Ultimo aggiornamento 26.09.2007 15:21
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.l.vo 10 sett.
1993 n. 360 , D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge
19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni).
Nota: sono descritti solo gli articoli che interessano i ciclisti
Art. 1. Principi generali.
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra
le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo
Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio
della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare
il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità
della circolazione.
(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati:
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli
in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone
con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali
deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni
i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali; (1).
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei velocipedi.
(1) Definizione sostituita dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
Art. 40. Segnali orizzontali.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli
devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;
analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti
dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti
pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti
su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali
a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti
stessi.
Art. 41. Segnali luminosi.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato
è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente
ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
Art. 50. Velocipedi.
1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti
a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì
considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un
motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di
0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista
smette di pedalare. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
(1) Comma così modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi
di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che
agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente
di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere
applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati
sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152,
comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano
ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche
costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione
dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto
di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino,
con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno
dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi
o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo
69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 19,95 a euro 81,90.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 33,60 a euro 137,55.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi
di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta
l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55.
69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49,
50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche
e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli
a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi,
le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art. 145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili
è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi
circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette
vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad
eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle
luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle
luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori
ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche
nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1,
in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono
essere utilizzate le luci di marcia diurna. (1)
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche
durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente
visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55.
(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, con le modificazioni
della legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003.
Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere
ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve,
di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante
la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci
di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere
accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma
3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei
centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze
della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (1)
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori
a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva
è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il
veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga
collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo
si trova sulle corsie di emergenza. (1)
(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né,
salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità,
la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile
al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il
senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta
è vietata.
7.È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza
essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti,
nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali.
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi
a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre
strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta
dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.
2.È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle
strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a
motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore
termico;
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni
della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore
a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere
su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda
sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere
il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento
di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la
massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti
dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal
caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
5.È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo
stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto
anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di
altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più
di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di
quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche
il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità
stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a
euro 81,90. La sanzione è da euro 33,60 a euro 137,55 quando si tratta
di velocipedi di cui al comma 6.
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti
alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica
stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza
e alla relizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica,
nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per
la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni,
ciclisti, bambini, anziani, disabili (1). Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità.
Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i
comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore
a cinquemila abitanti.
Art. 230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento
stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché
per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto,
i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con
i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente,
avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, delle associazioni
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo
13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, di società sportive ciclistiche
nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore
della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono
appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere
come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano
la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché
delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta
dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle
regole di comportamento degli utenti. (1)
(1) Così modificato dall'art. 10, legge 19 ottobre 1998 n. 366, il quale inoltre stabilisce che i programmi di insegnamento sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge.
Art. 122. - Segnali di obbligo generico (art. 39 C.s.).
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il
cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa
è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata
alle altre. Tali segnali sono:
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio
di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare
solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale;
b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio
di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei
velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO
PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso
riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto
dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata
con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 -
II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
Art. 223. - Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica
dei velocipedi (artt. 68, 69 C.s.).
1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro
su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione)
sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.
3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi
di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.
4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente
sia esternamente alle strutture del veicolo.
5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter
essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
Art. 224. - Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi (artt.
68, 69 C.s.).
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione
elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo
di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno
antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo. (1)
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.
(1) Appendice IV - Art. 224
Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi
1. Le caratteristiche e i valori di intensità luminosa riflessa, in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti in funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza sono quelli indicati nella tabella che segue:
| Colore del dispositivo | N.ro | Posizione | Sup. minima di ciascun dispositivo(cm2) | Angolo divergente | Angoli di incidenza | ||
| 0° | 20° | 40° | |||||
| ± 20° | 30 | 20 | 12 | ||||
| Rosso | 1 | Post. | 25 | --- | --- | --- | --- |
| ± 2° | 6 | 3 | 2 | ||||
| 4 | Pedali | ± 20° | 20 | 12 | 5 | ||
| Giallo | 4 | Laterale | 8 | ± 2° | 4 | 3 | 2 |
2. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa illuminato con
luce bianca della temperatura di colore pari a 2848 gradi K (gradi assoluti)
deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche:
X=0,652¸0,648
Y=0,341¸0,342
Z=0,007¸0,010
3. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve riflettere
luce avente le seguenti coordinate colorimetriche:
X=0,573¸0,556
Y=0,421¸0,437
Z=0,007¸0,006
4. I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di resistenza al calore, alla luce solare, alla nebbia salina, agli sbalzi termici, all'abrasione, ai solventi.
Art. 225. - Caratteristiche costruttive delle attrezzature per
il trasporto dei bambini sui velocipedi (artt. 68, 69 C.s.).
1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al
trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è
costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli,
sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli
possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio
in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età
superiore ai quattro anni.
2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo
che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali
fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la
visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà
di manovra da parte dello stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura
di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale
struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento
separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede;
in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti
in movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino
al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i
seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il
manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui
massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia
al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse
tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini
per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi
di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle
istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma
5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria
per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.
5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio
e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni
di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68,
comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma
5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione
che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente
articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità,
dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio,
oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità
europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività
commerciale.
6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello
stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede
alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto
importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi
lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del
velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale
del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso
il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve
essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è
equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale
previsti per i velocipedi all'articolo 224.
Art. 377. - Circolazione dei velocipedi (art. 182 C.s.).
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare
improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio
o pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso
e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad
attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio,
la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono
effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità
e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione,
i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato
unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice,
in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare
la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo
225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto
di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa,
fino ad otto anni di età.
Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una
verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede
interessate al montaggio stesso.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo
3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative
alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a
traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti
ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti
di direzione