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IL
MINISTRO DELL'INTERNO Al
Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta Al
Presidente della Provincia Autonoma di Trento Direttiva
per l’applicazione dei benefici previsti
1. Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi calamitosi dell’autunno 2000. Per la concessione dei benefici, previsti dall’art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n.365 (d’ora in poi indicata, semplicemente, come "legge"), a favore di privati proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o gravemente danneggiati, ed ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili registrati di loro proprietà in conseguenza delle calamità idrogeologiche dell’autunno 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Regioni in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le Regioni e le Province Autonome la presente direttiva, ai sensi dell’articolo 7-ter della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a comunicare (entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della Protezione Civile e al Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilità tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386. I
benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste
dall’art. 4-bis della legge, sono concessi per:
I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento. I contributi possono essere richiesti relativamente a :
Per il rispetto dei limiti massimali, nell’ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali. Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall’importo della spesa ammissibile. Le provvidenze concesse in base alle ordinanza 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono anticipazione dei benefici di cui all’articolo 4-bis della legge e vengono dedotte dal contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza summenzionata. Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell’art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell’unità immobiliare. 1.3. Entità e tipologia dei benefici concedibili Le regioni, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall’art. 4-bis della legge per il tramite dei comuni (a cui trasferiscono le risorse finanziarie relative), secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.
Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l’acquisto (comprensivo dell’eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un’unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell’immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle Regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all’art.6 , lettera A) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994.
Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l’acquisto (comprensivo dell’eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell’unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera a).
Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti.
Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti.
Nel caso in cui all’interno del condominio vi sia almeno un’unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (1^ casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti. Detto contributo può essere richiesto dall’amministratore condominiale o dal soggetto all’uopo delegato dai condomini. Nel caso in cui all’interno del condominio non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti.
Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £. 50.000.000 per ciascun nucleo familiare. Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:
Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili registrati è stabilito in £ 30.000.000.
Per tali unità immobiliari è assegnato un contributo fino al 100% della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali (prime case) e fino al 60% per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo (seconde case). La spesa ammissibile non può superare l’importo determinato secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente paragrafo della direttiva. 1.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, per il tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3 attenendosi alle seguenti disposizioni.
La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato "A"), sottoscritta dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, presso il Comune in cui è sito l’immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il bene mobile registrato durante l’evento calamitoso. La domanda in allegato "A" deve essere compilata integralmente.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
Il comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla regione e all’interessato. La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni successive. E’ consentita l’erogazione di un’anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo spettante. L’erogazione del saldo del contributo è consentita a seguito dell’invio da parte dell’interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata ai sensi della legge n.15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (allegato "B"); qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione. Si confermano e sono fatte salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui all’ordinanza ministeriale 3090/2000 e relativa direttiva applicativa del 23.10.2000. Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo. Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento di Protezione civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati. 2. Criteri e modalità per la concessione dei benefici alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, società sportive danneggiati dagli eventi alluvionali dell’autunno 2000. Per la concessione dei benefici, previsti dall’art. 4-bis della legge, a favore delle imprese che hanno subito gravi danni a beni immobili, beni mobili e scorte a causa delle calamità idrogeologiche dei mesi dell’autunno 2000 e site nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Regioni e le Province Autonome in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le Regioni e le Province Autonome la presente direttiva, ai sensi dell’articolo 7-ter della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a comunicare (entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della Protezione Civile e al Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilità tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386. I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall’art. 4-bis della legge, sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unità produttive nei territori delle regioni interessate o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo la sede nei territori colpiti dalle calamità idrogeologiche hanno comunque riportato danni alla loro attività per effetto dei medesimi eventi:
2.2. Entità e tipologia dei benefici concedibili. Le regioni, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferiscono eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall’art. 4-bis della legge ai soggetti indicati al precedente punto 2.1, secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.
