Art. 2. - Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno.
Ultimo aggiornamento
18.09.2007 11:42
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
- Il territorio nazionale è suddiviso
nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei
gradigiorno, indipendentemente dalla ubicazione
geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 3.000.
- La tabella in allegato A, ordinata per
regioni e province, riporta per ciascun comune laltitudine
della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica
di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed
integrata, con decreto del Ministro dellIndustria
del Commercio e dellArtigianato, anche in relazione
allistituzione di nuovi comuni o alle modificazioni
dei territori comunali, avvalendosi delle competenze
tecniche dellEEA ed in conformità ad eventuali
metodologie che verranno fissate dallUNI.
- I comuni comunque non indicati nellallegato
A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni
adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno
riportati nella tabella suddetta per il comune più
vicino in linea daria, sullo stesso versante,
rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità
pari ad un centesimo del numero di giorni di durata
convenzionale del periodo di riscaldamento di cui allart.
9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in
più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il
provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del
Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dalladozione
del provvedimento stesso e deve essere comunicato al
Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato
ed allENEA ai fini delle successive modifiche dellAllegato
A.
- I comuni aventi porzioni edificate del
proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota
della casa comunale, quota indicata nellallegato A,
qualora detta circostanza, per effetto della rettifica
dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui
al comma 3, comporti variazioni della zona climatica,
possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire
esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona
climatica differente da quella indicata in allegato A. Il
provvedimento deve essere notificato al Ministero dellIndustria,
del Commercio e dellArtigianato e dellENEA e
diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica
di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego
ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del
termine da parte del Ministero dellIndustria, del
Commercio e dellArtigianato. Una volta operativo il
provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti
mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla
regione ed alla provincia di appartenenza.