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Decreto del Presidente della Repubblica n° 412 del 26/08/1993

Ultimo aggiornamento 19.09.2007 11:36

Testo dell'ordinanza del Comune di Torino in merito ai controlli sugli impianti termici.

Testo del DPR 412/93 aggiornato con le modifiche apportate dal DPR 551/99 (formato Word95)

Decreto del Presidente della Repubblica n° 412 del 26/08/1993

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. n° 242 del 14/10/1993
Riguardante: AMBIENTE (Inquinamento e tutela dell’atmosfera - Energia - Impianti termici - Aspetti generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l’opportunità di rinviare ad un successivo separato decreto gli aspetti concernenti gli impianti termici di climatizzazione estiva, nonché la rete di distribuzione e l’adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;

Sentiti in qualità di enti energetici: l’Enea, l’Enel, l’Eni;
ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi sostitutivi anche di quello del Cnr, considerata la mancata risposta di tale Ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell’Enea, dell’Enel e dell’Eni nello specifico campo della ricerca energetica;

Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sentiti la Confindustria, la Confartigianato, la Cna, la Lega delle Cooperative, l’Ance, l’Anima, l’Anit, l’Assocalor, l’Assistal, l’Anpae, l’Anci, la Cispel, l’Aniacap, il Sunia, l’Aiaci, l’Aicarr, quali associazioni di categorie interessate, e la Fire quale associazione di istituti nazionali operanti per l’uso razionale dell’energia, sentiti inoltre l’Uni, il Cti, il Cig, l’Ati, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consigli nazionale dei periti industriali, la Snam, l’Agip servizi, il Cir;

Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti ad ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non pervenuti nel termine di novanta giorni dalla richiesta;

Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute non pertinenti o comunque non coerenti con la complessiva impostazione del provvedimento e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli enti ed associazioni interpellati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 28 gennaio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno.
Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie.
Art. 4. Valori massimi della temperatura ambiente.
Art. 5. Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.
Art. 6. Rendimento minimo dei generatori di calore.
Art. 7. Termoregolazione e contabilizzazione.
Art. 8. Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale.
Art. 9. Limiti di esercizio degli impianti termici.
Art. 10. Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.
Art. 11. Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.
Art. 12. Entrata in vigore.
Allegato A tabella dei gradi/giorno dei comuni della provincia di Torino
Allegato B isolamento delle reti di distribuzione del calore negli impianti termici
Allegato C numero di ore annue di funzionamento
Allegato D tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia in specifiche categorie di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico.
Allegato E valore minimo del rendimento dei generatori di calore
Allegato F libretto di centrale (file PDF 1,8 Mb
Allegato G libretto di impianto (file PDF 1 Mb
Allegato H rapporto di controllo tecnico
Allegato I requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche
NOTE
Art. 8, comma 7: nella formula del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale il valore del simbolo Cd è stato così rettificato dall’art. 2 del D.M. del 6 agosto 1994.
Art. 11: si veda la Circolare n. 233/F del 12 aprile 1994. Per un esempio di attuazione a livello regionale del presente articolo, v. la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, 7 marzo 1995, n. 5/64926.
Art. 11, comma 3: si veda l'art. 8 della Legge 5 gennaio 1996, n. 5 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia".
Tabella A: è stata prima modificata dal D.M. 6 agosto 1994 e da ultimo dal D.M. 16 maggio 1995.

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