Il Nuovo Servizio Numero Verde della Divisione Ambiente e Verde permette ai cittadini di mettersi in contatto direttamente con i settori di interesse.
Numero verde
di InformAmbiente
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Ultimo aggiornamento 19.09.2007 11:36
Testo dell'ordinanza del Comune di Torino in merito ai controlli sugli impianti termici.
Testo del DPR 412/93 aggiornato con le modifiche apportate dal DPR 551/99 (formato Word95)
Regolamento recante norme per la progettazione, linstallazione, lesercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dellart. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. n° 242 del 14/10/1993
Riguardante: AMBIENTE (Inquinamento e tutela dellatmosfera - Energia
- Impianti termici - Aspetti generali
Visto lart. 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge
9 gennaio 1991, n. 10;
Visto lart. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto lart. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
Considerata lopportunità di rinviare ad un successivo separato decreto gli aspetti concernenti gli impianti termici di climatizzazione estiva, nonché la rete di distribuzione e ladeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;
Sentiti in qualità di enti energetici: lEnea, lEnel, lEni;
ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi sostitutivi anche di
quello del Cnr, considerata la mancata risposta di tale Ente entro il
termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente
qualificazione e capacità tecnica dellEnea, dellEnel e dellEni
nello specifico campo della ricerca energetica;
Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sentiti la Confindustria, la Confartigianato, la Cna, la Lega delle Cooperative, lAnce, lAnima, lAnit, lAssocalor, lAssistal, lAnpae, lAnci, la Cispel, lAniacap, il Sunia, lAiaci, lAicarr, quali associazioni di categorie interessate, e la Fire quale associazione di istituti nazionali operanti per luso razionale dellenergia, sentiti inoltre lUni, il Cti, il Cig, lAti, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consigli nazionale dei periti industriali, la Snam, lAgip servizi, il Cir;
Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti ad ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non pervenuti nel termine di novanta giorni dalla richiesta;
Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute non pertinenti o comunque non coerenti con la complessiva impostazione del provvedimento e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli enti ed associazioni interpellati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza
generale del 28 gennaio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato;
| Emana il seguente regolamento: | |
|---|---|
| Art. 1. | Definizioni |
| Art. 2. | Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno. |
| Art. 3. | Classificazione generale degli edifici per categorie. |
| Art. 4. | Valori massimi della temperatura ambiente. |
| Art. 5. | Requisiti e dimensionamento degli impianti termici. |
| Art. 6. | Rendimento minimo dei generatori di calore. |
| Art. 7. | Termoregolazione e contabilizzazione. |
| Art. 8. | Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale. |
| Art. 9. | Limiti di esercizio degli impianti termici. |
| Art. 10. | Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici. |
| Art. 11. | Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi. |
| Art. 12. | Entrata in vigore. |
| Allegato A | tabella dei gradi/giorno dei comuni della provincia di Torino |
| Allegato B | isolamento delle reti di distribuzione del calore negli impianti termici |
| Allegato C | numero di ore annue di funzionamento |
| Allegato D | tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia in specifiche categorie di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico. |
| Allegato E | valore minimo del rendimento dei generatori di calore |
| Allegato F | libretto di centrale (file PDF 1,8 Mb |
| Allegato G | libretto di impianto (file PDF 1 Mb |
| Allegato H | rapporto di controllo tecnico |
| Allegato I | requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche |
| NOTE | |
|---|---|
| Art. 8, comma 7: | nella formula del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale il valore del simbolo Cd è stato così rettificato dallart. 2 del D.M. del 6 agosto 1994. |
| Art. 11: | si veda la Circolare n. 233/F del 12 aprile 1994. Per un esempio di attuazione a livello regionale del presente articolo, v. la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, 7 marzo 1995, n. 5/64926. |
| Art. 11, comma 3: | si veda l'art. 8 della Legge 5 gennaio 1996, n. 5 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia". |
| Tabella A: | è stata prima modificata dal D.M. 6 agosto 1994 e da ultimo dal D.M. 16 maggio 1995. |