Art. 10. - Facoltą delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti
di esercizio degli impianti termici.
Ultimo aggiornamento
18.09.2007 16:26
- In deroga a quanto previsto dallart.
9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente
esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a
fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di
esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i
singoli immobili.
- I sindaci assicurano limmediata
informazione della popolazione relativamente ai
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.