Art. 4. - Valori massimi della temperatura ambiente.
Ultimo aggiornamento
18.09.2007 11:57
- Durante il periodo in cui è in
funzione limpianto di climatizzazione invernale, la
media aritmetic delle temperature dellaria dei
singoli ambienti degli edifici, definite e misurate come
indicato al comma 1 lettera w dellarticolo 1, non
deve superare i seguenti valori con le tolleranze a
fianco indicate:
- 18 °C +2 °C di tolleranza
per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
- 20 °C +2 °C di tolleranza
per gli edifici rientranti nelle categorie
diverse da E.8.
- Il mantenimento della temperatura dellaria
negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve
essere ottenuto con accorgimenti che non comportino
spreco di energia.
- Per gli edifici classificati E.3, ed E.6
(1), le autorità comunali, con le procedure di cui al
comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite
massimo del valore della temperatura dellaria negli
ambienti durante il periodo in cui è in funzione limpianto
di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi
legati alla destinazione duso giustifichino
temperature più elevate di detti valori.
- Per gli edifici classificati come E.8
sono concesse derohe al limite massimo della temperatura
dellaria negli ambienti, durante il periodo in cui
è in funzione limpianto di climatizzazione
invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti
condizioni:
- le esigenze tecnologiche o di
produzione richiedano temperature superiori al
valore limite;
- lenergia termica per il
riscaldamento ambiente derivi da sorgente non
convenientemente utilizzabile in altro modo.
- Ferme restando le deroghe già
concesse per gli edifici esistenti in base alle normative
allepoca vigenti, i valori di temperatura fissati
in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere
riportati nella relazione tecnica di cui allarticolo
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli
elementi tecnici di carattere oggettivo che li
giustificano. Prima dellinizio lavori le autorità
comunali devono fornire il benestare per ladozione
di tali valori di temperatura; qualora il consenso non
pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della
suddetta relazione tecnica, questo si intend accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza
un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le
risultanze della relazione tecnica.