
e gestionali di tipo innovativo, beneficiano di modalità autorizzative e di
condizioni di installazione agevolate disciplinate nell'atto di cui all'articolo
5, comma 2.
3. Gli strumenti di gestione delle aree protette di cui alla legge 22 marzo
1990, n. 12 (in materia di aree protette) da ultimo modificata dalla legge regionale
14 novembre 2001, n. 25, prevedono specifica regolamentazione dell'installazione
degli impianti di cui al comma 1 e degli elettrodotti, sulla base dei criteri
generale di cui all'articolo 5, comma 1.
1. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 15 della l. 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti
di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni
spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla
base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni
di cui all'articolo 5, comma 3 o all'articolo 7, comma 1, lettera d), oppure
non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'articolo
18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e privi dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa
da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con
le modalità previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 6. Le suddette
sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio
e da essa introitate.
3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 13, comma
1, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila
euro a cinquemila euro irrogata ed introitata dal comune.
5. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti,
installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione,
diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12, è passibile
di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento
euro, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA,
salvo che il fatto costituisca reato.
Capo V. DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
1. All'attuazione della presente
legge sono destinate, per il corrispondente importo annuo, le risorse derivanti
dalle assegnazioni a favore delle regioni, di cui all'articolo 9, comma 5, e
all'articolo 17 della l. 36/2001 e agli articoli 103 e 112 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2001) nonchè le risorse derivanti dai provvedimenti
nazionali che disciplinano l'utilizzo dei proventi del sistema di telefonia
mobile universale (UMTS).
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono iscritte nell'Unità previsionale di
base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio per l'anno finanziario 2004.
3. Per l'attuazione della presente legge è previsto, per l'anno 2005, nella
UPB 22991 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo I Spese correnti)
un incremento della spesa, pari ad euro 250.000,00, e nella UPB 22992 (Tutela
ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo II Spese di investimento) un incremento
della spesa pari ad euro 400.000,00, cui si fa fronte con le risorse finanziarie
delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I Spese correnti) e 09012
(Bilanci e finanze Bilanci Titolo II Spese di investimento) del bilancio pluriennale
per gli anni finanziari 2004-2006.
4. Al fine di garantire la diffusione dell'informazione sulle attività oggetto
della presente legge e del rapporto di cui all'articolo 11, per l'anno 2005,
ci si avvale delle risorse di cui all'UPB 22011 (Tutela ambientale gestione
rifiuti Prevenzione risanamento ambientale Titolo I Spese correnti) del bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.
1. I gestori oppure i proprietari
degli impianti in esercizio provvedono agli adempimenti previsti dalla normativa
vigente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino
ufficiale della Regione.
2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo ivi previsto, possono
proseguire l'esercizio attuale degli impianti; in caso di inadempienza si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 16.
3. Fatte salve le competenze attribuite ai sensi degli articoli 6 e 7, rimane
in vigore il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 1/R (Nuovi criteri di
tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale
all'installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui
alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6), per quanto applicabile, fino all'emanazione
di tutte le direttive dell'atto di indirizzo e regolamentazione di cui all'articolo
5, comma 2.
4. In fase di prima attuazione, nelle more dell'adozione delle misure organizzative
di riordino delle strutture regionali e di adeguamento della struttura competente
per l'ambiente in materia di rischio tecnologico da radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti, la Giunta regionale garantisce l'esercizio delle competenze
di cui all'articolo 5, tramite il settore regionale competente in materia di
rischi industriali.
5. Nell'esercizio delle attività previste dalla presente legge, la struttura
regionale competente si avvale delle audizioni tecniche di cui all'articolo
4 e dell'ARPA che garantisce i necessari supporti tecnici.
Art. 19.
(Modifica all'articolo 47 della l.r. 44/2000)
1. Dopo la lettera e) del comma 1
dell'articolo 47 della l.r. 44/2000, è aggiunta in fine la seguente:
"e bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici,
sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione
e con il supporto dell'ARPA.".
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (Nuova disciplina in materia di
teleradiocomunicazioni);
b) la legge regionale 24 luglio 1989, n. 43 (modificativa della l.r. 6/1989).
Art. 21.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.