Art. 7. - Termoregolazione e contabilizzazione.
Ultimo aggiornamento
18.09.2007 12:31
- Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata
rilasciata antecedentemente allentrata in vigore del presente
decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti
dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi
di ristrutturazione degli impianti termici.
- Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale
per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore
di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o
superiore a 35 kW, è prescritta ladozione di un gruppo termoregolatore
dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura
ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nellarco delle
24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna.
La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del
fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore
a ± 2° C.
- Ai sensi del coma 6 dellarticolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 , gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
dopo il 18 luglio 1991, data di entrata im vigore di detto articolo
26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
ladozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobiliare.
- Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo
può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su
un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità
immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di
contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato
da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dellunità
immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di
questa temperatura almeno su due livelli nellarco delle 24 ore.
- Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione duso sono normalmente soggetti ad una occupazione
discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre
di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento
del generatore di calore o lintercettazione o il funzionamento
in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di
non occupazione.
- Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche
se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere
parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o
più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli
di temperatura nellarco delle 24 ore.
- Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali
di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti
gratuiti interni è opportuna linstallazione di dispositivi per
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali
o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.
Linstallazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi
di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente
compatibile con leventuale sistema di contabilizzazione, ed è
prescritta nei casi in cui la somma dellapporto termico solare
mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente
compresi nellarco del periodo annuale di esercizio dellimpianto
termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore
al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso
mese.
- Leventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve
essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dellart.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata
utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui
a comma 3 dellart. 8.
- Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori
di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica
in base al carico termico dellutenza.