A questi soggetti spettano:
a.1)
un contributo a fondo perduto fino al 40% dei danni subiti, nel limite
massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;
a queste imprese è assegnato, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente punto a), un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni.
a queste imprese è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni:
a questi soggetti è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100% dell’entità dei danni subiti.. Le imprese possono inoltre estinguere il finanziamento agevolato contratto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie della medesima legge. Per l’ottenimento dei benefici suddetti occorre che i soggetti richiedenti siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e nuovamente colpiti dagli eventi calamitosi dell’autunno 2000. Tuttavia, tenuto conto delle modificazioni che possono essere intervenute dal 1994 ad oggi nella ragione sociale e nella titolarità di alcune persone giuridiche, possono inoltre accedere ai benefici di cui sopra:
Le suddette modificazioni devono essere avvenute entro la data del 11 dicembre 2000, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 dicembre 2000, n.365.
A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £. 500.000.000. Il contributo è fino al 100% dei danni subiti se l’immobile interessato è già stato danneggiato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte (soggetti "bi-alluvionati"). Tenuto conto che la finalità dell’intervento pubblico è strettamente legata alla ripresa delle attività produttive nell’area colpita, i contributi di cui al punto 2.2 devono essere impiegati per le seguenti finalità:
Le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2.2, lettere a), b), c) e d) si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al punto 2.2, lettera f) sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali. Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell’art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche e integrazioni e relative al complesso dell’unità immobiliare sede dell’attività produttiva. 2.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti o società a partecipazione regionale o di istituti di credito, dei benefici elencati al precedente paragrafo 2.2, attenendosi alle seguenti modalità.
La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato "C"), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dello studio professionale o della società sportiva o dell’organizzazione di volontariato, deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, presso la regione in cui ha sede il soggetto richiedente oppure ove il soggetto si trovava per ragioni inerenti la propria attività durante l’evento calamitoso. La domanda, secondo il modello allegato, deve essere compilata integralmente in ogni sua parte.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici Ciascuna regione disciplina i criteri e le modalità organizzative per accertare la completezza delle domande ricevute e provvedere alla definizione e alla concessione dei benefici spettanti. Tale disciplina deve attenersi alle seguenti direttive:
Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo. Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento della Protezione Civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati. Al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti in conto interessi le regioni, anche per il tramite di società finanziarie a partecipazione regionale, possono erogare appositi contributi, anche destinando parte delle risorse ad esse assegnate, alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. A tale scopo le regioni, anche al fine di garantire omogeneità degli interventi tra i diversi settori produttivi, possono utilizzare, ove presenti, strumenti legislativi propri diretti al sostegno e promozione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi delle strutture di garanzia stesse, eventualmente anche in deroga alle disposizioni medesime ove risultino restrittive circa l’ambito operativo assegnato, limitatamente a quest’ultimo. 2.7 Estinzione dei mutui contratti ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35 Le imprese, i soggetti che esercitano libera attività professionale, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, riconosciute "bi-alluvionate", ottenuta la concessione del beneficio ad esse spettante, possono chiedere l’estinzione del precedente finanziamento contratto ex legge 16 febbraio 1995, n.35. L’estinzione copre la quota capitale residua, compresa la quota per interessi, calcolata alla data di concessione del beneficio da parte delle regioni, nonché gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato del finanziamento, queste ultime nei limiti del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice. Al riguardo gli aventi diritto dovranno compilare le sezioni relative nella domanda allegata"C" e allegare un’apposita autocertificazione. 2.8 Interventi specifici nel settore agricolo Per gli interventi nel settore agricolo, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nei precedenti paragrafi della presente direttiva (e recepite nella modulistica allegata) deve ritenersi applicabile la legislazione di settore disciplinata con legge 14 febbraio 1992, n.185, limitatamente alle tipologie di interventi non disciplinati dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, e precisamente:
Per le sopra nominate tipologie si opererà ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n.185, secondo i tempi, le modalità e la modulistica vigenti. I soggetti interessati dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, nella domanda allegata "C", di non richiedere i contributi ordinariamente previsti dalla legge n.185/1992 per le tipologie disciplinate dalla legge n.365/2000, elencate al precedente paragrafo 2.2. Le regioni interessate, con propri provvedimenti amministrativi, stabiliscono, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalità per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dall’evento calamitoso dei mesi dell’autunno 2000. Roma, 30 gennaio 2001 Il
Ministro |
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