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Art. 10. - Facoltą delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.

Ultimo aggiornamento 18.09.2007 16:26

  1. In deroga a quanto previsto dall’art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
  2. I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

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