Regolamento
Art. 1 - Istituzione
Le Associazioni di Anzianato Aziendale aderenti al Consiglio dei Seniores convengono di cooperare allo scopo di realizzare il progetto denominato "AGENZIA ANZIANI ATTIVI" ("A.A.A.") con il contributo del Comune di Torino.
L'Agenzia è costituita dalle Associazioni di cui in premessa, che mantengono intatta la propria individualità ed autonomia organizzativa.
Art. 2 - Definizioni
Con il termine "Associazioni" si intendono quelle promotrici del progetto e con il termine "Agenzia" l'organismo per attuarlo.
Il termine "Ente" o "Organismo" identifica le organizzazioni del privato sociale e i terzi (Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Enti e Fondazioni senza fini di lucro con finalità culturali, ONLUS, Servizi Sociali del Comune di Torino) che usufruiranno dei servizi dell'Agenzia.
Art. 3 - Finalità
Finalità del progetto è realizzare una struttura che possa offrire a persone anziane l'opportunità di impegnarsi in attività di volontariato valorizzandone la passata esperienza lavorativa e/o le attitudini e capacità che intendono mettere gratuitamente a disposizione del volontario torinese.
Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che una parte considerevole della popolazione anziana può costituire una preziosa risorsa in grado di contribuire in modo decisivo al benessere della comunità e, attraverso l'impegno personale, elevare in qualche misura la propria ed altrui qualità della vita.
La creazione di una rete di rapporti sociali aiuterà a ridurre l'isolamento e la potenziale emarginazione di quegli anziani che, pur essendo autosufficienti, rischiano di non trovare nel proprio ambiente stimoli sufficienti per mantenere un livello di vita attiva e ricca di motivazioni, con inevitabili conseguenze per la salute psicofisica personale e per gli oneri anche economici che a lungo andare ne derivano alla comunità.
Art. 4 - Obiettivi
L'Agenzia, formata da Associazioni rappresentative della popolazione anziana ma non per questo rassegnata all'inattività, si prefigge come obiettivo quello di collocarsi al crocevia tra la domanda e l'offerta di impegno sociale per attività solidaristiche e di sostegno alle Organizzazioni no profit.
Art. 5 - Autonomia organizzativa
Ciascuna delle suddette Associazioni provvederà ad organizzarsi secondo le proprie regole interne, base associativa, radici culturali per contribuire al meglio delle proprie possibilità al successo dell'iniziativa.
Art. 6 - Riunione periodica dei componenti l'Agenzia
Con cadenza trimestrale si riuniranno, nelle figure dei rappresentanti o di loro delegati, le Associazioni aderenti con la presenza di un funzionario del Comune per valutare i risultati, apportare gli eventuali correttivi, tracciare il programma per i tre mesi successivi.
Su proposta di una delle parti potranno svolgersi incontri straordinari per specifici problemi da indicare sulla convocazione.
Art. 7 - Modalità di raccolta delle richieste di volontariato
Gli Organismi che intendano avvalersi dei servizi dell'Agenzia dovranno compilare una richiesta ed inviarla all'Ufficio Rapporti con il Volontariato della Divisione Servizi Socio Assistenziali del Comune di Torino, che all'interno dell'iniziativa svolge una funzione di raccordo.
Questi, una volta verificata la conformità delle richieste rispetto a quanto previsto dal progetto, provvede a trasmetterle settimanalmente a tutte le Associazioni.
Art. 8 - Modalità operative
Le Associazioni che costituiscono la A.A.A. metteranno in contatto con l'Ente interessato i volontari con le caratteristiche necessarie nel più breve tempo possibile dalla presentazione della richiesta.
L'Organismo dovrà comunicare all'Agenzia, attraverso il Comune di Torino, l'eventuale non utilizzo del volontario segnalato.
Le Associazioni potranno procedere ad eventuali verifiche circa l'andamento dell'inserimento del suddetto all'interno dell'Ente richiedente.
Art. 9 - Caratteristiche della collaborazione
La collaborazione dovrà essere prestata a puro titolo di volontariato, secondo le norme della Legge 266/91.
Pertanto l'anziano non potrà essere utilizzato a nessun titolo in sostituzione di un lavoratore dipendente.
Art. 10 - Rapporti tra Enti e Volontari
Sarà cura degli Enti regolare con i volontari inviati dall'Agenzia gli aspetti organizzativi e quelli finanziari.
L'Ente che usufruisce della collaborazione si assumerà l'onere assicurativo e l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute dal volontario nello svolgimento dell'attività per la quale è stato chiamato.
Le parti concorderanno come regolare i reciproci rapporti.
Art. 11 - Responsabilità
L'Agenzia non risponde di eventuali problemi che possano sorgere tra le parti e in particolare:
- l'accertamento delle attitudini dell'anziano e la rispondenza delle sue caratteristiche con quelle necessarie all'Ente richiedente è di competenza dell'Ente stesso;
- le eventuali questioni di natura economica che possono sorgere tra l'anziano e l'Ente saranno risolte tra le parti senza che sia coinvolta l'Agenzia.